Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) codice: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) materiale militare: materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico;

c) materiale sensibile, lavori sensibili e servizi sensibili: materiale, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono o contengono informazioni classificate ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7;

d) informazioni classificate: qualsiasi informazione o materiale, a prescindere da forma, natura o modalità di trasmissione, alla quale é stato attribuito un determinato livello di classificazione di sicurezza o un livello di protezione e che, nell'interesse della sicurezza nazionale e ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, richieda protezione contro appropriazione indebita, distruzione, rimozione, divulgazione, perdita o accesso da parte di un soggetto non autorizzato o contro qualsiasi altro tipo di pregiudizio;

e) governo: il governo statale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo;

f) crisi: qualsiasi situazione in uno Stato membro o in un Paese terzo nella quale si é verificato un evento dannoso che superi chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e in tal modo metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la salute delle persone, o abbia un significativo impatto sui valori immobiliari ovvero richieda misure per approvvigionamenti vitali per la popolazione. Si considerano «crisi» anche le situazioni in cui il verificarsi di un siffatto evento dannoso é considerato imminente. I conflitti armati e le guerre sono considerati «crisi»;

g) ciclo di vita: tutte le possibili fasi relative ad un prodotto, vale a dire ricerca e sviluppo, sviluppo industriale, produzione, riparazione, modernizzazione, modifica, manutenzione, logistica, formazione, prove, ritiro e smaltimento. Tali fasi comprendono, ad esempio, studi, valutazione, deposito, trasporto, integrazione, assistenza, smantellamento, distruzione e tutti gli altri servizi connessi al progetto originario;

h) ricerca e sviluppo: tutte le attività comprendenti la ricerca di base, la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale il quale comprende l'attività basata sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca e dall'esperienza pratica, in vista dell'inizio della produzione di nuovi materiali, prodotti o dispositivi, della messa in atto di nuovi processi, sistemi e servizi o di migliorare considerevolmente quelli che già esistono. Lo sviluppo sperimentale può comprendere la realizzazione di dimostratori tecnologici, vale a dire dispositivi che consentono di dimostrare le prestazioni di un nuovo concetto o tecnologia in un ambiente idoneo o rappresentativo. «Ricerca e sviluppo» non comprende la costruzione e la qualificazione di prototipi di preproduzione, attrezzature e ingegneria industriale, progettazione o produzione industriale;

i) procedure ristrette: le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente decreto;

l) contratti sotto soglia: i contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) é inferiore alle soglie di cui all'articolo 10 e che non rientrano nel novero dei contratti esclusi;

m) sicurezza degli approvvigionamenti: la capacità dello Stato di garantirsi l'acquisizione di forniture e servizi di cui all'articolo 2, in quantità tali da permettere l'assolvimento dei propri impegni nel campo della difesa e della sicurezza;

n) documentazione dell'appalto: include bandi di gara, capitolati d'oneri, documenti descrittivi e di supporto;

o) contratti di servizi: i contratti diversi da quelli riguardanti lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui agli allegati I e II;

p) lavori e servizi per fini specificatamente militari: i lavori e i servizi del Ministero della difesa, necessari per l'espletamento dell'attività operativa delle Forze armate, in Italia e all'estero, comprese l'attività logistica e l'attività addestrativa connesse a esigenze operative all'estero.

2. Ove compatibili o non derogate, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del codice.
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