Art. 10 Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria

1. Il presente decreto si applica ai contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) é pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 387.000 euro, per i contratti di forniture e di servizi;

b) 4.845.000 euro per i contratti di lavori.

2. Ai fini del calcolo del valore stimato di cui al comma 1 si applica l'articolo 29 del codice, con esclusione del comma 12, lettera a.2).
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