Articolo 153. Norme applicabili.

1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti nei settori speciali applicano i seguenti articoli:

a) articolo 71, salvo che la disposizione sull'avviso di pre-informazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo di cui all'allegato II.6, Parte II;

b) articolo 74, salvo che, nel dialogo competitivo indetto nell’ambito dei settori speciali, qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso di indizione di gara ai sensi dell’articolo 155, comma 3, lettere b) e c), fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente; il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, di norma, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse, e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni;

c) articoli 70, comma 6, e 75, salvo che, nei partenariati per l’innovazione indetti nell’ambito dei settori speciali, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell’articolo 155, comma 3, lettere b) e c), presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente; il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, di norma, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni;

d) articoli 77, 78, 79 e 80;

e) articolo 85, salvo che la disposizione sull’avviso di pre-informazione si intende riferita all’avviso periodico indicativo.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L'articolo 153 richiama le norme applicabili agli appalti nei settori speciali. L'impianto dell'articolato prevede, al fine di evitare vincoli procedurali ulteriori rispetto a quelli posti ...

Commento

NOVITA’ • Le norme applicabili ai settori speciali sono puntualmente richiamate. • Ove necessario, per segnalare alcune peculiarità dei settori speciali (di rilevanza tale da non rendere, comunque, ...
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