Art. 44 Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi

1. Gli avvisi contengono le informazioni indicate negli allegati XIII, XIV, XV A, XV B e XVI e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'ente aggiudicatore secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

2. Gli avvisi che l'ente aggiudicatore invia alla Commissione sono trasmessi per via elettronica secondo la forma e le modalità di trasmissione precisate all'allegato XX, punto 3, o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42 e 43 sono pubblicati conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione di cui all'allegato XX, punto 1, lettere a) e b).

3. Gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica, secondo la forma e le modalità di trasmissione di cui all'allegato XX, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dal loro invio.

Gli avvisi non trasmessi per via elettronica, secondo la forma e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato XX, punto 3, sono pubblicati entro 12 giorni dal loro invio. Tuttavia, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, gli avvisi di gara di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purché l'avviso sia stato inviato mediante fax.

4. Gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'ente aggiudicatore; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

Le spese di pubblicazione degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

5. Gli avvisi e il loro contenuto non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

Gli avvisi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi trasmessi alla Commissione o pubblicati su un profilo di committente conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, primo comma, ma fanno menzione della data della trasmissione dell'avviso alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

Gli avvisi periodici indicativi non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stata inviata alla Commissione la comunicazione che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; essi fanno menzione della data di tale trasmissione.

6. Gli enti aggiudicatori devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi.

7. La Commissione rilascia all'ente aggiudicatore una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

8. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare, conformemente ai paragrafi da 1 a 7, avvisi relativi ad appalti non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.
Condividi questo contenuto: