Articolo 56. Campo di applicazione

Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a 4 845 000 EUR.

Detto valore è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all'Articolo 9. articolo così modificato dal REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2007 in vigore dal 01/01/08 e successivamente modificato dal REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2009 in vigore dal 01/01/2010
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