Art. 3 Principi e disciplina applicabile

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice tenuto conto della specificità dell'approvvigionamento dei materiali nei settori della difesa e sicurezza.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili o non derogate, le norme del codice. Per i lavori relativi ai beni culturali si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 201, 202 e 203 del codice. I riferimenti agli allegati II A, II B e VIII del codice devono intendersi quali riferimenti rispettivamente agli allegati I, II e III del presente decreto.

3. Ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla parte III del codice, si applicano le disposizioni del presente decreto.

4. Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV del codice, il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del codice, non si applica, oltre che nei casi previsti dal comma 10-bis del citato articolo 11, anche nei casi in cui il presente decreto non prescriva la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Condividi questo contenuto: