Articolo 136. Difesa e sicurezza.

1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:

a) che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;

b) ai quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011, in virtù dell’articolo 6 del medesimo decreto.

2. L'applicazione del codice è in ogni caso esclusa per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell’appalto.

3. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011, si applica il Libro IV del codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011 in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.

4. Per i contratti di cui al presente articolo nonché per gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, e 58anche per i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 14, si applica l’allegato II.20. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.20 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 01/11/2023 - PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, BENI E SERVIZI PROCUREMENT MILITARE DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 2011, N. 20

Si chiede se i contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 siano esclusi dall’adozione e conseguente pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 37 del codice dei contratti. A parere dello scrivente sono esclusi esclusivamente i contratti relativi: 1) alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; 2) segretati o che esigono particolari misure di sicurezza; 3) aggiudicati in base a norme internazionali; 4) in generale di servizi esclusi; 5) esclusi nel settore delle telecomunicazioni; 6) aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi; 7) di sponsorizzazione.


QUESITO del 26/07/2023 - D.LGS. 36/2023, ART. 136 ED ALLEGATO II.20 – VERIFICA DELLA PRESTAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN AMBITO DIFESA.

L’art. 136, comma 4 del nuovo Codice, nel disciplinare i contratti in ambito Difesa e sicurezza, rimanda all’allegato II.20 che, come indicato dalla relazione del Consiglio di Stato a pag. 185, a far data dal 01/07/2023 sostituirà il DPR 236/2012, abrogato ai sensi dell’art. 227. Il DPR 236/2012 prevedeva, all’art. 133, una speciale disposizione che stabiliva che “… per le spese d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le acquisizioni di beni e servizi sono sottoposte a verifica di conformità entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese d’importo inferiore a detta soglia, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione", che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese”. Trattasi di una significativa semplificazione che permetteva, per gli acquisti di forniture e servizi sotto soglia in ambito Difesa e sicurezza, di verificare la prestazione tramite una più snella dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione", in luogo di un più complesso certificato di regolare esecuzione (CRE) o ancor più difficoltosa verifica di conformità. La novella legislativa, all’allegato II.20, art. 6, comma 1, lett. e), parrebbe mantenere integra la predetta speciale norma indicando che, l’ente esecutore del contratto “rilascia la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento”. E’ possibile ritenere che, la predetta dizione, coincida con la dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione" da apporre a tergo delle fatture, menzionata all’art. 133 del DPR 236/2012? In tal caso, è possibile affermare che, la più semplice attestazione di "buona provvista" o "buona esecuzione" possa essere ancora utilizzata, nell’ambito dei contratti in parola, in luogo dei più complessi CRE o verifica di conformità?


QUESITO del 29/06/2023 - D.LGS. N. 36/2023, ART. 136, COMMA 4 – LAVORI ESEGUITI A MEZZO DELLE TRUPPE E REPARTI DEL GENIO MILITARE

<p>L’articolo in oggetto recita “… per i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, per i quali non si applicano i limiti d’importo di cui all&#39;articolo 14…”. Questa Stazione Appaltante (SA), interpreterebbe tale norma nella seguente maniera: non si applicano le soglie comunitarie indicate dall’art. 14 del Codice per lo svolgimento dei lavori in oggetto, la realizzazione dei quali necessita spesso di un combinato d’acquisti di beni, servizi e lavori a ditta, a supporto di quanto realizzato dalle truppe e reparti specialistici del Genio militare. All’atto pratico, l’SA che sovraintende agli acquisti inquadrati nella fattispecie in parola, agirà sotto soglia anche per pratiche d’importo superiore alle cifre di cui all’art. 14, operando in tal caso ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) per l’affidamento di lavori/cottimi e lett. e) per l’acquisto di beni e servizi. Quanto precede, parrebbe confermato anche dalla relazione del Consiglio di Stato la quale, a pag. 184, individua la disciplina del settore Difesa come “speciale, autonoma e autosufficiente rispetto alla disciplina generale dei contratti pubblici”. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata. </p>