Articolo 103. Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo.

1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:

a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell’operatore economico; in tal caso quest’ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto; in alternativa, la stazione appaltante può richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l’operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando;

b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l’operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 103 individua i requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo pari o superiore ai 20 milioni di euro. Ai sensi del comma 1, per gli appalti di lavori di...

Commento

NOVITA’ • Nella norma in commento si ritrova quanto già sancito all’art. 84 comma 7 del D.lgs. 50/16 in merito ai requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo.
Condividi questo contenuto: