Art. 14 Accordi quadro

1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 e aggiudicarlo secondo la presente direttiva.

2. Gli enti aggiudicatori, quando hanno aggiudicato un accordo quadro secondo la presente direttiva, possono applicare l'articolo 40, paragrafo 3, punto i), se aggiudicano appalti basati su tale accordo quadro.

3. Quando un accordo quadro non sia stato aggiudicato secondo la presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono applicare l'articolo 40, paragrafo 3, punto i).

4. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
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