Articolo 135. Servizi di ricerca e sviluppo.

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all’allegato II.19, a condizione che:

a) i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all’esercizio della propria attività;

b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante.

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:

a) siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell'esercizio della propria attività;

b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;

c) l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.

3. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato di cui al comma 1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L'articolo 135 disciplina l’affidamento dei servizi di ricerca e sviluppo e gli appalti pre-commerciali. La disposizione in esame non presenta innovazioni sostanziali rispetto a quanto att...

Commento

NOVITA’ • Si è deciso di riportare nell’allegato II.19 un elenco dei settori interessati. • Sono indicati separatamente i requisiti in presenza dei quali le stazioni appaltanti possono ricorrere agl...
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