Art. 15. Qualificazione nei contratti misti
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
Giurisprudenza e Prassi
APPALTO MISTO - NO AL SUBAPPALTO NECESSARIO (28.1)
L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità per ciascuna prestazione prevista dal contratto (requisiti che pacificamente non erano posseduti dall'odierna appellata)” (Cons. Stato, sez. V, 7 agosto 2017, n. 3918).
Ne consegue che i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice dei Contratti pubblici per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture contemplata nel contratto devono essere posseduti da ciascun concorrente o in proprio o mediante il ricorso all’istituto dell’associazione temporanea d’impresa con un soggetto che a sua volta li possiede, o dell’avvalimento.
Non è ammesso, invece, il ricorso al subappalto, atteso che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti, come detto, dal concorrente al momento della presentazione dell’offerta, per evidenti finalità di garanzia nei confronti delle stazioni appaltanti.
REQUISITI NEI CONTRATTI MISTI
Ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n. 163/2006, l’operatore economico che concorre all’affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dallo stesso D.Lgs. n. 163/2006 per ogni singola prestazione contrattuale, secondo il c.d. principio della combinazione delle differenti discipline, in base al quale, in materia di qualificazione, l’operatore economico deve essere qualificato per tutte le prestazioni di lavori, servizi e forniture secondo le norme previste per ciascuna di tali prestazioni. Nei contratti misti di servizi e lavori occorre prevedere, perciò, a titolo di requisiti di partecipazione, sia la dimostrazione della capacità economico-finanziaria e della capacità tecnico-professionale per l’erogazione dei servizi, in base agli artt. 41 e 42 D.Lgs. 163/2006, e sia il possesso della qualificazione SOA nella categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.
CONTRATTO GLOBAL SERVICE - ASSIMILAZIONE CONTRATTO APPALTO.
E' noto che il contratto di global service, di derivazione anglosassone, si è via via diffuso, anche nel campo pubblicistico, quale figura negoziale attraverso la quale si affidano ad un unico soggetto tutte le attivita' di gestione e manutenzione di rilevanti patrimoni immobiliari. Lo strumento giuridico permette infatti di superare la tradizionale concezione della manutenzione – ispirata all'ottica dell'emergenza, limitata alla sola realizzazione degli interventi a seguito di guasto e di ordini di lavoro dell'amministrazione – attraverso un nuovo modello fondato su una piu' ampia strategia gestionale delle varie operazioni da svolgere e tale da assicurare in modo piu' congruo i principi di buon andamento, efficienza ed economicita'. Tale complessa attivita', partendo dalla conoscenza dei beni e dalla valutazione del relativo stato di conservazione, assicurate attraverso visite periodiche ed un costante monitoraggio preventivo, passa attraverso la pianificazione e progettazione degli interventi e la gestione informatizzata dei dati e delle comunicazioni, per arrivare fino all'esecuzione dei lavori necessari per prevenire i rischi ed eliminare le anomalie e i guasti.
In tale prospettiva, la norma UNI 10685/1998 definisce global service quel "contratto basato sui risultati, che comprende una pluralita' di servizi sostitutivi delle normali attivita' di manutenzione, con piena responsabilita' dei risultati da parte dell'Assuntore". E' proprio tale obbligo di risultato che ne consente l'assimilazione al contratto di appalto (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6.7.2006, n. 4292), quale particolare tipologia di contratto misto, ex art. 15 del D. Lgs. n. 163/2006, con prevalenza funzionale dei servizi e/o forniture rispetto ai lavori.
QUALIFICAZIONE NEGLI APPALTI MISTI
L’art. 15 del Codice degli appalti pubblici precisa che “L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita' prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”.
Il senso della norma è quello di una combinazione delle diverse discipline, ciascuna delle quali deve trovare applicazione rispetto alla propria corrispondente componente contrattuale.
CONSORZIO STABILE - VERIFICA TRIENNALE SOA - ADEGUAMENTO
L’art. 15-bis, comma 5, del d.P.R. n. 34 del 2000, nella parte in cui dispone che le imprese si sottopongano alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio di validita' dell’attestazione, è correttamente inteso dall’Autorita' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella Determinazione n. 6 del 21 aprile 2004, nel senso che i detti termini non sono perentori: ossia “l’impresa puo' sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma, in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validita' dell’attestazione, l’impresa non puo' partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.”.
Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva infatti escluso il consorzio in quanto alla data di svolgimento della gara (24 aprile 2007) una delle imprese non era titolare di attestato SOA in coso di validita', mentre la nuova attestazione conseguita direttamente dal Consorzio riporta la data del 14 aprile 2007. A tale proposito il Consiglio di stato ha chiarito che il termine entro il quale occorre chiedere, da parte dell'impresa, la verifica dell'attestazione (60 giorni prima della scadenza dell'attestato) non ha natura perentoria. A tale proposito il Consiglio di stato ha chiarito che il termine entro il quale occorre chiedere, da parte dell'impresa, la verifica dell'attestazione (60 giorni prima della scadenza dell'attestato) non ha natura perentoria; pertanto l'impresa che concorra da sola puo' partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel termine, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale o il rinnovo della attestazione. In altre parole, ai fini della validita' della domanda di partecipazione alla gara, la scadenza del triennio o del quinquennio, è come se non contasse. Per quel che riguarda il consorzio stabile, la stazione appaltante riteneva che questo principio generale non dovesse applicarsi allorche' nella relativa attestazione Soa sia menzionata «una scadenza intermedia», ossia la perdita della qualificazione da parte di una impresa consorziata. In sostanza per l'amministrazione non bastava che il consorzio avesse prodotto, come invece è ammesso per l'impresa singola, la sola attestazione di aver richiesto l'aggiornamento del proprio documento di qualificazione. Il Consiglio di stato non ha condiviso questa tesi dal momento che disparita' di trattamento che ne deriva «non è conforme al principio della par condicio, che costituisce esplicazione del piu' generale canone costituzionale dell'imparzialita' dell'amministrazione e del buon andamento». Per i giudici, quindi, l'obbligo di adeguamento sembra configurarsi come un adempimento finalizzato a garantire chiarezza e speditezza della procedura concorsuale, da osservare ai fini della partecipazione alla gara, ma che puo' considerarsi assolto con la presentazione dell'attestazione che tale adeguamento è stato richiesto alla Soa competente prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - VALIDITA'
I certificati di conformita' alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 vengono emessi in un’unica copia non ripetibile all’atto della certificazione del sistema di qualita' aziendale; non riportano la data di scadenza poiche' la loro validita' è subordinata agli esiti delle verifiche periodiche di mantenimento e di riesame del sistema: le aziende in possesso di certificato di conformita' valido sono presenti nella banca dati sul sito SINCERT (www.sincert.it): se il certificato è ritirato non compare. Pertanto ai fini della dimostrazione di possesso del requisito di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 l’unico documento rilasciato è il certificato iniziale. Pertanto, e’ onere della stazione appaltante verificare (diversamente da quanto verificatosi nel caso di specie), eventualmente anche tramite l’accesso ai siti ufficiali degli organismi certificatori, l’effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati in sede di gara.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Si chiede se è legittimo l’affidamento, da parte del Comune, della realizzazione di lavori di adeguamento per l’ottenimento di CPI e agibilità di impianto sportivo, all’associazione sportiva locale, nell’ambito dell’attività convenzionale per la gestione dell’impianto stesso, con un contributo del comune, in conto capitale, inferiore al 50% del valore dei lavori. Inoltre se in caso affermativo l’associazione sia tenuta ad applicare il codice degli appalti per la realizzazione dell’intervento.
Nell'ambito di un appalto di servizi (gestione servizio energia), nel quale è compresa anche l'esecuzione di lavori (riqualificazione impianti), nella misura di circa il 25% del'importo complessivo, e considerato che a base di gara vengono posti degli elaborati tecnici di massima, si chiede se debbano essere seguite le procedure per l'esecuzione dei lavori pubblici previste dal D. Lgs. 163/2008 (nomina RUP, dichiarazione di cantierabilità, comunicazioni enti ispetti ISPESL ecc.) o se la qualificazione di appalto di servizi esclude l'applicazione delle norme predette?
Con riferimento ad una gara per l’affidamento di un appalto misto di fornitura e lavori nel quale la quota lavori incida per circa il 40% sul totale della prestazione si chiede se il concorrente singolo che voglia partecipare alla gara, qualora non fosse in possesso dei requisiti ex d.p.r.34/2000: debba obbligatoriamente costituire Ati con soggetto in possesso dei sopraccitati requisiti o comunque utilizzare l’istituto dell’avvalimento; oppure possa subappaltare in toto ad un soggetto in possesso dei sopraccitati requisiti la parte relativa ai lavori; Si chiede, altresì, se, sempre per un appalto misto di fornitura e lavori, sia dovuto il contributo all’Autorità di vigilanza.

