Art. 16 Importi delle soglie degli appalti

La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 19 a 26 o ai sensi dell'articolo 30 concernente l'esercizio dell'attività in questione e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 412 000 EUR per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;

b) 5 150 000 EUR per quanto riguarda gli appalti di lavori.

articolo così modificato dal REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2007 in vigore dal 01/01/08
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