Articolo 102. Impegni dell’operatore economico.

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l’operatore economico indica nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all’articolo 110, solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

L’articolo 102 individua gli impegni sociali che la stazione appaltante richiede all’operatore economico di assumere nei bandi, negli avvisi e negli inviti, tenuto conto della prestazione oggetto del ...

Commento

NOVITA’ • La richiesta degli espressi impegni menzionati dalla norma è una assoluta novità. • Nell’offerta l’operatore economico deve indicare le modalità di adempimento per i suddetti impegni. CON...
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Giurisprudenza e Prassi

IMPEGNI DELL'O.E. - MODALITA' DI ADEMPIMENTO (102.2)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

Con il quarto motivo parte ricorrente sostiene che OMISSIS avrebbe mancato di verificare, ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. n. 36/2023, l’attendibilità degli impegni assunti in materia di parità di genere dal RTI aggiudicatario.

L’argomento è inammissibile dato che parte ricorrente si limita ad affermare la presunta mancata verifica circa l’attendibilità delle dichiarazioni del RTI OMISSIS senza indicare alcun elemento a supporto di tale conclusione.

La censura ad ogni modo si presenta infondata dato che, secondo quanto rappresentato dalla controinteressata, e non oggetto di contestazione, RTI OMISSIS ha effettuato le dichiarazioni richieste dall’art. 14.3 della lex specialis ed ha prodotto entrambi i file.pdf, nei quali sono descritte le modalità con le quali lo stesso intende adempiere agli obblighi recati dagli artt. 11, 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, e tali impegni che sono stati ritenuti adeguati dalla stazione appaltante. Quest’ultima, difatti, negli atti di gara, ha espressamente affermato che: “tenuto conto delle prestazioni oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 102, co. 2, del Codice dei Contratti, si ritengono attendibili gli impegni assunti, ai sensi dell’articolo 102, co. 1, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, dal medesimo operatore economico e dichiarati nella documentazione allegata a quella economica, come previsto dal Disciplinare di gara”.

Ciò detto, merita ricordare che la relazione al codice dei contratti chiarisce come “l’art. 102 prevede, al comma 1, una serie di obblighi che l’operatore deve assumere per garantire la stabilità del personale impiegato […]. La disposizione costituisce applicazione del criterio di delega di cui alla lett. h) della l. n. 78 del 2002, relativamente alle c.d. clausole sociali. Per non aggravare il procedimento di gara, al comma 2 si prevede che l’adempimento di tali obblighi sociali è ritenuto assicurato con l’impegno dell’operatore economico, impegno cui è correlata la verifica da parte delle stazioni appaltanti dell’attendibilità dell’impegno dichiarato, verifica che può essere svolta con qualsiasi mezzo adeguato, anche con le modalità dell’art. 110 solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario”. Vi è dunque la massima libertà di forme e mezzi ritenuti “adeguati” per procedere a tali verifiche nell’ottica di una rapida conclusione dell’attività e dovendosi conclusivamente rimarcare che le censure di parte ricorrente non hanno fatto emergere alcun vizio nell’operato dell’Amministrazione.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 21/11/2023 - DICHIARAZIONI DEL CONSORZIO STABILE

RELATIVAMENTE ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GARA D'APPALTO, NELL'OFFERTA ECONOMICA VIENE CHIESTO DI PRODURRE UNA RELAZIONE CHE ILLUSTRI LE MODALITA' CON LE QUALI IL CONCORRENTE INTENDE ADEMPIERE AGLI IMPEGNI DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023. ORBENE, ESSENDO IL CONCORRENTE UN CONSORZIO STABILE DI CUI ALL'ART. 65, COMMA 2, LETTERA D) DEL CODICE, CHE DESIGNA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI UN'IMPRESA CONSORZIATA, A CHI SPETTA PRODURRE QUESTA RELAZIONE, AL CONSORZIO STABILE CHE SOTTOSCRIVE L'OFFERTA ECONOMICA OPPURE ALL'IMPRESA CONSORZIATA CHE SARA' L'ESECUTRICE DEI LAVORI?