Art. 2 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto:

a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;

b) forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;

c) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;

d) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera b), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;

e) lavori e servizi per fini specificatamente militari;

f) lavori e servizi sensibili.
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