Articolo 98 Decisioni della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.

2. La commissione giudicatrice esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

3. La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.

4. L’anonimato dev’essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

Condividi questo contenuto: