Articolo 135. Servizi di ricerca e sviluppo.

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all’allegato II.19, a condizione che:

a) i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all’esercizio della propria attività;

b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante.

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:

a) siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell'esercizio della propria attività;

b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;

c) l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.

3. comma abrogato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 135 disciplina l’affidamento dei servizi di ricerca e sviluppo e gli appalti pre-commerciali. Per quanto riguarda i settori interessati si è scelto di predisporne un elenco ne...
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