Art. 15 Sistemi dinamici di acquisizione

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione gli enti aggiudicatori seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo gli enti aggiudicatori utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5.

3. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione gli enti aggiudicatori:

a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema d'acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché gli accordi e le specifiche tecniche di connessione;

c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.

4. Gli enti aggiudicatori accordano a qualsivoglia operatore economico per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa e di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Essi portano a termine la valutazione dell'offerta entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare la valutazione a condizione che nel frattempo non si indica alcuna gara.

Gli enti aggiudicatori informano al più presto l'offerente di cui al primo comma in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.

5. Ogni appalto specifico dovrebbe essere oggetto di una gara. Prima di procedere a detta gara gli enti aggiudicatori pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al paragrafo 4, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Gli enti aggiudicatori procedono all'indizione della gara soltanto dopo aver valutato tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.

6. Gli enti aggiudicatori invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.

Essi aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel primo comma.

7. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.
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