Art. 8 Principi relativi ai contratti esclusi

1. L'affidamento dei contratti esclusi in parte dall'applicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Per i contratti che, ai sensi dell'articolo 7, applicano unicamente gli articoli 23 e 24, l'affidamento é preceduto dall'invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

2. I principi di cui al comma 1, primo periodo, si applicano altresì all'affidamento dei contratti esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere e), f), h), i), l) ed m).

3. Le stazioni appaltanti stabiliscono se é ammesso o meno il subappalto e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Qualora le stazioni appaltanti consentono il subappalto, si applica la disciplina di cui all'articolo 118 del codice.
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