Articolo 129. Appalti riservati.

1. Le stazioni appaltanti hanno facoltà, con bando predisposto a norma delle disposizioni che seguono, di riservare agli enti di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l’affidamento dei servizi sanitari, sociali e culturali individuati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli enti riservatari devono avere come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;

b) deve essere previsto un vincolo di reinvestimento dei profitti, per il conseguimento degli obiettivi statutari o, comunque, una distribuzione o redistribuzione fondata su considerazioni partecipative;

c) le strutture di gestione o proprietà degli enti devono essere basate su principi partecipativi o di azionariato dei dipendenti, ovvero richiedere la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati.

3. È esclusa la riserva a favore di enti che nei tre anni precedenti all’affidamento siano stati già aggiudicatari di un appalto o di una concessione per i servizi di cui al comma 1, disposti a norma del presente articolo.

4. La durata massima del contratto non può superare i tre anni.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L'articolo 129 concerne la facoltà delle stazioni appaltanti di riservare a determinati enti il diritto di partecipare alle procedure di affidamento di servizi sanitari, sociali e culturali...

Commento

NOVITA’ • Si è preferito, per migliore intellegibilità, individuare i settori interessati (attualmente elencati con i relativi codici CPV) tramite rinvio all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE de...
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