Articolo 101 Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

1. La Commissione riesamina la qualità e la completezza dei dati che si possono ricavare dagli avvisi di cui agli articoli da 67 a 71, 92 e 96, pubblicati conformemente all’allegato IX.

Se la qualità e la completezza dei dati di cui al presente paragrafo, primo comma, non sono conformi agli obblighi stabiliti all’articolo 67, paragrafo 1, all’articolo 68, paragrafo 1, all’articolo 69, all’articolo 70, paragrafo 1, all’articolo 92, paragrafo 3, e all’articolo 96, paragrafo 2, la Commissione chiede informazioni complementari allo Stato membro interessato. Entro un termine ragionevole, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni statistiche mancanti richieste dalla Commissione.

2. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per gli appalti che sarebbero rientrati nell’ambito di applicazione della presente direttiva se il loro valore avesse superato la soglia pertinente fissata all’articolo 15, una relazione statistica, indicando una stima del valore totale aggregato di tale appalto nel periodo di riferimento. Tale stima può essere basata in particolare sui dati disponibili conformemente agli obblighi nazionali di pubblicazione oppure su stime estrapolate da campioni.

Tale relazione può essere inclusa nella relazione di cui all’articolo 99, paragrafo 3.

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