1. Ai fini della presente direttiva, per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.
2. «Autorità regionali» comprende tutte le autorità delle unità amministrative che sono elencate in modo non esaustivo nelle NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).
3. «Autorità locali» comprende tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unità amministrative più piccole, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003.
4. Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
a) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) sono dotati di personalità giuridica; e
c) sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.
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Giurisprudenza e Prassi
RIENTRA NELLA NOZIONE DI "IMPRESA PUBBLICA" L'OPERATORE ECONOMICO SUL QUALE MOLTEPLICI ENTI PUBBLICI ESERCITANO UN'INFLUENZA DOMINANTE DI NATURA CONGIUNTA
CORTE DI GIUSTIZIA UE SENTENZA 2026
Ai fini della qualificazione di un operatore economico quale "impresa pubblica", il requisito dell'influenza dominante può essere integrato anche in forma frazionata e congiunta da una pluralità di enti pubblici partecipanti al capitale. L'integrazione di tale requisito si fonda sulla mera verifica di parametri dimensionali e societari strettamente oggettivi, rendendo irrilevante l'indagine fattuale volta a dimostrare l'azione di concerto tra le amministrazioni.
"L’articolo 2, punto 3, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, deve essere interpretato nel senso che: rientra nella nozione di «impresa pubblica», ai sensi di tale disposizione, un’impresa sulla quale più enti pubblici possono esercitare congiuntamente un’influenza dominante senza che sia necessario, affinché una siffatta influenza sia presunta, esaminare se tali enti agiscano di concerto e abbiano interessi comuni."