Art. 45 Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette e in quelle negoziate precedute da una gara si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, è, di regola, di almeno 37 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non può comunque essere inferiore a 22 giorni se l'avviso è inviato alla pubblicazione con mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o a 15 giorni, se l'avviso viene inviato con tali mezzi;

b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;

c) se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che, di regola, è di almeno 24 giorni e comunque non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta.

4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, in conformità all'allegato XX, il termine minimo per la ricezione delle offerte nella procedura aperta è, di regola, di almeno 36 giorni e comunque non inferiore a 22 giorni a decorrere dalla data di invio dell'avviso.

Tali termini ridotti sono ammessi a condizione che l'avviso periodico indicativo contenesse, oltre alle informazioni richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte le informazioni richieste nell'allegato XV A, parte II, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione dell'avviso di gara di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c).

5. Qualora gli avvisi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato XX, punto 3, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.

6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il paragrafo 3, lettera b), è possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai sensi dell'allegato XX, un accesso libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare. Nell'avviso deve essere indicato il sito Internet presso il quale la documentazione è accessibile.

7. Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 15 giorni dalla data di invio dell'avviso di gara.

Se, tuttavia, l'avviso di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte in una procedura aperta inferiore a 22 giorni dalla data di invio dell'avviso di gara.

8. L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c) o in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito.

Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta.

9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 46 e 47, o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte, sono prorogati di conseguenza, tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

10. Una tabella che riepiloga i termini previsti dal presente articolo figura all'allegato XXII.
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