Articolo 57. Esclusioni dal campo di applicazione

Il presente titolo non si applica alle concessioni di lavori pubblici:

a) che sono rilasciate nelle circostanze previste, relativamente agli appalti pubblici di lavori, agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva;

b) che sono rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2004/ /CE, quando sono rilasciate per l’esercizio di tali attività.

Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi alle concessioni di lavori pubblici rilasciate da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui all'Articolo 6 della direttiva 2004/ /CE e rilasciate per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'Articolo 71, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.
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