Articolo 58. Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione mediante un bando.

2. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C ed, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'Articolo 77, paragrafo 2.

3. Detti bandi sono pubblicati secondo l'Articolo 36, paragrafi da 2 a 8.

4. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'Articolo 37 si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici.
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Giurisprudenza e Prassi

PROROGA CONCESSIONE AUTOSTRADALE SENZA BANDO - EFFETTI

CORTE GIUST EU SENTENZA 2019

La Repubblica italiana, avendo prorogato dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione della tratta Livorno‑Cecina dell’autostrada A12 Livorno‑Civitavecchia (Italia) senza pubblicare alcun bando di gara, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007.