Articolo 151. Settore dei servizi postali.

1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla prestazione di:

a) servizi postali;

b) altri servizi, diversi da quelli postali, quando siano prestati da un ente che fornisca anche servizi postali e a condizione che questi ultimi non riguardino attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, ai sensi dell’articolo 143.

2. Ai fini del codice e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 si intende per:

a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui è preso in consegna, indipendentemente dal suo peso, che abbia per oggetto corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;

b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, comprensivi sia dei servizi rientranti nell’ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, sia di quelli che ne sono esclusi;

c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: i servizi di gestione di servizi postali, precedenti l’invio e successivi all’invio, compresi i servizi di smistamento della posta, e i servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a), quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 151 riprende, con minime variazioni formali, il contenuto dell’articolo 120 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale recepisce a propria volta l’articolo 13 della diretti...
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