Art. 143. Appalti riservati per determinati servizi
1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui allegato IX, identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-20172. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;
b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;
c) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;
d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.
3. La durata massima del contratto non supera i tre anni.
4. Il bando è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
SERVIZI SOCIALI – ROTAZIONE - NON SI APPLICA SE PRECEDENTE PROCDURA ERA APERTA (143)
Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’ammissione alla gara e la successiva aggiudicazione della stessa al controinteressato si porrebbero in contrasto con la previsione del citato art. 143, comma 2, lettera d), del d.lgs n. 50/2016, in quanto il consorzio, seppure con diversa denominazione (ma con il medesimo codice fiscale e lo stesso numero di iscrizione al registro delle imprese), sarebbe stato aggiudicatario “dello stesso identico servizio socio-assistenziale” nei tre anni precedenti, ovvero del “servizio di assistenza domiciliare anziani, disabili e nuclei familiari”, posto a gara dalla medesima Amministrazione con procedura del 12.10.2016 (ID Sintel 80400712).
La censura non coglie nel segno.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che:
- risulta per tabulas (v. docc. 5, 6 e 7 della produzione provinciale) che la procedura aggiudicata alla controinteressata nel 2016 non era stata indetta con bando ristretto ex art. 143 del Codice dei contratti pubblici, trattandosi invece di procedura aperta, non riservata ai soggetti muniti delle caratteristiche previste dalle lettere a), b) e c) del citato art. 143;
- il requisito previsto dalla lettera d) della norma in parola, pertanto, risulta nella fattispecie rispettato, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, in quanto la stazione appaltante, effettivamente, non ha aggiudicato al controinteressato “un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni”;
- tale soluzione, peraltro, trova conforto anche nella ratio della norma, considerato che, non avendo il controinteressato in precedenza beneficiato di alcuna riserva per ottenere l’affidamento nel 2016, non si ravvisa alcuna ragione per limitare la partecipazione dello stesso consorzio alla procedura di cui è causa.
NORMATIVA APPLICABILE AI SERVIZI SOCIALI (140 – 141 – 142)
L’appalto in questione riguarda un affidamento di servizi sociali di importo inferiore a 40.000 euro. Sul tema occorre innanzitutto richiamare il parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018, richiesto da questa Autorità in merito alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore).
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che, mentre il vecchio codice dei contratti escludeva i servizi sociali dalla normativa appalti, l’attuale codice, viceversa, non solo non reca alcuna esplicita esclusione dei servizi sociali dal proprio ambito di applicazione, ma detta in proposito plurime disposizioni, che rendono evidente la sottoposizione anche di tali servizi alla normativa codicistica (cfr. ad es. artt.: 35; 70; 72; 95; 140; 142; 143).
Di regola dunque l’affidamento dei servizi sociali, comunque sia disciplinato dal legislatore nazionale, deve rispettare la normativa pro-concorrenziale di origine europea, pertanto la disciplina del d. lgs. 50/2016, sia pure con il regime alleggerito di cui agli artt. 142 e 143, prevale sulle difformi previsioni del codice del terzo settore, ove in conflitto.
OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da ………… – Procedura ex art. 36 comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 mediante RdO sul MEPA per l’affidamento del servizio sociale professionale presso il Comune di Mazzarino - Importo a base d’asta: euro 8.196,72 - S.A.: Comune di Mazzarino PREC 3/19/S
APPALTI SERVIZI SOCIALI - APPLICAZIONE CODICE CONTRATTI PUBBLICI E NON CODICE TERZO SETTORE - OBBLIGO DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA (142)
Come evidenziato da questo Consiglio (cfr. Comm. Spec. n. 855/2016, parere sullo schema poi confluito nel d.lgs. 50/2016; Comm. Spec., parere n. 2052/2018, reso ad ANAC in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del codice dei contratti e del d.lgs. 117/2017 recante codice del terzo settore), il vigente codice dei contratti pubblici prevede plurime disposizioni – artt. 35, 70, 72, 127, 130, 95, 140, 142, 143 e 144 - che rendono evidente la sottoposizione anche dei servizi sociali alla normativa codicistica.
Soprattutto, con riferimento ai “Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi” inclusi nell’allegato IX, il codice prevede ormai espressamente (art. 142, commi 5-bis – 5-sexties) che debbano essere adottate le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65 (ed anche prima del correttivo di cui al d.lgs. 56/2017, era comunque previsto un regime di evidenza pubblica “alleggerito”).
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA E URGENZA IN CONVENZIONE – NO OBBLIGO DI GARA (17.H)
L’art. 57 del codice del terzo settore ha stabilito che “I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all’articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché’ nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”.
La relazione al codice del terzo settore ha precisato che “l’articolo 57 detta una disciplina speciale per quanto concerne i servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza: in ragione della peculiarità del servizio, strettamente connesso alla tutela della salute della persona, si prevede che detti servizi possano costituire oggetto, in via prioritaria, di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, in presenza di specifici requisiti e condizioni. Sotto il profilo soggettivo, la norma prevede un rafforzamento dell’affidabilità, prescrivendo oltre al requisito dell’iscrizione da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l’adesione ad una rete associativa. Inoltre, in coerenza con i recenti orientamenti espressi dalla Corte di giustizia europea, l’affidamento diretto dei servizi in parola deve contribuire effettivamente al raggiungimento delle finalità sociali, sia diretto al soddisfacimento di finalità solidaristiche, e costituisca una scelta tutoria dell’economicità dell’azione amministrativa, più specificamente, di efficienza del bilancio. Inoltre i servizi devono essere effettuati solo a rimborso delle spese effettivamente sostenute, non potendo le organizzazioni affidatarie trarre alcun profitto dal servizio, né tantomeno procurarlo ai propri membri. La norma in esame esplicita e salvaguarda detti presupposti, anche attraverso il richiamo alle disposizioni contenute nel precedente articolo 56. Tale disposizione si colloca inoltre all’interno della più recente cornice normativa europea, con specifico riguardo alla Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, la quale, in tema di servizi alla persona, prevede che gli Stati membri sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione. Pertanto, la previsione contenuta negli art.142 e 143 del D.Lgs n.50/2016, che recepisce la sopra menzionata direttiva n.24/2014, nel disciplinare il particolare regime giuridico degli appalti nei servizi sociali, lascia impregiudicata la facoltà di affidare i servizi in parola attraverso modalità diverse, quali l’affidamento in convenzione, già presente nel nostro ordinamento con le richiamate disposizioni di cui all’art.7 della legge n.266/1990 e all’art.30 della legge n.383/2000”.
Proprio il dettato dell’art. 57, e quanto specificato nella relazione al codice relativamente a questo articolo, indicano chiaramente che l’art. 17, lett. h), d.lgs. 50/2016, non può essere letto nel senso della obbligatorietà della gara per l’affidamento dei servizi in questione, ma al contrario deve ritenersi oramai codificato il principio dell’affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui mezzi che effettuano il servizio di trasporto per le scuole dell'infanzia è prevista la presenza di un accompagnatore, che è necessario anche x altri servizi in caso di alunno certificato.Con il decr. 117/2017 il Codice del Terzo Settore le associazioni possono partecipare alle procedure di affidamento. Dovendo valutare di affidare il servizio in oggetto prego di rispondere ai seguenti quesiti: 1) Anche se il servizio non è tra quelli espressamente citati nell'allegato IX del codice, può essere considerato un 'servizio sociale' e quindi affidato con procedura di appalto riservato ai sensi dell'art 143 del D.Lgs. 50/2016? Se si, l'appalto può essere riservato alle sole associazioni di volontariato o deve essere aperto a tutto il Terzo Settore? Se invece si dovesse seguire la strada di appalto ai densi del D.lgs.50 come ci si comporta per la quantificazione della base di gara? Dettaglio meglio il quesito: Se si prende a base del calcolo il costo manodopera del contratto di lavoro di una determinata categoria, es cooperative sociali, e partecipa una associazione di volontariato, che ovviamente ha minori costi, verrebbe quasi certamente una offerta anomala, come si possono confrontare i due prezzi?
3. L’art. 37 del d.lgs. 50/2016 si applica agli affidamenti di servizi sociali rientranti nell’allegato IX del Codice?