Articolo 100 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dalla presente direttiva e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti quanto segue:

a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l’aggiudicazione degli appalti;

b) il ricorso a procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell’articolo 50;

c) la mancata applicazione dei capi da II a IV del titolo II, in virtù delle deroghe previste dei capi II e III del titolo I;

d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici.

Nella misura in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 70 o dell’articolo 92, paragrafo 2, contiene le informazioni richieste al presente paragrafo, gli enti aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.

2. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto.

3. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi di queste sono comunicati alla Commissione o alle autorità, agli organismi o alle strutture nazionali di cui all’articolo 99 quando essi ne fanno richiesta.

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