Articolo 152. Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:

a) estrazione di petrolio, estrazione o produzione di gas;

b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

2. Rimangono escluse dall’applicazione delle disposizioni del codice le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e di gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 152 riprende, con minime variazioni formali, il contenuto dell’articolo 121 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale recepisce a propria volta l’articolo 14 della diretti...
Condividi questo contenuto: