Art. 55 Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.2. La co-programmazione é finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMITÀ DEI TERMINI PERENTORI NELLE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI TERZO SETTORE (55)
Ad avviso del Collegio, l’individuazione di un termine perentorio per la presentazione delle relative domande di partecipazione relativamente all’anno 2026 da parte dell’Amministrazione comunale costituisce una legittima espressione dell’autonomia amministrativa dell’ente procedente nella regolamentazione della procedura e, in quanto non vietata espressamente né dall’art. 55 del D.lgs. 117/2017 né dalle correlate Linee guida adottate con il D.M. 72/2021, non trasforma la scelta degli ETS da accreditare mediante accreditamento in una procedura competitiva concorrenziale di natura “chiusa” arrecante un pregiudizio ai soggetti interessati a parteciparvi.
Mediante l’individuazione di un termine perentorio per la presentazione delle domande, rispettivamente, per il 2026, il 2027 e il 2028, la Pubblica Amministrazione non ha posto un blocco all’ingresso dell’accreditamento, ma ha assicurato, mediante una procedimentalizzazione temporale finalizzata a garantire un’ordinata fase di controllo dei requisiti – prodromica alla stipula del patto di accreditamento per la realizzazione del servizio di accoglienza in strutture residenziali per disabili psichici nel territorio comunale anno per anno –, che gli operatori interessati fossero posti in condizione di partecipare alla procedura selettiva godendo di un congruo arco temporale per presentare la loro domanda relativamente a ogni anno del triennio individuato nell’avviso.
LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE
LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N.117/2017 ( CODICE DEL TERZO SETTORE)
NORMATIVA TERZO SETTORE (140)
Normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

