Art. 33 Norme di modifica al codice

1. All'articolo 1 del codice, dopo il comma 1, é inserito il seguente: "1-bis. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo di attuazione." .

2. L'articolo 16 del codice é abrogato.

3. L'articolo 17 del codice é sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza). - 1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione é attribuita una classifica di segretezza;

b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.

4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

5. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.

Dell'attività di cui al presente comma é dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.».

4. Alla rubrica del capo I, del titolo IV della parte II del codice e alla rubrica degli articoli 195 e 196 del codice sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE".

5. All'articolo 196 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina attuativa dell'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti: "ai contratti di lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE";

b) al comma 2, le parole: "di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";

c) al comma 3, dopo le parole: "di rilevanza comunitaria" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";

d) al comma 4, dopo le parole: "appalti pubblici di lavori" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";

e) al comma 5, dopo le parole: "della difesa" sono inserite le seguenti: ", di cui al comma 1" e le parole: "16, 17 e 18" sono sostituite dalle seguenti: "17 e 18";

f) al comma 7, dopo le parole: "del Ministero della difesa" sono inserite le seguenti: "diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE".
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