Art. 43 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro, di cui all'allegato XVI, in base a condizioni da definirsi dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione al più tardi entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.

2. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l'allegato XX. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità degli operatori economici o sui prezzi.

3. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, alla menzione "servizi di ricerca e di sviluppo".

Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato senza indire una gara a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale.

In tal caso, essi provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente paragrafo siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso di gara pubblicato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1.

Se usano un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria dell'elenco dei prestatari qualificati di servizi, redatto a norma dell'articolo 53, paragrafo 7.

4. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato XVII B, gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.

5. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato XX per motivi statistici.
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