Articolo 99 Applicazione

1. Al fine di garantire in maniera effettiva un’attuazione corretta ed efficace, gli Stati membri assicurano che almeno i compiti di cui al presente articolo siano svolti da uno o più organismi, autorità o strutture. Essi indicano alla Commissione tutte le autorità o strutture competenti per tali compiti.

2. Gli Stati membri garantiscono il controllo dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici.

Se le autorità o le strutture di controllo individuano di propria iniziativa o sulla base di informazioni pervenute violazioni specifiche o problemi sistemici, hanno il potere di segnalare tali problemi ad autorità nazionali di controllo, organi giurisdizionali e altre autorità o strutture appropriate quali il Mediatore, i parlamenti nazionali o le relative commissioni.

3. I risultati delle attività di controllo a norma del paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico mediante strumenti appropriati di informazione. Tali risultati sono resi disponibili anche alla Commissione. Ad esempio possono essere riportati nelle relazioni di controllo di cui al presente paragrafo, secondo comma.

Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di controllo contenente se del caso informazioni sulle cause più frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti.

La Commissione può chiedere agli Stati membri, al massimo ogni tre anni, informazioni sull’attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti strategici.

Ai fini del presente paragrafo, le «PMI» sono da intendersi quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (44).

Sulla base delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo, la Commissione pubblica a intervalli regolari una relazione sull’attuazione delle politiche nazionali in materia di appalti e sulle relative migliori prassi nel mercato interno.

4. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione sugli appalti pubblici, al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, in particolare le PMI, nella corretta applicazione della normativa dell’Unione in materia; e

b) sia disponibile il sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda la pianificazione e la conduzione delle procedure d’appalto.

5. Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, questi ultimi indicano un punto di riferimento per la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici conservano, almeno per la durata del contratto, copie di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a:

a) 1 000 000 EUR nel caso di appalti di forniture o di servizi;

b) 10 000 000 EUR in caso di appalti di lavori.

Le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono l’accesso a tali contratti; tuttavia, è possibile negare l’accesso a informazioni e documenti specifici nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali o dell’Unione applicabili in materia di accesso ai documenti e protezione dei dati.

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