Art. 39. Requisiti di idoneità professionale

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.

2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale é stabilito.

3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto é stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi
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Giurisprudenza e Prassi

ALBO GESTORI AMBIENTALI - REQUISITO DI PARTECIPAZIONE

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2020

Se la ragione della necessità dell'iscrizione all'albo è da ravvisarsi nella esigenza di assicurare che le imprese che svolgono le attività di bonifica siano particolarmente qualificate, questa esigenza si pone a maggior ragione per le attività di messa in sicurezza di emergenza, che presuppongono l'esistenza di una delicata situazione di rischio ambientale.

Come affermato da condivisibile giurisprudenza, “Anche i lavori di messa in sicurezza di emergenza di una discarica sono riconducibili alla nozione di bonifica ambientale di cui agli art. 212 comma 5, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 8, d.m. 28 aprile 1998 n. 406, con conseguente necessità, ai fini della loro esecuzione, dell'iscrizione al registro dei gestori dei beni ambientali; la messa in sicurezza di emergenza, ove necessaria, costituisce infatti il primo passo del procedimento di bonifica ed anche quello più delicato, tale da richiedere alle imprese esecutrici una particolare qualificazione” (cfr. T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 16 novembre 2010, n. 1889).

Deve peraltro rimarcarsi che è la stessa Amministrazione ad ammettere nelle sue memorie che «Tra le attività accessorie e secondarie del bando è presente la “Rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti sul corpo di discarica”, (quantificati in 10 mc. nella relazione sulla gestione delle materie), di cui al punto “II.1.3) Breve descrizione: descrizione sintetica dell’intervento”».

Secondo la difesa comunale, in questo caso, l’attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei Gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212, comma 5, del Testo unico ambiente, non sarebbe requisito ex lege di partecipazione alla gara, da prevedere obbligatoriamente nel bando, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2017, ma soltanto condizione di esecuzione del contratto di appalto.

L’assunto è smentito dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, fatto proprio da questa Sezione con sentenza n. 740 del 3 maggio 2018, in virtù del quale ««Il Consiglio di Stato – con decisione che il Collegio condivide e fa integralmente propria – ha statuito che l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali è requisito di partecipazione e non di esecuzione, poiché rientra nella categoria dei requisiti professionali di cui all’art. 39 del d. lgs n. 163/2006 che, in applicazione dei principi generali delle gare pubbliche, devono essere posseduti già alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che la circostanza che il bando non rechi una specifica previsione circa il possesso di tale requisito è irrilevante poiché l’obbligo dell’iscrizione all’Albo gestori discende direttamente dalla legge, e ha statuito che «Vero è che l’art. 212, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell’ambiente) afferma che “L'iscrizione all'Albo [nazionale gestori ambientali] è requisito per lo svolgimento delle attività, ecc.”. Ma si tratta di previsione di un settore che disciplina la materia sostanziale della protezione ambientale e che, se integrata alle previsioni dello specifico settore dei contratti pubblici, risulta minus dicere quam volere: è infatti solo l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare di suo quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara.

Trattasi perciò di un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità. Merita dunque conferma l’assunto per cui i bandi di gara aventi ad oggetto lavori di bonifica ambientale implicano l’esistenza dell’iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione» (Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2017, n. 1825; in tal senso anche Cons. Stato sez. V, 26 luglio 2017, n. 3679; Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5772)»».

Posto, dunque, che l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto del cui affidamento si tratta, presuppone l'iscrizione all'albo, si deve ritenere fondato anche il profilo di censura relativo alla mancata iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali della ditta controinteressata, in quanto, come comprovato in atti, la Guglielmo Costruzioni s.r.l. non possiede la appropriata iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per le categorie 9 e 10, relative alla bonifica di siti inquinati, ma è abilitata solo alla categoria 2 bis, ossia quella riguardante “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno”, di cui all’articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI – REQUISITO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DI PARTECIPAZIONE NO DI ESECUZIONE

ANAC DELIBERA 2018

Relativamente alla questione giuridica inerente il requisito dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, questa Autorità, con comunicato del Presidente pubblicato in data 29 agosto 2017, ha ritenuto, «in considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è “un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità” di modificare la propria posizione interpretativa e considerare, pertanto, il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici come un requisito di partecipazione e non di esecuzione»;

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dalla ... – Procedura aperta per l’affidamento, mediante Accordo quadro, delle attività di supporto al servizio di raccolta differenziata porta a porta per i Comuni di Terni e Narni. Importo a base di gara euro: 850.000,00. S.A.: ASM Terni S.p.a.

PREC 79/18/S

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - REQUISITO DI PARTECIPAZIONE

ANAC DELIBERA 2017

In merito al requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, si è di recente espressa l’ANAC con il Comunicato del Presidente del 27.7.2017 (pubblicato in data 29.8.2017), nel quale si legge che “In considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è «un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità»”;

L’Autorità, nell’adunanza del 27 luglio 2017, ha dunque deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e di ritenere, pertanto, che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione;

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da … – Affidamento del servizio di raccolta differenziata – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 926.335,85; S.A.: Centrale di Committenza A

ALBO GESTORI AMBIENTALI - REQUISITO DI PARTECIPAZIONE E NON DI ESECUZIONE

ANAC DELIBERA 2017

Relativamente alla questione giuridica inerente il requisito dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, questa Autorità, con comunicato del Presidente pubblicato in data 29 agosto 2017, ha ritenuto, «in considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è “un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità” di modificare la propria posizione interpretativa e considerare, pertanto, il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici come un requisito di partecipazione e non di esecuzione».

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dalla ….. - Procedura aperta per l’affidamento del servizio, mediante accordo quadro, del servizio di spazzamento stradale nei Comuni di Terni e Narni. Importo a base di gara euro: 2.516.365,10 S.A.: …..

PREC 226/17/S

ALBO GESTORI AMBIENTALI - REQUISITO PARTECIPAZIONE - LEGITTIMA RICHIESTA REFERENZE BANCARIE (86.4)

ANAC DELIBERA 2017

Relativamente alla questione giuridica inerente il requisito dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali, questa Autorità, con comunicato del Presidente pubblicato in data 29 agosto 2017, ha ritenuto, «in considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è “un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità” di modificare la propria posizione interpretativa e considerare, pertanto, il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici come un requisito di partecipazione e non di esecuzione».

Nell’ipotesi di impossibilità di presentare le referenze richieste «per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio di attività da meno di tre anni», la possibilità di «provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante», l'espressione «idonee referenze bancarie» prevista nei bandi di gara non può considerarsi quale requisito rigido, stante la necessità di contemperare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate. Posizione che conferma, dunque, l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi sul punto e che aveva precisato, altresì, che tra i motivi che determinano l’impossibilità di esibire il duplice documento può esserci anche semplicemente la circostanza che l’operatore economico partecipante alla gara intrattenga rapporti professionali con un solo Istituto bancario pur essendo dotato di tutti i requisiti economico-finanziari e tecnici richiesti dalla stazione appaltante per partecipare alla gara (cfr. TAR Veneto – Venezia sentenza n. 331 del 23 marzo 2015; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 5542 del 22 novembre 2013 e TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, sentenza n. 236 del 6 giugno 2014).

Nella lex specialis è previsto che «gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso di dichiarazione rilasciata da almeno due istituti bancari ai sensi dell’articolo 83, comma 4, e allegato XVII, parte I, del d.lgs. n. 50/2016, salva la facoltà per l’operatore economico concorrente, che non sia in grado di presentare tali referenze per fondato motivo, di presentare altro documento idoneo da cui possa desumersi la capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016»

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dalla Gestione Servizi Ambientali soc. coop. – Concessione e servizio di pulizia delle aree comuni e manutenzione delle aree verdi nel pubblico demanio marittimo del Porto Canale di Ravenna nonché nelle aree in gestione all’Autorità Portuale di Ravenna per gli esercizi 2016/2020 – CIG: 6849936A00 - importo a base di gara: 1.494.904,30 euro – S.A.: Autorità Portuale di Ravenna

CHIARIMENTI INERENTI IL REQUISITO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI

ANAC COMUNICATO 2017

Oggetto: chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all’albo gestori ambientali

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - REQUISITO DI PARTECIPAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

Vero è che l’art. 212, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell’ambiente) afferma che «L'iscrizione all'Albo [nazionale gestori ambientali] è requisito per lo svolgimento delle attività, ecc. ». Ma si tratta di previsione di un settore che disciplina la materia sostanziale della protezione ambientale e che, se integrata alle previsioni dello specifico settore dei contratti pubblici, risulta minus dicere quam volere: è infatti solo l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare di suo quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara.

Trattasi perciò di un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità. Merita dunque conferma l’assunto per cui i bandi di gara aventi ad oggetto lavori di bonifica ambientale implicano l’esistenza dell’iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione.

AVVALIMENTO REQUISITI - PRESTITO DI UN VALORE PURAMENTE CARTOLARE E ASTRATTO - NON È CONSENTITO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

L’avvalimento deve comportare l'effettivo trasferimento all'impresa ausiliata delle specifiche competenze tecniche acquisite e delle concrete risorse messe a disposizione; trasferimento che, per sua natura, ne implica l'esclusività per tutto il periodo preso in considerazione dalla lex specialis di gara e non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario, anche alla luce del chiaro disposto dell'art. 88, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria di prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità, come i mezzi, il personale, la prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 264). Ragionando diversamente, il contributo dell'ausiliario si risolverebbe nel prestare una sorta di garanzia per eventuali insufficienze nello svolgimento delle prestazioni, senza fornire alcun contributo oggettivo, affinché l'opera dell'ausiliato sia migliorata in virtù del concreto apporto dei requisiti di capacità tecnica considerati rilevanti dal bando di gara.

Invero in tema di appalti pubblici, nonostante la portata generale dell’istituto dell’avvalimento, resterebbe salva l’infungibilità dei requisiti ex artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto di tipo soggettivo, sicché l’aggiudicataria, non avrebbe potuto giovarsi dell’avvalimento per acquisire il requisito dell’iscrizione alla CCIAA di cui era carente.

I requisiti professionali previsti dall'art. 39, del d.lgs. n. 163 del 2006 (tra cui l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio) sono cosa diversa da quelli di esperienza tecnica di cui all'art. 42, il quale, alla lett. a) del comma 1, stabilisce che “negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita mediante presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di Amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificatori rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi o forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente”.

Quindi, mentre alla carenza del requisito di esperienza tecnica può pacificamente porsi rimedio con ricorso allo strumento dell’avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti, per cui il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, il requisito professionale di cui trattasi non può ritenersi essere validamente oggetto di avvalimento.

ATTIVITA' INERENTE OGGETTO APPALTO - ATTIVITA' CONCRETAMENTE SVOLTA.

ANAC DELIBERA 2016

Giova sul punto richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza in tema di oggetto sociale e attività effettivamente esercitata che non possono essere considerati come concetti coincidenti, atteso che un’attività può ben essere prevista nell’oggetto sociale – risultante dall’iscrizione sotto la voce “dati identificativi dell’impresa” – senza essere attivata poi in concreto (Cons. di Stato, sez. V, 19 febbraio 2003, n. 925). È ovvio, quindi, come nessun rilievo possa attribuirsi all’oggetto sociale dell’impresa, il quale abilita quest’ultima a svolgere una determinata attività, ma nulla dice in ordine all’effettivo svolgimento della stessa (Cons. di Stato, sez. VI, sent. 20 aprile 2009, n. 2380). Ciò comporta, tra l’altro, che la stazione appaltante ha facoltà di valutare il contenuto dell’iscrizione prodotta dal concorrente, evidenziando anche elementi informativi che possono portarla a ritenere che questi sia carente dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, e quindi a escluderlo da essa (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, sent. del 27.11.2006, n. 6907); si aggiunga quanto ulteriormente ribadito da recenti orientamenti circa «… l’attività che può essere valutata dall’amministrazione a comprova dell’idoneità professionale del concorrente rispetto all’oggetto dell’appalto è solo l’attività prevalente esercitata nella sede legale o principale dell’impresa» (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, sent. del 2.12.2013, n. 5729 e Cons. di Stato, sez. IV, sentenza del 27.1.2015, n. 343);

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla M. S.r.l. – Procedura aperta per la gestione integrata dei servizi di biglietteria e gestione casse – centralino e reception – sorveglianza rettilario – info point, accoglienza e customer satisfaction all’interno del Bioparco di Roma. Importo a base di gara euro: 1.375.620,00. S.A.: F..

ISCRIZIONE INCOMPLETA CCIAA - GIURISDIZIONE G.O.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

Ai sensi dell’art. 2189 cod. civ.:

•le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato;

•prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della -sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione ;

•il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente;

•questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2192 cod.civ., contro il decreto del giudice del registro l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.

Dal chiaro tenore delle disposizioni suindicate si ricava che la legge ha operato una chiara scelta nell’affidare alla cognizione del giudice ordinario il sistema dei rimedi giudiziali da esperire avverso la mancata iscrizione dell’impresa da parte dell’ufficio del registro nonché contro il decreto del giudice del registro.

Peraltro, anche ragioni di carattere sistematico impongono il medesimo risultato ermeneutico posto che la iscrizione (o la mancata iscrizione) di un soggetto nel registro delle imprese è attività accertativa semplice, che suppone la verifica della ricorrenza o meno delle condizioni legali per farvi luogo. Detta verifica non richiede l’esercizio di discrezionalità amministrativa, posto che gli atti di iscrizione o di rifiuto di iscrizione assumono i tratti dell’atto dovuto, ad emanazione vincolata, in quanto direttamente correlati all’accertamento o meno delle condizioni legali per far luogo o meno alla iscrizione predetta; il carattere vincolato di tali atti è peraltro collegato al fatto che gli stessi soddisfano ad un tempo l’interesse particolare del soggetto richiedente l’iscrizione e l’interesse pubblico sotteso agli effetti della pubblicità-notizia relativa ai fatti salienti di un’impresa attiva su un mercato.

ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO - INIZIO ATTIVITA' POSTERIORE ALLA DATA DI DEPOSITO OFFERTA - NO ESCLUSIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

Ai fini dell’ammissione alla gara, alle imprese è richiesto solamente di essere iscritte alla CCIAA, come si desume dal disposto di cui all’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 163-2006; nessuna disposizione legislativa ne' regolamentare associa la data di inizio attivita' (dichiarata alla CCIAA) ad una causa di esclusione dalle gare.

Poiche' le cause di esclusione sono tassative e possono derivare solo da esplicite disposizioni legislative o regolamentari (ex art. 46 d.lgs. n. 163-2006), sarebbe illegittima l’esclusione dell’aggiudicatario disposta sul presupposto che la societa', pur essendo regolarmente iscritta alla CCIAA ancor prima di aver presentato l’offerta, avrebbe dichiarato alla CCIAA di aver iniziato l’attivita' in epoca successiva alla scadenza dei termine di presentazione delle offerte.

CONTENUTO DEI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2016

I requisiti di idoneità professionale contemplati dall’art. 39 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 sono cosa ben differente dai requisiti speciali di esperienza tecnica di cui all’art. 42 (rubricato: “Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi”) del medesimo Decreto Legislativo n° 163/2006, (in altre parole) trattasi di requisiti ontologicamente diversi e tra loro infungibili (Cfr: T.A.R. Campania, Napoli, IV Sezione, 30 Aprile 2015 n° 2456). Infine, se è indiscutibile che l’art. 39 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 non impone, quale requisito di idoneità professionale, che l’iscrizione camerale debba (sempre) avere uno specifico contenuto, è anche vero, però, che ciò può essere legittimamente richiesto dal bando approvato dalla stazione appaltante.

ISCRIZIONE CCIAA PER ATTIVITA’ ATTINENTE L’APPALTO - RISPETTO FAVOR PARTECIPATIONIS

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

Il bando – nel prevedere il requisito per le imprese partecipanti dell’iscrizione alla camera di commercio per attivita' «attinente l’appalto» - non puo' che essere interpretato alla luce del principio della massima concorrenza, come l’essere esercenti almeno una delle attivita' tipiche del servizio posto in gara; e si deve anche aggiungere che l’indicazione dell’attivita' prevalente implica l’inclusione di altre attivita' tipiche del settore.

REQUISITO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE CCIAA - LEGITTIMA RICHIESTA DA ALMENO 3 ANNI

ANAC PARERE 2015

La previsione di clausole quali quella che impone il requisito di iscrizione alla CCIA da almeno tre anni (…) non integra violazione dell’art. 46 comma 1 bis d.lgs 163/06 che pure impone il principio di tassativita' delle clausole di esclusione, non potendosi elidere in toto la discrezionalita' della PA di individuare requisiti di partecipazione alla gara, diversi dai requisiti di ordine generale, con il limite della ragionevolezza e proporzionalita' e purche' la previsione di tali requisiti non esplichi effetti lesivi della concorrenza. Orbene, la clausola impugnata (…) non si palesa sproporzionata o illogica o irrazionale, poiche' attiene al requisito soggettivo di idoneita' professionale, ed è piuttosto preordinata a selezionare soggetti che operino da un congruo lasso di tempo nel settore oggetto dell’appalto, al fine di individuare concorrenti che assicurino una certa affidabilita' e pregressa esperienza nello svolgimento del servizio; sotto tale profilo, pertanto, la clausola si palesa legittima, ne' puo' ritenersi che la stessa introduca un ingiustificato ed irrazionale limite alla partecipazione alle gare, essendo piuttosto preordinata ad assicurare all’A.C. un’adeguata esperienza e capacita' professionale in capo ai soggetti concorrenti, ed attenendo essa pertanto al requisito soggettivo di idoneita' professionale che è proprio dell’impresa e che, in quanto tale, non puo' essere ceduto e/o acquisito attraverso l’avvalimento e/o la cessione di azienda, in quanto riferito all’impresa nella sua soggettivita'.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla societa' [----Omissis-----]. – gara per l’affidamento dei servizi cimiteriali presso i cimiteri di ...- S.A.: Comune di B - importo dell’appalto: euro 1.959.476,25 - istanza presentata singolarmente dall’operatore economico.

ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – REQUISITO DI ESECUZIONE

ANAC PARERE 2015

Per consolidato orientamento espresso da questa Autorità, l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006, “dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione” (cfr. ANAC, parere n.152 del 9 settembre 2015; nonché AG 7-09 del 23 aprile 2009 e parere di precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010 in cui si cita “determinazione n. 7/2005; deliberazioni nn. 93/2007, 95/2007, 96/2007, 128/2007, 210/2007”).

E’ da ritenersi illegittima la previsione del bando che annovera l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tra le condizioni di partecipazione, piuttosto che tra i requisiti di esecuzione.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata dalla Ecologia A. S.r.l. – Procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di un appalto di servizi di autospurgo su impianti di depurazione, reti e impianti fognari, impianti di autolavaggio, centri di raccolta rifiuti (CDR) e servizi di smaltimento dei rifiuti residui nelle provincie di Parma, Reggio Emilia, Piacenza e Genova. Importo a base di gara: 1.060.880,00. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. S.A. B. S.p.a.

ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – POSSESSO REQUISITO

ANAC PARERE 2015

Per consolidato orientamento espresso da questa Autorita', l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attivita' di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006, “dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procedera' alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione” (cfr. ANAC, parere n.152 del 9 settembre 2015; nonche' parere n. 82 del 23 aprile 2014; AG 7-09 del 23 aprile 2009 e parere di precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010 in cui si cita “determinazione n. 7/2005; deliberazioni nn. 93/2007, 95/2007, 96/2007, 128/2007, 210/2007”);

Ritenuto quindi che la dimostrazione di tale requisito non puo' essere richiesta ai fini dell’ammissione a partecipare alla selezione, trattandosi di abilitazione da richiedere all’aggiudicatario, da dimostrare ai fini dell’esecuzione del servizio e al momento della conclusione del contratto; la previsione iniziale di avvalersi di altra professionalita', facolta' effettivamente non consentita per requisiti di idoneita' professionale strettamente collegati alla capacita' soggettiva dell’operatore, risulta superata dall’acquisizione dell’iscrizione all’albo da parte dell’aggiudicataria avvenuta in un momento successivo ma comunque anteriore alla stipula del contratto;

E’ da ritenersi legittima pertanto l’aggiudicazione in favore di un’impresa che al momento della stipula del contratto sia in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che ha natura di requisito di esecuzione, pur avendo dichiarato, non essendo ancora in possesso dell’abilitazione.al momento della presentazione dell’offerta, di voler avvalersi di altra impresa.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da A. S.p.a., in qualita' di mandataria del raggruppamento con B. S.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento di un appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.lgs. 163/2006 della discarica dismessa di rifiuti urbani in localita' “C.”. Importo a base di gara: 1.186.431,81. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa S.A. Comune di D..

MANCATA ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO - ESCLUSIONE

ITALIA SENTENZA 2015

Il Collegio rileva che nel bando di gara era espressamente indicato l’oggetto dell’appalto, inerente al relativo requisito, da comprovare con certificazione camerale, che comprendeva anche la «cattura cani randagi e gatti che abbiano subito incidenti nonche' il servizio quotidiano di pronto soccorso veterinario e profilassi sanitaria degli animali», che ictu oculi rappresenta un’attivita' estranea rispetto «all'allevamento, custodia e accudimento animali domestici», per le quali svolge la propria attivita' l’appellante in base alle risultanze del certificato camerale.

È indubbio quindi che l’attivita' che l’appellante poteva svolgere in base alla certificazioni camerali era «minore» in senso quantitativo e qualitativo rispetto a tutte le attivita' previste dal bando di gara, sicche' la Commissione di gara ha legittimamente provveduto, ancorando le proprie determinazione –come era sancito dal bando di gara- alla certificazione della Camera di Commercio, che era chiara ed univoca nel suo contenuto descrittivo: la valutazione di eventuali attivita' svolte, ma non risultanti dalla certificazione camerale, avrebbe comportato una violazione della lex specialis della gara.

6.2- Ne puo' trovare accoglimento la seconda censura, con cui parte appellante deduce l’erroneita' della sentenza impugnata per violazione degli artt. 39 e 46 del D. Les. 12 aprile 2006, n. 163, e, sotto altro profilo, degli artt. 30 e ss. della Legge Regionale Toscana 20 ottobre 2009, n. 59, e del relativo Regolamento di attuazione di cui alla delibera 4 agosto 2011, n. 38/R, e violazione dei principi di buona amministrazione ed eccesso di potere per errori sui presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

Con tale censura, parte appellante lamenta l’erroneita' della mancata richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 46 del Codice dei contratti, cioè la mancata applicazione del principio del soccorso istruttorio, in quanto la Commissione di gara avrebbe dovuto attivare tale attivita' istruttoria con conseguente invito alla Cooperativa a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti o delle dichiarazioni presentate.

Nella fattispecie in esame, come evidenziato nella disamina del precedente motivo, non vi era pero' alcuno spazio per un soccorso istruttorio, che puo' essere esplicato quando il testo della certificazione camerale determini incertezze sulla sua reale portata, mentre, in questo caso, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, non sussisteva alcuna incertezza interpretativa.

Il «soccorso» sarebbe stato illegittimo, perche', in violazione della par condicio tra i concorrenti, avrebbe consentito una produzione ex post di documentazione per comprovare requisiti, di cui non vi era alcuna traccia o un principio di prova nella certificazione camerale.

La parte appellante neppure puo' fondatamente richiamare a proprio favore i principi affermati dalla giurisprudenza (Adunanza Plenaria n. 9/2014), in quanto essa ha ammesso la possibilita' di chiedere chiarimenti, purche' il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorre soltanto una ‘delucidazione’: si tratta quindi di fattispecie, in cui la sussistenza dei requisiti è gia' comprovata, ma si tratta solo di una consentita precisazione che non altera la par condicio e la legalita' della gara, avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione sostanzialmente gia' verificatesi ed acquisita.

Una tale circostanza non sussisteva nella fattispecie in esame, in quanto l’eventuale soccorso istruttorio avrebbe avuto la finalita' di un’acquisizione postuma di un requisito, di cui non vi era alcuna traccia nella certificazione camerale, indicata dal bando per comprovare il possesso dei requisiti.

ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – REQUISITO DI ESECUZIONE

ANAC PARERE 2015

La deliberazione AVCP n. 107 del 19 dicembre 2012, nel richiamare l’art.11, co. 9 d.lgs. 163/2006, chiarisce che con tale norma il legislatore ha inteso evidentemente tutelare gli interessi dell’impresa aggiudicataria in modo che non rimanga vincolata sine die alla propria offerta, e che «una stipula contrattuale condotta oltre diciotto mesi dall’aggiudicazione definitiva deve ritenersi un elemento “patologico” anche nell’interesse della stessa amministrazione che corre il rischio di contrattualizzare una gara a condizioni non piu' convenienti poiche' ovviamente in un arco di tempo cosi' lungo la situazione del mercato potrebbe essersi modificata»; nonchè la deliberazione AVCP n. 202 del 14 giugno 2007, secondo cui «L’amministrazione non puo' rimanere inattiva ma ha l’obbligo di determinarsi in ordine alla stipula o meno del contratto entro i termini fissati dal legislatore, al fine di evitare che l'impresa possa permanere in posizione di incertezza».

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata dalla A. Costruzioni S.r.l. – Lavori di messa in sicurezza e bonifica della ex discarica comunale in C.da X nel Comune di San C. (ME) – Importo a base di gara: euro 1.005.629,58 - S.A. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita' – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti

VIGILANZA PRIVATA - LINEE GUIDA

ANAC DETERMINAZIONE 2015

Linee guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata

ISCRIZIONE CCIAA - OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE SVOLTA

ANAC PARERE 2015

Qualora un bando di gara richieda il requisito dell’iscrizione nel Registro delle imprese per “attivita'”, cio' deve intendersi quale attivita' specifica concretamente svolta dai concorrenti, tesa a garantire che i soggetti partecipanti abbiano acquisito un’esperienza nel settore interessato (in tal senso vedasi parere di precontenzioso n. 195/2012). Giova sul punto richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza in tema di oggetto sociale e attivita' effettivamente esercitata che non possono essere considerati come concetti coincidenti, atteso che un’attivita' puo' ben essere prevista nell’oggetto sociale – risultante dall’iscrizione sotto la voce “dati identificativi dell’impresa” – senza essere attivata poi in concreto (Cons. di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2003, n. 925). È ovvio, quindi, come nessun rilievo possa attribuirsi all’oggetto sociale dell’impresa, il quale abilita quest’ultima a svolgere una determinata attivita', ma nulla dice in ordine all’effettivo svolgimento della stessa (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. 20 aprile 2009, n. 2380; Con. di Stato, Sez. IV, sent. del 2.12.2013, n. 5729).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla ATI A s.a.s. di B-Manutenzioni S.r.l.- C S.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto misto di lavori e forniture di valorizzazione e musealizzazione Convento Cappuccini “D” Luoghi e spazi di memoria. Importo a base di gara euro:687.000,00. S.A.: Comune di E.

MANCATA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALBO SOGGETTI ALLA RISCOSSIONE - LEGITTIMITA'

ANAC PARERE 2015

E’ legittimo il comportamento della stazione appaltante che non richiede ai fini della partecipazione e dell’esecuzione del contratto il possesso del requisito di iscrizione all’Albo dei soggetti riscossori di cui all’articolo 53 del d.lgs. n. 446/1997, in quanto le prestazioni contrattuali non attengono all’attivita' di riscossione e non attribuiscono all’affidatario funzioni pubblicistiche, bensi' consistono in un’attivita' di supporto all’accertamento e al recupero dei tributi, restando in capo all’ente locale la titolarita' degli atti e la riscossione delle entrate derivanti dal servizio, oltre ai poteri di vigilanza e controllo dell’attivita' e all’emanazione di direttive comunali.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dalla societa' A Srl– “Affidamento mediante procedura negoziata, con il sistema del cottimo fiduciario, dell’attivita' di creazione di un sistema informativo territoriale a supporto delle attivita' tributarie ed attivita' di accertamento e riscossione delle elusioni/evasioni dei tributi comunali” - Importo a base di gara: euro 120.000,00 – S.A.: Comune di B

AVVALIMENTO - REQUISITI DI IDONEITÀ MORALE E PROFESSIONALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

L’istituto in questione (avvalimento), di origine comunitaria, consente che un imprenditore possa comprovare alla stazione appaltante il possesso dei necessari requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi – nonche' di attestazione della certificazione SOA – a fini di partecipazione ad una gara, facendo riferimento alle capacita' di altro soggetto (ausiliario), che assuma contrattualmente con lo stesso – impegnandosi nei confronti della stazione appaltante – una responsabilita' solidale. L’avvalimento, pertanto, puo' riguardare anche i requisiti soggettivi di qualita', ma in questo caso l’impresa ausiliaria deve assumere l’impegno di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in termini di mezzi, personale e di ogni altro elemento aziendale qualificante (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, VI, 31 luglio 2014, n. 04056; V, 22 gennaio 2015, n. 257, 27 gennaio 2014, n. 412 , 4 novembre 2014, n. 5446, 23 maggio 2011, n. 3066 e 12 giugno 2009, n. 3762; III, 7 aprile 2014, n. 1636 e 11 luglio 2014, n. 3599; IV, 9 febbraio 2015, n. 662).

Appare anche condivisibile, tuttavia, l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui – pur nell’ampiezza dei margini applicativi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 – non possono costituire oggetto di avvalimento i requisiti di idoneita' morale e professionale, prescritti dagli articoli 38 e 39 del medesimo Codice, avendo l’istituto in questione la finalita' di favorire la piu' ampia possibile partecipazione alle gare, al tempo stesso assicurando il corretto livello di qualita' prescritto dal bando, ma non anche l’aggiramento di presupposti indefettibili per detta partecipazione (cfr. in tal senso Cons. Stato, V, 5 novembre 2012, n. 5595; 23 ottobre 2012, n. 5408; IV, 24 novembre 2014, n. 5805).

AVVALIMENTO – LIMITI - REQUISITI SOGGETTIVI INTRINSECAMENTE LEGATI AL SOGGETTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, differentemente dall’attestazione SOA, che costituisce un requisito oggettivo cedibile ed acquisibile mediante avvalimento, è previsto dall’art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152-2006, il quale prevede che “L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.

Tale iscrizione costituisce un titolo abilitativo autorizzatorio di natura personale e, come tale, non cedibile con lo schema del contratto di avvalimento.

Infatti, in tema di gare di appalto pubblico, anche se all’istituto dell’avvalimento deve ormai essere riconosciuta portata generale, resta salva, tuttavia, l’infungibilita' dei requisiti ex artt. 38 e 39 del codice dei contratti, in quanto requisiti di tipo soggettivo, intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneita' a porsi come valido e affidabile contraente per l’Amministrazione, tra cui l’iscrizione camerale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 novembre 2012, n. 5595); nello stesso ordine di idee anche l’iscrizione qui in contestazione, quale elemento soggettivo infungibile proprio dell’impresa, non puo' ritenersi suscettibile di avvalimento.

ISCRIZIONE CCIAA TRA 3 ANNI- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - LEGITTIMO

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2015

La previsione di clausole quali quella che impone il requisito di iscrizione alla CCIA da almeno tre anni, come nel caso che occupa, non integra violazione dell'art. 46 c. 1 bis d.lgs 163/06 che pure impone il principio di tassativita' delle clausole di esclusione, non potendosi elidere in toto la discrezionalita' della PA di individuare requisiti di partecipazione alla gara, diversi dai requisiti di ordine generale, con il limite della ragionevolezza e proporzionalita' e purchè la previsione di tali requisiti non esplichi effetti lesivi della concorrenza. Pertanto, nel caso di specie, la clausola impugnata non si palesa sproporzionata o illogica o irrazionale, poiche' attiene al requisito soggettivo di idoneita' professionale, ed è piuttosto preordinataa selezionare soggetti che operino da un congruo lasso di tempo nel settore oggetto dell'appalto, al fine di individuare concorrenti che assicurino una certa affidabilita' e pregressa esperienza nello svolgimento del servizio; sotto tale profilo, pertanto, la clausola si palesa legittima, ne' puo' ritenersi che la stessa introduca un ingiustificato ed irrazionale limite alla partecipazione alle gare, essendo piuttosto preordinata ad assicurare all'A.C. un'adeguata esperienza e capacita' professionale in capo ai soggetti concorrenti, ed attenendo essa pertanto al requisito soggettivo di idoneita' professionale che è proprio dell'impresa e che, in quanto tale, non puo' essere ceduto c/o acquisito attraverso l'avvalimento e/o la cessione di azienda, in quanto riferito all' impresa nella sua soggettivita'.

CERTIFICATO CAMERALE - OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITA'

ANAC PARERE 2015

Attraverso la certificazione camerale si intende accertare il concreto ed effettivo svolgimento da parte delle ditte concorrenti di determinate attivita', adeguate e direttamente riferibili al composito servizio da appaltare. Oggetto sociale ed attivita' effettivamente esercitata non possono essere considerati come concetti coincidenti ai fini dell’ammissione alla gara, atteso che un’attivita' puo' ben essere prevista nell’oggetto sociale, risultante dall’iscrizione nella voce dei dati identificativi dell’impresa, senza essere attivata poi in concreto (Cons St. sez. VI 20 ottobre 2014, n. 5168)

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata dall’A – A – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio sanitari – assistenziali, pulizia, lavanderia e ausiliari da erogarsi presso le strutture gestite dall’ASP “A” – Importo a base di gara Lotto 1 euro 2.391.012,40; Lotto 2 euro 1.921.300,90; Lotto 3 euro 1.990.341,80; Lotto 4 euro 1.713.131,60 - S.A. Azienda pubblica di servizi alla persona A “A”.

ABILITAZIONE MEPA - LEGITTIMA RICHIESTA CCIAA

ANAC PARERE 2014

Il bando in questione (ICT2009 del Mepa) ha previsto che i soggetti interessati all’abilitazione al bando possiedano uno dei requisiti di idoneita' professionale previsti dall’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, di talche' la clausola di un bando che richiami pedissequamente il contenuto di tale norma non appare sproporzionata e/o irragionevole, anche tenendo conto dell’oggetto del bando in questione.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dallo S. – “Avviso per l’abilitazione di fornitori e dei relativi servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 328, comma 1, del D.P.R. ” –S.A.: C. S.p.A.

REQUISITI SPECIALI - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI - INDISPENSABILI

AVCP PARERE 2014

Le caratteristiche di professionalita' necessarie per contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a un determinato affidamento – costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.163/2006. Di conseguenza, la carenza di tali requisiti di partecipazione indicati nella lex specialis di gara comporta necessariamente l’esclusione dalla gara.

Le Stazioni appaltanti individuano quindi i requisiti speciali di partecipazione che devono possedere i candidati o i concorrenti, tenendo conto della natura del contratto e in modo proporzionato al valore dello stesso; in ogni caso, detti requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Ing. A – “Affidamento dei servizi attinenti alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione lavori, misura e contabilita' dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico dell’Ospedale S. Antonio Abate di Trapani” –Importo a base di gara € 93.600,00 S.A.: T

ALBO GESTORI AMBIENTALI - DIVIETO AVVALIMENTO

AVCP PARERE 2014

In caso di affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, in cui è trasferita, in capo al concessionario, la funzione propria dell'Ente proprietario -consistente nell’assunzione delle attività previste in base al combinato disposto degli artt. 240, 242 e 250 del D. Lgs. 152/2006-, la scelta dell’amministrazione di richiedere, in capo ad ogni concorrente, il possesso del requisito di idoneità professionale di Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, non risulta incongrua, né sproporzionata, né illogica rispetto al servizio specifico da affidare. Conformemente, le Amministrazioni che indicono una gara possono integrare in senso più restrittivo i requisiti soggettivi di capacità tecnica ed economica previsti dalla normativa interna o comunitaria, per specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto, nel rispetto dei limiti intrinseci della discrezionalità amministrativa, ossia dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2006 n. 7448; Id., sez. V, 2 febbraio 2010 n. 426).

I requisiti aventi una intrinseca natura soggettiva, (iscrizione all’albo) in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell’operatore e non scindibili da esso, non possano formare oggetto di avvalimento. In particolare, sono stati esclusi la certificazione di qualità, l’iscrizione ad albi speciali, tra cui quello qui in rilievo, l’iscrizione alla camera di commercio, il possesso di specifiche abilitazioni e l’iscrizione in albi professionali (cfr. AVCP determinazione n. 2 del 01.08.201; AVCP parere di precontenzioso n. 13 del 14.02.2013)

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di O.– “Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”– S.A.: Comune di O..

ISCRIZIONE ALBO GESTORI - POSSEDUTO AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Corrisponde a principio pacifico, sul quale non è necessario spendere ulteriori approfondimenti, la necessita', per i partecipanti a qualsiasi procedimento mediante il quale l’Amministrazione decide a chi attribuire un determinato bene della vita, sia esso un contributo, una posizione lavorativa ovvero, come nel caso che ora occupa, un contratto d’appalto, di possedere i requisiti di partecipazione alla data in cui scade il termine per la presentazione delle relative domande. Nel caso di specie l’Amministrazione ha aggiudicato il contratto ad un soggetto che a quella data certamente non era in possesso del fondamentale requisito di partecipazione costituito dall’iscrizione all’albo. (..) Deve quindi essere osservato che la suddetta regola, secondo la quale i requisiti di partecipazione alla procedura devono essere posseduti ad una data prestabilita, salvaguarda la parita' di condizione dei concorrenti, che devono essere tutti onerati del preventivo conseguimento dei titoli di partecipazione anche al solo fine della mera partecipazione alla gara. L’odierna appellata ha invece potuto porre in essere gli adempimenti necessari per iscriversi all’albo solo dopo avere avuto la certezza dell’aggiudicazione. Inoltre, la regola appena richiamata ha lo scopo di consentire all’Amministrazione un rapido perfezionamento della procedura, una sollecita stipula ed un rapido inizio dell’esecuzione del contratto (qualunque sia l’oggetto) nel rispetto delle ragioni di interesse pubblico.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – LEX SPECIALIS E OMESSA DICHIARAZIONE

AVCP PARERE 2013

Per effetto dell'art. 46, comma 1 bis, D. Lgs. n. 163/2006, le clausole di lex specialis a pena di esclusione devono essere fatte oggetto di previsione espressa ed inequivoca, e l'eventuale ambiguita' della legge di gara non deve ricadere a danno dei concorrenti (cfr. AVCP Determinazione n. 4/2012). In tema di gare d'appalto, dalla mancanza di chiarezza delle prescrizioni del bando dovuta all'ambiguita' di locuzioni in esso contenute che abbia ingenerato nei concorrenti un'incolpevole affidamento circa il significato da attribuire alle dichiarazioni ad essi richieste, non puo' discendere alcuna conseguenza sfavorevole nei loro confronti ne', tantomeno, l’esclusione dalla procedura di gara (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 3 aprile 2013, n. 497).

Parere di Precontenzioso n. 210 del 18/12/2013 - rif. PREC 150/13/S d.lgs 163/06 Articoli 39, 46 - Codici 39.1, 46.1.1

La previsione sui requisiti di idoneita' professionale richiesti dall'art. 98 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere chiaramente espressa nel bando di gara, rimanendo preclusa, in mancanza di tale univoca sanzione, ogni diversa interpretazione in ordine alle conseguenze delle eventuali irregolarita'. Se nel disciplinare di gara non è previsto alcun preciso onere dichiarativo, ne' esso puo' ricavarsi deduttivamente da altre disposizioni del Disciplinare di gara che non attengono alla formulazione della domanda di gara, non deve da cio' derivare automaticamente l'esclusione del concorrente che non l'abbia prodotta.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Ing. B. B. – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dell’incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e collaboratore al progetto preliminare in ordine ai lavori di realizzazione del sistema fognario del centro abitato della frazione di Scopello e zone costiere limitrofe – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa – Importo complessivo lordo: € 99.747,93 – S.A.: Comune di A..

Art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; Art. 98, D.Lgs. n. 81/2008 – Requisiti di idoneita' professionale – Lex specialis e omessa dichiarazione.

IDONEITA' PROFESSIONALE - ATTIVITA' ESERCITATA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

A conferma di quanto appena rilevato, la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Sez. III, sent. n. 6968 del 28 dicembre 2011) afferma che ai fini dell'apprezzamento del possesso del requisito di partecipazione, provato tramite iscrizione al Registro delle Imprese, va presa in considerazione l'attivita' prevalente d'impresa e non quella secondaria risultante dal certificato camerale. (..) Anche l'Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici concorda sul fatto che cio' che rileva, ai fini dell'apprezzamento del possesso del relativo requisito di partecipazione, è l'attivita' specifica esercitata dall'impresa in quanto «l'indicazione della specifica attivita' di impresa è, evidentemente, finalizzata a selezionare imprese che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato. In caso contrario la prescrizione avrebbe ad oggetto la mera iscrizione alla camera di commercio e non l'iscrizione per una determinata attivita'» (cfr. Avcp, parere n. 28 del 03/10/2007). (..) Il contenuto della dicitura contenuta nell'oggetto sociale, perche', come chiarito dalla giurisprudenza, oggetto sociale e attivita' effettivamente esercitata (quest'ultima da comprovare mediante la prescritta dichiarazione verificabile in base alla certificazione camerale), non possono essere considerati come concetti coincidenti, atteso che un'attivita' puo' ben essere prevista nell'oggetto sociale - risultante dall'iscrizione sotto la voce "dati identificativi dell'impresa" - senza essere attivata poi in concreto (cfr. Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2003, n. 925). E' ovvio, quindi, come nessun rilievo possa attribuirsi all'oggetto sociale dell'impresa, il quale abilita quest'ultima a svolgere una determinata attivita', ma nulla dice in ordine all'effettivo svolgimento della stessa (cfr. Cons. St., sez. V, n. 925 del 2003, cit.; Cons. St., sez. VI, 20 aprile 2009, n. 2380).

DISCREZIONALE LA SCELTA DI RICHIEDERE L'ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

TAR TOSCANA SENTENZA 2013

L'art. 39, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza comunitaria secondo cui contrasta con la normativa europea sugli appalti pubblici una legge dello stato membro che vieti ai soggetti privi di scopo lucrativo la partecipazione alle procedure di gara, deve essere interpretato nel senso che demanda alla discrezionalita' della stazione appaltante la decisione di richiedere o meno, a tal fine, il requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio.

DISCREZIONALITA' PA NEL RICHIEDERE POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A - “Affidamento dell’attivita' di monitoraggio e direzione lavori sul contratto per la fornitura dei servizi di gestione sistemi e assistenza applicativa del sistema informativo della giustizia e degli uffici giudiziari”-. Importo a base di gara € 491.000,00 – S.A.: Ministero della B.

La stazione appaltante richiede specificatamente l’utilizzo di un determinato gruppo di lavoro, con caratteristiche ben determinate (cfr. par. 3.4.1 e 3.4.2) in termini di conoscenza, capacita', anzianita' ed esperienza (appare dunque evidente l’interesse dell’amministrazione alla qualita' delle risorse). Si richiede inoltre che i CV del gruppo di lavoro vengano presentati prima della stipula del contratto.

La pretesa della stazione appaltante si dirige verso livelli minimi richiesti che non incidono sulla valutazione dell’offerta, ma sulla sua ammissibilita'. Inoltre, la previsione che il gruppo di lavoro possegga determinati requisiti di idoneita', partecipa alla discrezionalita' dell’amministrazione nella individuazione e predeterminazione del servizio e non alla valutazione dell’offerta. Anzi, proprio gli esempi riportati dall’istante depongono per la standardizzazione del servizio, in coerenza con il criterio del prezzo piu' basso prescelto.

ISCRIZIONE CCIAA NEL SETTORE OGGETTO DELL'APPALTO

TAR TOSCANA SENTENZA 2013

Nel caso di specie la lex specialis di gara indica, tra i requisiti di idoneita' professionale previsti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, l'iscrizione presso la Camera di Commercio nel settore di attivita' che consente l'assunzione dell'appalto; in senso analogo si pone la lettera invito (..), laddove impone a ciascun concorrente, a pena di esclusione, la dichiarazione "di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di gara", e recepisce in tal modo la previsione dei requisiti di ammissione gia' contenuta nella presupposta lex specialis.

Pertanto, in virtu' del precetto di gara e della corrispondente disposizione di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 163/2006, la mancata iscrizione alla Camera di Commercio da parte (..) avrebbe dovuto precludere la loro partecipazione alla procedura concorsuale.

Non rileva, al riguardo, l'orientamento espresso in passato dalla Corte di giustizia secondo cui contrasta con la direttiva comunitaria sugli appalti pubblici la legge nazionale che vieti la partecipazione a soggetti non aventi preminente scopo di lucro (Corte giustizia, IV, 23.12.2009, n. 305), ovvero a operatori che, non esercitando una vera e propria attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, non possono essere iscritti alla Camera di Commercio; invero, il citato art. 39 del d.lgs. n. 163/2006 non preclude indiscriminatamente la partecipazione dei soggetti privi del predetto requisito di iscrizione, ma demanda alla discrezionalita' della stazione appaltante la richiesta del requisito medesimo. Peraltro il predetto indirizzo giurisprudenziale è stato sovvertito da una recente pronuncia, secondo la quale lo Stato puo' non autorizzare il soggetto senza scopo di lucro a operare sul mercato, tenuto conto dei fini istituzionali e statutari (Corte di Giustizia, 19.12.2012, n. 159).

CAMERA DI COMMERCIO - OGGETTO SOCIALE COERENTE CON IL CONTENUTO DELL'APPALTO

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A s.p.a. – “Noleggio quinquennale di un servizio integrato RIS-PACS per tutto il territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di B” – importo a base di gara euro 10.000.000,00 – S.A.: Azienda Sanitaria Provinciale di B.

In via di principio, l’Autorita' ha gia' avuto modo di affermare che è da considerarsi legittima la richiesta, ai fini dell’ammissione alla gara, di un’iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensiva di tutte le differenti tipologie qualitative del servizio oggetto di affidamento (cfr. A.V.C.P., parere 12 febbraio 2009 n. 17; Id., parere 22 luglio 2010 n. 136).

La prescrizione del bando di gara con la quale si richiede ai concorrenti l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per una definita attivita' da appaltare non puo' che essere finalizzata a selezionare imprese che abbiano una specifica ed effettiva esperienza nel settore interessato.

NON AMMESSO L'AVVALIMENTO PER L'ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

AVCP PARERE 2013

L’Autorita' con determinazione n. 2 del 1 agosto 2012, concernente l’avvalimento nelle procedure di gara, ha chiarito che i requisiti di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/2006, inerendo alla disciplina pubblicistica delle attivita' economiche ed essendo connotati da un elevato tasso di “soggettivita'” integrino uno “status” e non possano essere oggetto di avvalimento, ed ha argomentato al riguardo come segue: “con riferimento all’iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto presso le Camere di Commercio, si osserva che essa rappresenta l’adempimento di un obbligo imposto dagli artt.2195 e ss. c.c., che garantisce la pubblicita' legale delle imprese e di tutti gli atti ad esse connessi. La mancata iscrizione non puo' essere supplita tramite l’iscrizione di altra impresa, attesa la natura squisitamente soggettiva dell’adempimento di cui si discute

Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dalla societa' A e dal Comune di Sant’Agnello – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione mense scolastiche del Comune di Sant’Agnello (NA) A.S. 2012/2013” – Importo a base di gara euro 159.320,00 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa – S.A. : Comune di Sant’Agnello

Artt. 39 e 49 D.LGS. 163/2006 – ricorso all’istituto dell’avvalimento per l’iscrizione alla Camera di Commercio.

REQUISITO ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO PER TRASPORTO ALUNNI

AVCP PARERE 2013

Nel caso di specie il disciplinare di gara si limita a richiedere, quale requisito di partecipazione, sottospecie requisito di idoneita' professionale, “l’iscrizione presso la CCIAA per la categoria oggetto della presente procedura di gara”, ossia per il servizio di trasporto scolastico e sorveglianza per gli alunni. Risulta che la ditta aggiudicataria sia in possesso dell’iscrizione presso la CCIAA di Cosenza esclusivamente dei codici di classificazione ATECORI 2007 codice 49.31 – trasporto terrestre di passeggeri- e ATECORI 2002 codice 60.21 – altri trasporti terrestri regolari di passeggeri - , ma non per l’attivita' di sorveglianza alunni, non avendo la stessa una classificazione con codice 96.09.09 – attivita' di servizi per la persona -, di cui è, per contro, in possesso la seconda classificata.

Sul punto, deve ritenersi che l'interpretazione piu' corretta e favorevolmente orientata alla massima partecipazione alla gara (cfr. T.A.R. Latina Lazio sez. I, 07 novembre 2011, n. 886), sia quella che ritenga sufficiente a soddisfare la prescrizione di cui all'art. 2 punto 2 del bando, l'iscrizione alla CC.I.AA. con l'indicazione del trasporto di persone (ATECORI 2007 codice 49.31), nella quale puo' ricomprendersi sicuramente l’annesso servizio di sorveglianza degli alunni per il breve lasso di tempo della sosta del mezzo.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di A. (CS)– “Affidamento del servizio scolastico e sorveglianza alunni frequentanti le scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado del comune di A. anni scolastici 2012/2013”-. Importo a base di gara € 25.500,00 – S.A.: Comune di A. (CS).

CAMERA DI COMMERCIO - LEGITTIMA LA PREVISIONE DI UNA DETERMINATA ATTIVITA'

AVCP PARERE 2012

Il riferimento alla manutenzione e gestione del “verde pubblico, privato e cimiteriale” non è oggettivamente idoneo a coprire l’oggetto dell’appalto che, per la parte qui in esame, ricomprende l’integrale gestione del cimitero comunale e dei servizi cimiteriali (inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione).

Inoltre, l’assenza di qualsivoglia riferimento allo svolgimento dei servizi cimiteriali, nella sezione del certificato camerale relativa all’attivita' effettivamente svolta, è di per se' sufficiente a precludere l’ammissione della societa' alla gara.

Le richiamate clausole del bando e del disciplinare devono intendersi come volte ad accertare, attraverso la certificazione camerale, il concreto ed effettivo svolgimento da parte delle ditte concorrenti di determinate attivita', adeguate e direttamente riferibili al composito servizio da appaltare.

Non varrebbe a colmare la lacuna cosi' emergente il richiamo all’oggetto sociale che, sebbene segni il campo delle attivita' che un’impresa puo' astrattamente svolgere e delimiti la capacita' di agire dei suoi legali rappresentanti, non equivale pero' ad attestare l’effettivo e concreto esercizio dell’attivita'. Oggetto sociale ed attivita' effettivamente esercitata, quest’ultima da comprovare mediante la dichiarazione verificabile in base alla certificazione camerale, non possono essere considerati come concetti coincidenti ai fini dell’ammissione alla gara, atteso che un’attivita' puo' ben essere prevista nell’oggetto sociale, risultante dall’iscrizione nella voce dei dati identificativi dell’impresa, senza essere attivata poi in concreto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2003 n. 925).

Pertanto, la prescrizione del bando di gara con la quale si richiede ai concorrenti l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per una definita attivita' da appaltare non puo' che essere finalizzata a selezionare ditte che abbiano un’esperienza specifica nel settore interessato, poiche' diversamente il bando richiederebbe la mera iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero un’attestazione camerale circoscritta all’inclusione dei servizi da appaltare nell’oggetto sociale: viceversa, in fattispecie come quella qui in esame, non è sufficiente la verifica condotta sull’oggetto sociale dell’impresa concorrente, quando il certificato camerale nulla riporti sull’effettivo svolgimento dell’attivita' (cosi', su vicenda analoga, Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2009 n. 2380).

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dal Comune di A e dalla B– “Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi connessi, gestione area attrezzata per lo stoccaggio e trasferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato e gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali” – euro 504.000,00 – S.A.: Comune di A.

Iscrizione alla C.C.I.A.A., oggetto sociale ed attivita' effettivamente esercitata.

CERTIFICATO CAMERALE - ATTIVITA' RICONDUCIBILE ALL'OGGETTO DELL'APPALTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Mentre il bando richiedeva come requisito di partecipazione alla gara, l’iscrizione alla Camera di commercio per l’esercizio delle attivita' oggetto dell’appalto, dal certificato camerale esibito dalla ricorrente, in seguito alla richiesta all’uopo avanzata dalla stazione appaltante, è risultato che l’attivita' esercitata non coincideva con quella richiesta, consistendo, invece, nella “ricerca indagine nel settore sanitario, finalizzati anche ad analisi statistiche per aspetti scientifici, ricerca e studi epidemiologici”.

La societa' ha provveduto ad integrare l’indicazione delle attivita' in concreto svolte (inserendo anche quelle relativo all’oggetto dell’appalto, ovvero “l’attivita' di organizzazione, istallazione, esercizio e direzione di laboratori”, soltanto in data 2 dicembre 2005, ossia successivamente alla scadenza del termine finale (ore 12 del 21 settembre 2005) per la partecipazione alla procedura concorsuale.

La circostanza secondo cui tale divergenza del certificato camerale rispetto alle prescrizioni di gara sarebbe dovuto ad un disguido dovuto alla Camera di commercio non è supportata da alcun riscontro probatorio e non puo', pertanto, essere presa in considerazione.

PREGRESSO SVOLGIMENTO DI SERVIZI CORRISPONDENTI NON COMPRENDE QUALSIASI ATTIVITA'

TAR SICILIA PA SENTENZA 2011

La circostanza che la lex specialis di gara richiede ai concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di servizi non identici ma solo corrispondenti non autorizza, poi, a dilatare il concetto di corrispondenza fino a ricomprendervi qualunque attivita' non assimilabile a quella oggetto dell' appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2009, n. 1589). La previsione, nel bando di gara, di elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo (concernenti la specifica attitudine del concorrente a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara), infatti, è giustificata dalla esigenza di acquisire conoscenza di aspetti dell'attivita' dell'impresa che possano evidenziare la qualita' dell'offerta (v. Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837), in quanto le precedenti esperienze maturate rappresentano indici significativi della qualita' delle prestazioni che l'impresa puo' garantire ma a patto che riguardino prestazioni sufficientemente simili, almeno negli aspetti essenziali, a quelle oggetto della gara cui l'impresa intende partecipare.

Cio' significa che l'esigenza della massima partecipazione va ragionevolmente bilanciata con quella dello svolgimento del servizio da parte di un operatore economico in possesso di adeguata esperienza, proprio e sempre nell'ottica della garanzia del superiore principio del buon andamento dell'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7525).

CONSORZIATA ESECUTRICE CONSORZIO STABILE: DIMOSTRAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI

AVCP PARERE 2011

La prescrizione cogente a pena di inammissibilita' del disciplinare di gara (pag. 5, punto 2)), concernente la produzione del certificato camerale, si atteggiava a requisito di idoneita' professionale ex art. 39, in combinato disposto con i requisiti di ordine generale ex art. 38, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006, nei termini seguenti: “Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la categoria di attivita' oggetto di gara in originale o copia conforme di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di presentazione dell’offerta. Detto certificato dovra' essere completo di nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge n. 575 del 1965 e dallo stesso dovra' risultare l’inesistenza di procedure in corso di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che tali circostanze non si sono verificate negli ultimi 5 anni (queste ultime condizioni potranno essere alternativamente documentate con un certificato del Tribunale fallimentare, in originale o copia conforme in data non anteriore a 6 mesi)”.

I suddetti requisiti devono, infatti, essere dichiarati e dimostrati tanto dal soggetto unico dotato di personalita' giuridica ed autonomia contrattuale, quale il Consorzio Stabile, quanto dalla consorziata indicata quale esecutrice dell’oggetto del contratto, in caso di aggiudicazione.

Sul punto, il richiamato parere di questa Autorita' è chiaro nell’affermare che, proprio in ragione della struttura permanente di tale tipo di consorzio “…il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d’appalto, relativi alla regolarita' della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico, quello economico, nonche' della moralita', va verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle singole imprese designate quali esecutrici del servizio. Diversamente opinando, la normativa sui consorzi finirebbe per tradursi oggettivamente in uno strumento idoneo a consentire – mediante aggregazione in forma consortile di societa' prive dei requisiti di legge per la partecipazione alle gare e confluenti in un distinto soggetto dotato di esigua struttura ed (esso solo) in regola con detti requisiti – l’aggiramento di inderogabili prescrizioni normative discendenti dai principi generali delle procedure ad evidenza pubblica”.

Al riguardo, è emerso dalla visura camerale il non possesso, da parte della consorziata, dei requisiti suddetti fondanti l’intuitus personae, non surrogabili, come tali, con quelli desumibili dalla certificazione del Consorzio ne' dalle dichiarazioni rese, in sede di gara, dal legale rappresentante della consorziata, in quanto nessuna dichiarazione sostitutiva del CCIAA di competenza è stata presentata dalla consorziata designata.

Conseguentemente, risulta conforme alla normativa di settore il provvedimento di esclusione del Consorzio Stabile istante, adottato dalla stazione appaltante sulla base di una lettura corretta della citata prescrizione del disciplinare, dalla quale si faccia discendere l’obbligo di presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali anche per la consorziata designata per l’esecuzione dell’oggetto del contratto.

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dal Consorzio Stabile “C.” e dalla Societa' Consortile A. – “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione per le scuole statali dell’infanzia e primarie a tempo pieno del Comune di B. – Anno scolastico 2011/2012” – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Importo a base d’asta: euro 223.440,00 – S.U.A.: Caserta – Comune di B..

LIMITI AVVALIMENTO - REQUSIITI IDONEITA' PROFESSIONALE - ISCRIZIONE CCIAA

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2011

Possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 49 dlgs n. 163/2006 unicamente i requisiti inerenti la capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa, non gia' i requisiti di idoneita' professionale ex art. 39 dlgs n. 163/2006 desumibile dalla iscrizione camerale.

Nel caso di specie la contro interessata in base al certificato camerale in atti risulta essere munita di iscrizione camerale con riferimento alla “installazione, manutenzione, riparazioni di impianti elettrici e similia”.

La stessa è, viceversa, carente di iscrizione per i servizi di manutenzione immobili e di manutenzione del verde e per i servizi cimiteriali (oggetto della concessione in questione ai sensi del bando).

Pertanto la controinteressata è priva del requisito di cui al bando di gara, richiesto a pena di esclusione. Ne' per dimostrare il possesso di tale requisito relativo alla idoneita' professionale sarebbe stato sufficiente - come detto - il ricorso all’istituto dell’avvalimento a mezzo delle imprese ausiliarie.

ISCRIZIONE CCIAA - ATTIVITA' RICONDUCIBILE ALL'OGGETTO DELL'APPALTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Reputa il Collegio che l’inciso, racchiuso sempre nell’art. 3 del capitolato - secondo cui i candidati avrebbero dovuto dichiarare ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 di essere iscritti al Registro della camera di commercio – debba essere interpretato per coerenza sistematica, nella sua indubbia genericita', come riferito alla sola attivita' principale oggetto dell’appalto, concernente la vigilanza armata.

CONCESSIONE SERVIZIO - ISCRIZIONE ALBO SOGGETTI ABILITATI ALLA RISCOSSIONE

AVCP PARERE 2010

La differenza tra concessione di servizio pubblico, quale quella in esame, e concessione di lavori pubblici discende dal tipo di nesso di accessorieta' che lega la gestione del servizio alla realizzazione dell'opera; si avra' percio' concessione di costruzione ed esercizio se la gestione del servizio è strumentale alla costruzione dell'opera, in quanto diretta a consentire il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione; mentre si versa in tema di concessione di servizi pubblici, come nel caso di specie, quando l'espletamento dei lavori è strumentale, sotto i profili della manutenzione, del restauro e dell'implementazione, alla gestione di un servizio pubblico il cui funzionamento è gia' assicurato da un'opera esistente. In particolare, tanto è stato affermato proprio con riguardo al servizio pubblico di illuminazione cimiteriale, ravvisandosi per esso la seconda ipotesi nella considerazione che i lavori affidati al concessionario nell'ambito della gestione del servizio stesso afferiscono non ad un'opera nuova, ma alla manutenzione ed implementazione degli impianti esistenti (cfr. Cons. St. 11 settembre 2000 n. 4795).

Nel caso di specie, l'amministrazione ha inteso, in primo luogo, affidare la gestione del servizio di illuminazione votiva e prevedere in chiave meramente accessoria i lavori e le forniture a cio' necessari, come è altrettanto evidente, dal punto di vista funzionale, il fatto che dalla gestione l’impresa ricavi l’utile versum mediante l’instaurazione di sottostanti contratti di somministrazione con l’utenza. Pertanto, l’attivita' di riscossione in questione è l’indefettibile corrispettivo economico della gestione del servizio di illuminazione votiva, consistendo in tale sinallagma funzionale la causa del contratto posto in essere a seguito della gara.

Invece, dalla lettura dell’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 si evince che l'iscrizione all’Albo da detta norma previsto è piuttosto condizione necessaria per l'esercizio dell'attivita' pubblicistica di riscossione – poiche' la sua funzione è quella di garantire l'affidabilita' di quei soggetti privati che siano incaricati di ingerirsi in modo rilevante nelle attivita' amministrative e contabili degli enti locali dedicate al reperimento delle entrate – il cui trasferimento a soggetti terzi costituisce la funzione amministrativa tipica del relativo provvedimento concessorio.

E’ evidente, allora, che è solo in questo diverso contesto giuspubblicistico che la previsione normativa del requisito dell'iscrizione all'Albo Speciale integra un vero e proprio obbligo per le stazioni appaltanti di limitare la partecipazione alle gare di evidenza pubblica per la scelta del concessionario solo a quelle imprese in possesso di tale requisito (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 20 maggio 2004, n. 8867; T.A.R. Lombardia Brescia, 17 ottobre 2005, n. 986).

Pertanto, diversamente da tale ipotesi, nel caso di specie deve concludersi per la legittimita' della non previsione da parte della lex specialis di gara del possesso dell'iscrizione all'Albo predetto.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione della controversia ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A. s.r.l. – Affidamento del servizio di illuminazione votiva del cimitero – Importo a base di gara: offerta percentuale sul canone pagato dall’utenza di € 13,00 annui per ogni punto luce oltre IVA – S.A.: Comune di B. (PV).

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI - ISCRIZIONE ALBO SOGGETTI ABILITATI ALLA RISCOSSIONE

AVCP PARERE 2010

L'illuminazione elettrica votiva di aree cimiteriali da parte del privato costituisce oggetto di concessione di servizio pubblico locale a rilevanza economica e fruizione individuale perche' richiede che il concessionario impegni capitali, mezzi e personale da destinare ad un'attivita' economicamente rilevante in quanto suscettibile, almeno potenzialmente, di generare un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull’assetto concorrenziale del mercato di settore (cfr., ad es., Consiglio di Stato, Sez. V, 05 dicembre 2008, n. 6049).

La qualificazione emergeva in precedenza dal d.m. 31 dicembre 1983, che ricomprendeva tra i c.d. servizi pubblici a domanda individuale proprio quello di illuminazione votiva, e risulta oggi confermata dalla norma generale sancita dall' art. 172, co. 1, lett. e), t.u. enti locali che impone di allegare al bilancio di previsione, fra gli altri documenti, le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe per i servizi locali, nonche' per quelli a domanda individuale, nonche' i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

In seguito la distinzione è stata codificata dalla direttiva 31 marzo 2004/18/CE e quindi recepita nel nostro ordinamento dall'art. 3, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, che definisce la concessione di servizi come “un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo”.

Conseguentemente, la contestata attivita' di riscossione concerne il corrispettivo della gestione del servizio da inquadrare nel predetto ambito concessorio, non la gestione del diverso ambito di attivita' di riscossione di tributi comunali, cui si riferisce l’invocato art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, a tenore del quale “Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni”.

Invero, come evidenziato correttamente dal Comune, la funzione dell'albo di cui al citato art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 appare tesa a garantire l'affidabilita' di soggetti privati incaricati di ingerirsi in modo rilevante nelle attivita' amministrative e contabili degli enti locali dedicate al reperimento delle entrate, e pertanto l'iscrizione puo' essere considerata necessaria solo se sono attribuite a soggetti terzi potesta' tipicamente pubblicistiche, quali la determinazione dell’ammontare del credito, la verifica dei presupposti per la riscossione e l’utilizzo della procedura di riscossione coattiva (in tal senso cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 14 ottobre 2005, n. 986).

Pertanto la mancata previsione nella lex specialis del requisito di iscrizione all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 risulta conforme alla normativa vigente di settore.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa B. S.r.l. – Concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale – Importo presunto € 70.000,00 – S.A.: Comune di C.(CN).

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA - SUB PUNTEGGIO IN RELAZIONE A CIASCUN CRITERIO

AVCP PARERE 2010

Il comma 4 dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 stabilisce – nella attuale versione, applicabile al caso in trattazione – che «il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi» e che la suddetta locuzione “ove necessario” fa ritenere che l’inserimento di tali ulteriori elementi di valutazione dell’offerta con il relativo punteggio non sia di per se' indispensabile, ma diviene obbligatorio nel momento in cui la stazione appaltante fissa dei criteri di attribuzione del punteggio aleatori che lasciano spazio decisionale soggettivo alla Commissione giudicatrice.

Ne discende nel caso di specie, la violazione del disposto di cui al piu' volte richiamato art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, non risultando adempiuto l’obbligo posto in capo alla stazione appaltante di stabilire, fin dalla formulazione della documentazione di gara, tutti i criteri di valutazione dell’offerta, compresi i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi previsti dagli atti di gara, in modo da permettere ai concorrenti di tenerne conto prima della formulazione delle offerte. Privo di pregio, al riguardo, appare l’argomento – prospettato dal Comune di M. a sostegno del proprio operato – secondo cui non era possibile procedere ad una ulteriore suddivisione dei criteri e dei pesi indicati nella lex specialis, in quanto cio' avrebbe potuto condizionare i miglioramenti proponibili dall’offerente.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’API Basilicata della provincia di M. – Servizio di revisione del catasto informatico dei beni culturali del sito Unesco “I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di M.” – Importo a base di gara: euro 104.166,00 – S.A.: Comune di M..

AVVALIMENTO DI UNA DETERMINATA ATTIVITA' DELLA CCIAA

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2010

Solo i requisiti morali di cui all’articolo 38 del codice dei contratti non possono essere oggetto di avvalimento

Deve ritenersi che “la potesta' di avvalimento costituisca un principio di fonte comunitaria di portata generale alla quale, pure in mancanza di specifica prescrizione del bando di gara, si puo' sempre ricorrere, ai sensi dell'art. 49 comma 1, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione a gara pubblica.” (Consiglio Stato , sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3762)

Se cosi' è, non vi è ragione per adottare una interpretazione restrittiva dell’art. 49 del codice dei contratti pubblici, escludendo dall’ambito dei requisiti per i quali è ammesso l’avvalimento, un requisito di carattere formale, quale l’iscrizione al registro delle imprese per una determinata attivita', analoga a quella da appaltare, laddove è consentito l’avvalimento per tutti i requisiti, sostanziali, di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e finanche di attestazione SOA. I requisiti di idoneita' professionale, di cui all’art. 39 del codice, vanno tenuti ben distinti dai requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento, disciplinati dall’art. 38 del decreto n. 163. Per questi ultimi, evidentemente, non è ammissibile alcuna forma di avvalimento, trattandosi di requisiti, soggettivi, che devono essere posseduti da ogni singola impresa che intenda partecipare ad una procedura per la scelta di un contraente con la PA.

NATURA DEL REQUISITO DI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

AVCP PARERE 2010

Ai fini della definizione della questione oggetto della controversia in esame, si deve rilevare che non vi sono motivi per discostarsi dal precedente orientamento espresso dall’Autorita' (con determinazione n. 7/2005; deliberazioni nn. 93/2007, 95/2007, 96/2007, 128/2007, 210/2007; parere n. 46/2008 nei confronti della stessa S. s.r.l. per analoga fattispecie e, da ultimo, parere n. 20/2010), secondo cui l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è da considerarsi requisito di “esecuzione” e non di “partecipazione alla gara” e, quindi, un mero presupposto legittimante per la stipula del contratto di appalto.

Nel caso di specie, invece, la clausola 3.7 del bando di gara stabilisce che “Le imprese partecipanti, in aggiunta alla categoria OG12, devono, a pena di esclusione, essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 9 c) prevista dal D.Lgs. n. 152/2006, costituendo tale iscrizione condizione legittimante per la stipula del relativo contratto d’appalto” e, conseguentemente, l’impresa istante, priva del requisito di iscrizione all’Albo, è stata esclusa dalla gara.

E’ evidente, pertanto, che nel caso di specie, la clausola di cui trattasi, proprio in considerazione della sua formulazione, ha comportato la previsione di un ulteriore requisito di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, la cui richiesta in questi termini non trova legittimazione nella normativa di settore e si traduce, quindi, in una violazione del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche da parte dei soggetti aventi diritto.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A S.r.l. – Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in contrada B (vecchio sito) Fg. 38 Part.le 118-119-120-170-185-187 e 228 – Importo a base d’asta € 831.413,12 – S.A.: Comune C (PA)

LIMITI ALLA DISCREZIONALITA' DELLA PA NEL PORRE REQUISITI PIU' RESTRITTIVI IN GARA

TAR SENTENZA 2010

Il potere di porre requisiti più restrittivi rispetto a quelli di legge, deve essere esercitato nel pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità e, quindi, l’amministrazione deve scegliere il contraente tra coloro che in ragione dell’attività svolta e dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, siano in grado di assicurare al meglio l’interesse pubblico perseguito caso per caso. A tal fine, la procedura concorsuale deve essere modulata in modo tale da garantire che ad essa vi prendano parte operatori economici che agiscono in aree di mercato omogenee ed aderenti rispetto all’oggetto del contratto da aggiudicare. In altri termini, la discrezionalità dell’amministrazione nella fissazione dei requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto incontra il limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio. In base a tale principio, deve ritenersi irragionevole e illogico consentire la partecipazione ad una gara avente ad oggetto la gestione dei parcheggi, ad un’impresa che sia iscritta nell’albo dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate dei comuni, ma priva di qualunque esperienza nel settore della gestione dei parcheggi e precludere la partecipazione a imprese con esperienza nella gestione di tale servizio.

La gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcometri e delle sanzioni al codice della strada elevate dagli ausiliari del traffico, non costituisce attività per la quale si rende necessaria l’iscrizione all’albo di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 446/1997, atteso che trattasi di attività prettamente commerciale non contrassegnata da potere coattivo del gestore.

VALUTAZIONE RAGIONEVOLEZZA REQUISITI

AVCP PARERE 2009

E’ stato piu' volte da questa Autorita' evidenziato, alla stregua della giurisprudenza amministrativa, che la stazione appaltante puo' fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purche' essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonche' lesivi della concorrenza (cfr. per tutti Parere dell’Autorita' 19 giugno 2008 n. 188).

La ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto ed alle specifiche peculiarita' dell’oggetto della gara.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dalla A. S.p.A. – servizio di pulizia ordinaria degli uffici giudiziari di .... Euro 971.963,56. S.A.: Comune di ....

VERIFICA REQUISITI SPECIALI - CAMERA DI COMMERCIO

AVCP PARERE 2009

Nel caso in cui l’appalto preveda una pluralita' di prestazioni tipologicamente differenti, l’Autorita' ha piu' volte affermato - in linea con l’orientamento giurisprudenziale (TAR Sicilia, Palermo n. 1469/2006) - che è da considerarsi legittima l’esclusione dell’impresa che non possiede un’iscrizione alla Camera di Commercio comprensiva di tutte le differenti tipologie qualitative del servizio (Deliberazione n. 88/2006 e Deliberazione n. 6/2007).

In relazione alla problematica relativa alla valutazione dell’anomalia dell’offerta, l’Autorita' ha avuto gia' modo di esprimersi, sostenendo che è l’Amministrazione che puo' e deve svolgere il giudizio tecnico sulla congruita', serieta', sostenibilita' e realizzabilita' dell’offerta.

Infatti, gli apprezzamenti compiuti dall’Amministrazione in sede di riscontro dell’anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, improntato a criteri di ragionevolezza, logicita' e proporzionalita', che rientra tra le prerogative della stazione appaltante e, in particolare della commissione giudicatrice (si vedano i pareri n. 169/2008 e n. 213/2008), salvo non emergano evidenti vizi di ricostruzione dell’iter logico-argomentativo.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata da A. S.r.l. - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione - Importo a base d’asta euro 164.800,00 - S.A.: Comune di ....

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - ANZIANITA' DI ISCRIZIONE

AVCP PARERE 2008

E’ legittima l’esclusione dalla gara di una impresa in quanto non sarebbe in possesso dell’anzianita' di iscrizione, non inferiore ai cinque anni, alla fascia di classificazione “g” (L. 82/94; D.M. n. 274/97) richiesta dal bando di gara in esame per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e delle sedi giudiziarie.

Infatti il principio di ragionevolezza, cui si deve informare ogni attivita' dell’amministrazione ed ogni scelta discrezionale della stessa, in particolare nella fissazione di requisiti di partecipazione ulteriori e piu' stringenti di quelli previsti dalla legge, nel caso in esame puo' dirsi senza dubbio rispettato, posto che l’anzianita' di iscrizione alla classificazione richiesta non ha determinato un anomalo svolgimento della gara. Di conseguenza, l’istante avrebbe dovuto possedere, per poter partecipare legittimamente alla procedura di gara de quo, l’anzianita' di iscrizione richiesta dal bando.

La fissazione dell’iscrizione alla fascia di classificazione da almeno cinque anni trova ragione nella necessita' di assicurare la partecipazione di imprese che possano dimostrare il possesso del requisito non in via occasionale, ma per un periodo di tempo sufficiente e ritenerlo consolidato.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dal Consorzio Hiram – affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e delle sedi giudiziarie. Importo a base d’asta: Euro 6.500.000,00. S.A.: Comune di Verona.

ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI - REQUISITO DI ESECUZIONE

AVCP PARERE 2008

In un gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana e altri servizi complementari, la previsione dell’iscrizione alla categoria 9, classe E (bonifica siti), quale requisito di partecipazione non sembra essere pertinente all’oggetto della gara. Infatti, dalla descrizione dei servizi oggetto del presente appalto, come elencati dall’art. 1 del Capitolato speciale, emerge che non è stato indicato il servizio di bonifica siti, attivita' ben distinta dagli ordinari servizi di igiene urbana costituiti da servizi quali la raccolta differenziata, svuotamento cassonetti, lavaggio strade, pulizia e manutenzione del verde e altri servizi complementari. Ne deriva che la previsione dell’iscrizione richiesta quale requisito di partecipazione non è pertinente all’oggetto del bando di gara, ne' alla normativa vigente di settore.

Inoltre l’Autorita' in precedenza (si vedano deliberazioni nn. 93/2007, 95/2007 e 96/2007), ha gia' avuto modo di evidenziare come il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è requisito di esecuzione e non di partecipazione ad un appalto e, pertanto, i bandi di gara devono prevedere specifica clausola in base alla quale non si procedera' alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da C. di C. – Affidamento del servizio di igiene urbana e altri servizi complementari. Importo: euro 338.855,00. S.A.: Comune di S..

ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE - GESTIONE RIFIUTI

AVCP PARERE 2008

COMMENTO: L’art. 8 del D.M. 28 aprile 1998, n. 406, recante il Regolamento sulla disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano gestione di rifiuti, individua le diverse categorie di attivita' di gestione dei rifiuti. L’iscrizione all’Albo nazionale, categoria 1, autorizza l’esercizio all’attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, mentre la successiva suddivisione in classi ripartisce l’esercizio di detta attivita' a seconda del numero degli abitanti.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di F. (VV) – Bando di gara di appalto mediante pubblico incanto per il servizio di igiene urbana sull’intero territorio comunale. S.A.: Comune di F.

ISCRIZIONE ALLA CCIAA - ATTIVITA' DELL'IMPRESA

CGA SICILIA SENTENZA 2008

Se dalla visura camerale di una impresa partecipante alla gara d’appalto risulta che la ditta stessa è iscritta alla Camera di Commercio per “servizi di sistemazione di verde pubblico; sciarbatura edifici pubblici e privati”, si deve considerare che, nella lingua italiana, il termine sciarbatura è sinonimo di “Diserbo ed eliminazione della vegetazione infestante”.

Pertanto, la ditta, ben puo' aggiudicarsi la gara quando tra i requisiti è richiesta l’iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per l’attivita' di diserbo.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - AVVALIMENTO

AVCP PARERE 2008

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.P.R. 34/2000, condizione necessaria e sufficiente ai fini della partecipazione agli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è il possesso dell'attestazione SOA, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è da considerarsi requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara.

Sono, pertanto, conformi alla normativa di settore i bandi, che subordinano la stipulazione del contratto all’acquisizione dell’iscrizione al citato Albo: in tal modo si evita una ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con l’art. 1, comma 4, del citato d.P.R. 34/2000.

Per quanto attiene alla clausola che riconosce la facoltà di far ricorso all’avvalimento relativamente all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, si evidenzia che l’avvalimento si realizza in relazione ad elementi di capacità tecnica, funzionali all’esecuzione dell’appalto: infatti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, il concorrente può fornire la richiesta relativa al possesso dei requisiti economici, finanziari, tecnici, organizzativi ovvero dell’attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Così come è consentito l’avvalimento per il requisito dell’attestazione della certificazione SOA, deve ritenersi consentito effettuare l’avvalimento anche per l’iscrizione all’Albo di che trattasi, abilitazione che riconosce ad un soggetto una specifica idoneità a svolgere una determinata attività.

OGGETTO: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla P.V. s.p.a. – 1) lavori di rimozione serbatoi di ammoniaca c/o area Ex L. di T. ; 2) lavori di bonifica di M.C.A. Edificio Deposito Officina c/o area Ex L. di T.; 3) lavori per la messa in sicurezza delle scorie siderurgiche c/o area Ex L. di T.. S.A. Consorzio Sviluppo Industriale della Provincia di P..

PRESCRIZIONI BANDO - VINCOLATIVITA'

AVCP PARERE 2008

Il principio secondo il quale la vincolatività delle prescrizioni del bando comporta che nel caso in cui le prescrizioni del bando prevedono espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, l’esclusione dalla procedura a sanzione della loro inosservanza, anche soltanto formale, l’Amministrazione è tenuta al rispetto della normativa alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato, senza che residui alcun margine di discrezionalità al riguardo circa la rilevanza dell’inadempimento, vale anche a contrario nel caso in cui il disciplinare non preveda clausole la cui inosservanza sia sanzionata dall’esclusione.

OGGETTO: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dal Comune di P. e dalla G.C. di Luigi L. – lavori di recupero e riqualificazione area antistante le Grotte dell’Angelo.

SERVIZI DI TESORERIA - ISCRIZIONE ALBO

AVCP PARERE 2008

E’ conforme alla normativa di settore la richiesta, a pena di esclusione, del requisito di iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento di tributi e di riscossione tributi ed altre entrate delle Province e dei Comuni ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 446/97 in capo a tutti gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento temporaneo.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A. SpA – affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 507/93 e s.m.i. nonché delle sanzioni amministrative previste dal vigente codice della strada.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - FATTURATO

AVCP PARERE 2008

Nel caso in specie, ai fini della verifica del requisito della capacità economica, la prescrizione del fatturato globale nel triennio precedente pari ad almeno il doppio non è da considerarsi sproporzionato, tenuto anche conto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza che ritiene ammissibile un fatturato pari al doppio dell’importo contrattuale. Altrettanto congrua viene considerata la richiesta della capacità tecnica, da dimostrare mediante l’attestazione della realizzazione, installazione ed avvio, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di almeno un sistema avente natura similare a quello oggetto del capitolato speciale, requisito necessario ad assicurare l’esatto adempimento del contraente.

Anche il secondo requisito di capacità economica, che richiede il possesso di un fatturato complessivo poco al di sopra della metà del contratto, derivante da attività di settore, non può ritenersi eccessivo e va ritenuto del tutto proporzionato, anche in considerazione del fatto che si riferisce al triennio precedente.

Ne consegue che i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica previsti dal bando in questioni sono conformi alla normativa vigente di settore.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da B. SA – Fornitura e posa in opera del sistema di rimessa ed apparati complementari del sistema di bordo CPV. S.A.: A. S.p.A.

ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI

AVCP PARERE 2008

Gli articoli 52 e 53 del d.lgs. n. 446/1997 prevedono l’iscrizione all’Albo per i soggetti che eseguono attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate.

Perciò l’aggiudicatario che partecipa dell’attività di liquidazione e riscossione di entrate pubbliche, non può prescindere dal necessario ed indefettibile requisito di iscrizione all’Albo.

Tale requisito, essendo di carattere soggettivo deve essere posseduto singolarmente da tutti i soggetti raggruppati nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006.

ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI

AVCP PARERE 2008

E’ illegittima la clausola del bando di gara per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto, secondo la quale “le imprese partecipanti in aggiunta alla categoria OG12 cl. II, devono essere, a pena di esclusione, in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 9 D) previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, costituendo tale iscrizione condizione legittimante per la stipula del relativo contratto di appalto.”

Infatti in linea generale, in presenza di norme di settore che prevedono una specifica idoneità per l'esecuzione di determinate lavorazioni richieste dall'appalto, quale l'iscrizione ad Albi, nel bando di gara deve essere inserita la richiesta del relativo possesso, esclusivamente come requisito da dimostrare in fase di esecuzione.

Diversamente opinando, si attua una limitazione alla partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, in violazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000, che statuiscono che la qualificazione in una categoria è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

Nel caso di specie, pertanto, la clausola in esame, così come formulata, stabilisce un ulteriore requisito di partecipazione, la cui richiesta non trova legittimazione nella normativa.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A. s.r.l. – messa in sicurezza di emergenza della discarica di RSU di C/da Martino – I modulo. S.A: Comune di S..

INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO NEL CERTIFICATO CAMERALE

AVCP PARERE 2008

Nessuna norma prevede l’obbligo, per le imprese, di comunicare alla Camera di Commercio il nominativo del proprio direttore tecnico, che viene inserito nel relativo certificato solo nel caso in cui la stessa impresa, di sua iniziativa, ne comunichi il nominativo alla Camera di Commercio stessa.

Inoltre, tale verifica, non era stata prevista dalla documentazione di gara e, pertanto, la stazione appaltante qualora avesse ritenuto comunque di operare un approfondimento in ordine alla corretta indicazione del direttore tecnico, l’avrebbe potuta eseguire, in ogni caso, attraverso una richiesta di integrazione documentale, ma non appare legittima la esclusione dell’impresa solo per tale motivo.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di S – servizio di nettezza urbana ed igiene ambientale. S.A.: Comune di S.

LAVORI DI BONIFICA

AVCP PARERE 2008

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali è stato istituito dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 con l’originaria denominazione di Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, poi modificata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La categoria 9) “bonifica dei siti”, sebbene istituita contestualmente all’Albo, non è stata, tuttavia, attivata fino all’emanazione del D.M. 5 luglio 2005, pubblicato in G.U. il 17 settembre 2005, che doveva stabilire modalità ed importi delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti. In mancanza del citato D.M. hanno continuato ad applicarsi le disposizioni medio tempore vigenti.

Con l’emanazione del D.M. 5 luglio 2005, in attuazione dell’art. 30, comma 8, del citato D.Lgs. n. 22/1997 è stato disposto che le imprese effettuanti attività di bonifica dei siti erano tenute ad iscriversi all’Albo entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, mentre la successiva Circolare del 28 settembre 2005 (Prot. 1451/ALBO/PRES.) al riguardo precisava, innanzitutto, che l’entrata in vigore di detto D.M. coincideva con la data di pubblicazione sulla G.U. (17 settembre 2005); quindi, stabiliva che le imprese già operanti alla data del 17 settembre 2005 dovevano, per poter proseguire senza interruzione la loro attività, presentare domanda di iscrizione entro il 16 novembre 2005 e che, in tale evenienza, le imprese interessate potevano - e possono tuttora - continuare ad operare fino all’emanazione del provvedimento di iscrizione o di diniego dell’iscrizione deliberato dalla competente Sezione regionale o provinciale.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla SELCA S.p.A. - lavori di bonifica area ex ospedale Morgagni destinata a campus universitario.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

AVCP PARERE 2007

Qualora come nel caso in esame l'avviso pubblico di gara si limitava a richiedere che i partecipanti avessero in organico un Direttore tecnico dotato di idoneo titolo di studio, senza imporre loro alcun ulteriore obbligo e, soprattutto, senza imporre che la persona fisica indicata quale Direttore tecnico dovesse necessariamente figurare nel corrispondente certificato camerale, la specifica previsione di gara sopra richiamata può ritenersi rispettata dalla società concorrente che, in aderenza a tale richiesta, ha redatto una dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, in cui si affermava che: “nell’ organico dell’ impresa, relativamente l’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto, così pure allo stato attuale, risulta regolarmente assunto un dirigente, dotato di idoneo titolo di studio di scuola media superiore di 2° grado (...), con la qualifica di direttore di prodotto e mansioni di direzione tecnica nel comparto gestione aree di sosta/parcheggi".

Pertanto, la circostanza, anch’essa risultante dalle dichiarazioni sostitutive prodotte dalla suddetta società, che al conferimento delle mansioni tipiche della figura professionale del Direttore tecnico si sarebbe successivamente aggiunta, in capo al medesimo soggetto, la preposizione all'organizzazione aziendale (art. 2203 c.c.), limitatamente a quella minima richiesta dall'avviso pubblico di gara, non determina un'incongruenza del certificato camerale rilevante ai fini dell' esclusione dalla gara, ma comporta soltanto l'obbligo della società di richiedere l'iscrizione del nominativo di detto Direttore tecnico/institore una volta intervenuta la preposizione institoria.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di P. affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di P.

QUALIFICAZIONE SOA - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

AVCP PARERE 2007

Relativamente alla qualificazione SOA il Consiglio precisa quanto segue:

Il nominativo del direttore tecnico dell’impresa è attestato dal certificato SOA;

L'impresa in possesso di classifica I, ammessa a partecipare all'appalto grazie all'incremento di un quinto ex articolo 3, d.P.R. 34/2000, non è tenuta al possesso del certificato di qualità;

Il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l’impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell’appalto.

L’Autorità inoltre chiarisce che è onere dell'associazione temporanea di imprese indicare in sede di gara le rispettive quote di partecipazione. Detto adempimento vale anche in mancanza di un'esplicita indicazione in tal senso del bando di gara, che deve intendersi integrato dalla inderogabile previsione di cui all'articolo 37, commi 3 e 13, del d.Lgs. n. 163/2006.

Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla C. s.r.l. e dal Comune di S. C. – adeguamento funzionale e recupero di un fabbricato per centro anziani.

LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO - QUALIFICAZIONE

AVCP PARERE 2007

Uno dei requisiti di carattere generale occorrenti ai fini della qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è l’iscrizione al registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con l’indicazione della specifica attività di impresa.

L’indicazione della specifica attività di impresa è, evidentemente, finalizzata a selezionare imprese che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato. In caso contrario la prescrizione avrebbe ad oggetto la mera iscrizione alla camera di commercio e non l'iscrizione per una determinata attività.

Anche per le imprese artigiane deve sussistere l’obbligo di essere iscritte all’albo camerale specificamente per i lavori oggetto dell’appalto.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Genio Civile di V. - procedura ristretta semplificata Anno 2007.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - PROVA PER EQUIVALENTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

L’art. 14, co. 4, del d.lgv n. 157 del 1995 testualmente recita: “le amministrazioni aggiudicatrici… ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti”.

Tale norma non ha introdotto una clausola generale di equivalenza delle misure di garanzia individualmente adottate alla certificazione tecnica di qualità secondo le norme internazionali, ma ha limitato la sfera di ammissibilità delle “misure equivalenti” ai casi in cui “il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti”.

Peraltro l’art. 14, co. 4, del del d.lgs n. 157 del 1995, recentemente abrogato, è stato trasfuso nell’art. 39 del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 la cui intestazione richiama la direttiva 2004.18, sancendo in tal modo una corrispondenza di contenuti sul punto tra la direttiva 92.50, recepita con d. lgv n. 157 del 1995, e la direttiva 2004.18.

la VI Sezione del Consiglio di Stato ha affermato essere “erronea la tesi del Tribunale Amministrativo Regionale per la quale nell’ipotesi in cui la stazione appaltante richieda il possesso della certificazione di qualità non possa chiedersi altro al concorrente…” trovando applicazione l’art. 14, co. 4 del d.lgs n. 157 del 1995 per cui “il bando, nella parte in cui non l’escluda espressamente, deve essere interpretato in conformità alle norme comunitarie ed interne che consentono di dare rilievo ad “altre prove”..”.

Attenendosi a tale condivisibile indirizzo, il Collegio non può condividere la conclusione cui perviene il giudice di prime cure per il quale soltanto il possesso all’atto della presentazione dell’offerta della certificazione UNI EN ISO 9001 avrebbe dato diritto all’assegnazione del punteggio di cui alla voce “certificazione di qualità”, avuto riguardo anche alla circostanza che l’ATI D si era attivata per ottenere la certificazione ma che non le era stato possibile acquisirla e produrla “nei termini richiesti”.

Per quanto concerne poi l’autocertificazione, osserva il Collegio che, ammessa in astratto la possibilità per le ditte concorrenti di poter dare prova di aver adottato misure di garanzia “di qualità” pur senza aver acquisito la certificazione UNI EN ISO 9001 (peraltro non richiesta quale requisito di ammissione alla gara), assume nella specie satisfattivo rilievo il contenuto della autocertificazione 14 dicembre 2004, così come integrata dalla documentazione fatta pervenire alla Commissione su richiesta di quest’ultima.

La produzione documentale, invero, non ha apportato modifiche ad un elemento costitutivo dell’offerta oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio, ma ha semplicemente permesso alla Commissione di meglio verificare le dichiarazioni rese e la veridicità del loro contenuto; inoltre ha reso possibile l’espressione di un giudizio valutativo e l’attribuzione con una maggiore cognizione di un punteggio (2,5) al sistema di qualità, già certificato e la cui attivazione era stata già sufficientemente dimostrata dall’ATI concorrente all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara.

SOGGETTI ADDETTI AL SERVIZIO DI TESORERIA - REQUISITI DI AMMISSIONE

AVCP PARERE 2007

Il combinato disposto degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 446/1997 prevede l’iscrizione all’albo nei confronti dei soggetti che eseguono attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate.

L’attività di gestione dei parcometri, nonché di altre forme di pagamento, attività queste che integrano la fattispecie della gestione delle entrate patrimoniali, per la quale è obbligatoria l’iscrizione nell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento di tributi e riscossione tributi ed altre entrate delle Province e dei Comuni ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 446/97.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Consorzio U. – servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento nel Comune di M.L.

QUALIFICAZIONE - ABILITAZIONE AGLI IMPIANTI

AVCP PARERE 2007

Relativamente agli appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, requisito del possesso dell'abilitazione di cui alla legge 46/90 assume particolare rilevanza in quanto, laddove l’impresa esecutrice sia priva della citata abilitazione, le relative lavorazioni incidono sulla quota massima subappaltabile (30%) con il conseguente rischio dell'insorgere di difficoltà nel caso in cui, al superamento di detta quota, l'aggiudicatario non sia in possesso della specifica particolare qualificazione.

Nel caso in esame la Commissione di gara non ha tenuto conto che il concorrente ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le lavorazioni di cui alla legge n. 46/90. Inoltre, poiché l’abilitazione di cui alla legge n. 46/90 è, requisito di esecuzione, il concorrente, eventualmente aggiudicatario, può dotarsi di un direttore tecnico abilitato.

Si precisa inoltre che il possesso di certificazione SOA nelle categorie OG10, OG11, OS5 e OS19 abilita all’esercizio delle attività disciplinate dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 46/90.

Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla impresa P. e dalla M. s.a.s. – realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica con gestione a telecontrollo presso la scuola materna “V.” di piazza F. S. S.A. Comune di T. I.

OBBLIGATORIETA' DELLA TASSA SULLE GARE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

L’Autorità è intervenuta a chiarire che il contributo, in caso di annullamento della gara o di gara deserta e successiva nuova gara, deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico, ovvero all’acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.

In caso di annullamento del bando di gara, per la S.A. non è ammesso rimborso, mentre è consentito per le Imprese, proprio in considerazione della circostanza che per esse il versamento è condizione per la partecipazione: annullato il bando, viene meno il presupposto del versamento del contributo.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’ATI C. V./T.C. s.r.l. – intervento finalizzato alla valorizzazione e pubblica fruizione dell’Area Archeologica di A. e delle mura D. S.A. Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di C.

REQUISITO DI PARTECIPAZIONE - CERTIFICATO CAMERALE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

E’ legittima l’esclusione disposta nei confronti dell’impresa partecipante poiché dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, la ditta non risultava esercitare attività corrispondente a quella oggetto di gara, così come previsto, a pena di esclusione, dalla lettera di invito.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla T. S.r.l. – servizio di vigilanza e sorveglianza alla balneazione nella spiaggia libera della M. di L. e di T. del L.

REQUISITO DI ESECUZIONE - ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è requisito di esecuzione e non di partecipazione ad un appalto di lavori pubblici e che i bandi di gara devono prevedere specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla R.S.A. s.r.l.– lavori di messa in sicurezza della discarica comunale dimessa ubicata in contrada Sterparone. S.A. Comune di S. C. di M.

IDONEITA' PROFESSIONALE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

L’art.39, comma 4 del D. lgs. n. 163/2006 riconosce alla stazione appaltante la facoltà di inserire nei bandi relativi agli appalti pubblici di servizi, laddove i candidati debbano essere in possesso di una particolare autorizzazione, specifica clausola concernente l’obbligo di provare il possesso di tale autorizzazione. Di conseguenza è conforme alla disposizione normativa sopra citata l’esclusione dalla gara del concorrente che non ha presentato i prescritti documenti attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di P. – servizio di trasporto scolastico.

REQUISITI DI ESECUZIONE - ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Il consiglio ritiene che il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è requisito di esecuzione e non di partecipazione ad un appalto di lavori pubblici;

I bandi di gara devono prevedere specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione;

Nel caso in esame, sussistono i presupposti per l’annullamento in autotutela del bando e della procedura di gara.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla R.S.A. s.r.l.– lavori di bonifica e messa in sicurezza della ex discarica di rifiuti solidi urbani in località Sardella. S.A. Comune di S. M. T.

ISCRIZIONE ALBO GESTORI

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Il Consiglio ritiene che il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è requisito di esecuzione e non di partecipazione ad un appalto di lavori pubblici;

I bandi di gara devono prevedere specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione;

Nel caso in esame, sussistono i presupposti per l’annullamento in autotutela del bando e della procedura di gara.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla R.S.A. s.r.l.– lavori di bonifica sito inquinato ex discarica RSU sita in C. S. M. in c.da C.

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Il Consiglio ritiene che il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è requisito di esecuzione e non di partecipazione ad un appalto di lavori pubblici;

I bandi di gara devono prevedere specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione;

Nel caso in esame, sussistono i presupposti per l’annullamento in autotutela del bando e della procedura di gara.

Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dal Comune di V. del G. e dalla R.S.A. s.r.l.– lavori di messa in sicurezza permanente dell’ex discarica RSU in C.da M.

APPALTO MISTO DI FORNITURE E SERVIZI

AVCP DELIBERAZIONE 2006

Poiché l’appalto riveste carattere di appalto misto, di forniture e di servizi, nel quale, pur evidenziandosi che l’espletamento del servizio riveste carattere accessorio rispetto alla fornitura delle attrezzature, la campagna informativa assume valenza funzionale autonoma. Pertanto l’attività dei concorrenti alla gara, per essere pertinente all’oggetto dell’appalto, deve comprendere non solo la vendita di isole ecologiche ma anche l’attività di informazione e realizzazione di piani ed azioni di comunicazione.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da Comune di C. – fornitura di un sistema di raccolta differenziata informatizzata di tipo mobile.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 25/12/2009 - AVVALIMENTO DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA: LEGITTIMITÀ.

Quest'Amministrazione ha indetto gara d'appalto per i servizi cimiteriali (CIG ..), in relazione alla quale è prevista per le ditte offerrenti l'iscrizione alla CCIAA categoria BL. Una impresa, sprovvista di tale iscrizione, intende ricorrere all'avvallimento con altra ditta in possesso di questo specifico requisito. Ciò posto, si chiede di conoscere s'è fattibile tale possibilità.


QUESITO del 29/11/2007 - REQUISITI ECONOMICI

Bando di gara pubblicato sul sito Min. Infr. Il …. - Prolungamento della pista di volo …. Quesito: Il bando contiene il vincolo per la partecipazione della cifra di affari in lavori di tre volte l'importo complessivo dei lavori negli ultimi 5 anni. Importo che è totale per l'impresa singola a partecipare mentre si riduce nela caso di riunione orizzontale ecc. L'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Confindustria di C., con riferimento al limite imposto scrive: "richiedendo una generica cifra di affari in lavori, il carattere pretestuoso e pregiudizievole di tali specifiche richieste atteso che, il non condurre proporzionalmente tale specifico requisito alle categorie di qualificazione individuate dal bando di gara, fa si che esse risultino slegate dalla natura tecnicca dei lavori e, pertanto non trovino giustificazione nelle specifiche esigenze imposte dall'oggetto dell'appalto, contravvenedo agli stessi principi giurisprudenziali che potrebbero giustificare le scelte della società aeroportuale (cons. Stato, Sez. V, 31/12/2003, n. 9305)." Chiedo se aver inserito nel bando tale limite di partecipazione è in contrasto con le norme e leggi.