Art. 31 Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria

1. Ai contratti aventi per oggetto lavori, servizi o forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, nonché, le disposizioni contenute nel titolo II, parte II, del codice. I regolamenti di cui all'articolo 4 disciplinano i lavori, i servizi e le forniture in economia di cui al presente decreto.
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