Articolo 4 Enti aggiudicatori
1. Ai fini della presente direttiva gli enti aggiudicatori sono enti che:a) sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14;
b) quando non sono amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 8 a 14 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente di uno Stato membro.
2. Per «impresa pubblica» si intende un’impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.
Un’influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi in cui queste autorità, direttamente o indirettamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
c) possono designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
3. Ai fini del presente articolo, per «diritti speciali o esclusivi» si intendono i diritti concessi da un’autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l’effetto di riservare a uno o più enti l’esercizio delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.
I diritti concessi in virtù di una procedura in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai sensi del primo comma.
Tali procedure comprendono:
a) le procedure di appalto con previa indizione di gara ai sensi della direttiva 2014/24/UE della direttiva 2009/81/CE, della direttiva 2014/23/UE o della presente direttiva;
b) le procedure ai sensi di altri atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato II, in grado di garantire un’adeguata trasparenza preliminare per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri oggettivi.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 riguardo alle modifiche dell’elenco di atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato II, quando le modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell’adozione di nuovi atti giuridici, o dell’abrogazione o della modifica di tali atti giuridici.
Giurisprudenza e Prassi
RIENTRA NELLA NOZIONE DI "IMPRESA PUBBLICA" L'OPERATORE ECONOMICO SUL QUALE MOLTEPLICI ENTI PUBBLICI ESERCITANO UN'INFLUENZA DOMINANTE DI NATURA CONGIUNTA
Ai fini della qualificazione di un operatore economico quale "impresa pubblica", il requisito dell'influenza dominante può essere integrato anche in forma frazionata e congiunta da una pluralità di enti pubblici partecipanti al capitale. L'integrazione di tale requisito si fonda sulla mera verifica di parametri dimensionali e societari strettamente oggettivi, rendendo irrilevante l'indagine fattuale volta a dimostrare l'azione di concerto tra le amministrazioni.
"L’articolo 2, punto 3, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, deve essere interpretato nel senso che: rientra nella nozione di «impresa pubblica», ai sensi di tale disposizione, un’impresa sulla quale più enti pubblici possono esercitare congiuntamente un’influenza dominante senza che sia necessario, affinché una siffatta influenza sia presunta, esaminare se tali enti agiscano di concerto e abbiano interessi comuni."

