Articolo 167. Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente.

1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni:

a) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice;

b) sono rispettati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione secondo quanto previsto dall’articolo 92, comma 1;

c) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è accertata l’assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98 ed è richiesta la documentazione prevista dall’articolo 99;

d) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 100 e 103;

e) è consentito il soccorso istruttorio con le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 101;

f) è stabilito che gli operatori economici presentino la documentazione prevista dagli articoli 91 e 105;

g) è consentito il ricorso all’avvalimento secondo quanto previsto dall’articolo 104;

h) è verificata la conformità delle offerte e aggiudicato l’appalto secondo quanto previsto dagli articoli 107, 108 e 110.

2. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l’innovazione, quando decidono sulla qualificazione ai sensi dell’articolo 168 o quando dispongono l’aggiornamento dei sistemi di qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

b) non esigono prove o giustificativi presenti nella documentazione valida già a disposizione.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L'art. 167 reca delle ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente. In particolare nel comma 1, sono indicate le disposizioni relative allo svolgimento delle procedure di...

Commento

NOVITA’ • Nel richiamare le disposizioni applicabili dei settori ordinari non viene riprodotta la clausola di compatibilità che era presente nell’art. 133 del D.lgs. 50/16: “si applicano, per quanto ...
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