Art. 9 Norme di organizzazione

1. La disciplina di cui all'articolo 196, comma 8, del codice, si applica anche ai contratti di cui al presente decreto, stipulati dall'amministrazione della difesa.

2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e), sono redatti e pubblicati con le modalità indicate dall'articolo 128, comma 11, del codice. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissioni delle parti relative ai contratti esclusi di cui all'articolo 6.
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