Art. 32 Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati

1. I provvedimenti con cui la Commissione europea procede alla revisione periodica delle soglie, ai sensi della direttiva 2009/81/CE, trovano applicazione diretta nel presente decreto, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, le soglie di cui all'articolo 10 sono modificate, mediante novella al citato articolo, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie, fissato dai citati provvedimenti della Commissione europea.

2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alla direttiva 2009/81/CE, disposte dalla Commissione europea, é data attuazione con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, a rinumerare gli allegati al presente decreto che recepiscono gli allegati alla predetta direttiva.
Condividi questo contenuto: