Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: alinea modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; lettera così modificata dall’art.4, comma 2, lett.c) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

comma 3 modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

4. Il regolamento definisce in particolare:

a) lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008;

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale;

e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l’inderogabilità dei minimi tariffari; lettera così modificata dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione é di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento ; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio; lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007 poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio. lettera così modificata dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007

5. É vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.

6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.

7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.

9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5. comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

9-ter. Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione. comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia. comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.c) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
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Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO SOA - CERTIFICATO DI QUALITA' ACCERTATO IN CAPO ALL'AUSILIARIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

Qualora l’operatore economico concorrente si avvale di altra impresa per acquisire il requisito di qualificazione SOA non posseduto per una data categoria di lavori, il certificato di qualità per quella categoria di lavori deve essere accertato in capo all’ausiliaria e non al concorrente.

È imposto dalla stessa natura della certificazione di qualità che, attestando la conformità di una organizzazione aziendale ai parametri europei, si riferisce al versante aziendale dell’impresa piuttosto che a quello personale. In tal senso, allora, richiedere il possesso della certificazione di qualità al concorrente per una categoria di lavori nell’esecuzione dei quali si avvarrà dei mezzi di un’ausiliaria significherebbe attestare un’organizzazione aziendale che, di fatto, non sarà utilizzata per l’esecuzione dell’appalto.

SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA SOLO IN CALCE AL DOCUMENTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

Il requisito formale della sottoscrizione dell’offerta cui ha riguardo l’art. 74 del d.lgs. n. 163/2006 deve intendersi rispettato gia' con il fatto stesso dell’apposizione della formalita' di cui si tratta in calce al relativo documento (cfr. C.d.S., V, 20 aprile 2012 n. 2317; VI, 18 settembre 2013, n. 4663).

Nell’ambito delle gare pubbliche per “sottoscrizione dell'offerta” deve intendersi, infatti, proprio la firma in calce alla corrispondente dichiarazione, con la quale solo si esprime, del resto, la consapevole assunzione della paternita' di un testo e della responsabilita' in ordine al suo contenuto (C.d.S., V, 15 giugno 2015, n. 2954; IV, 19 marzo 2015, n. 1425).

Questo adempimento, inoltre, soddisfa anche l’esigenza di certezza sul contenuto e la provenienza dell’offerta che è perseguita dall’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. cit. (cfr. C.d.S., VI, n. 4663/2013 cit.), valore la cui lesione integra una delle cause di esclusione operanti anche nel vigente regime di tassativita' delle circostanze escludenti.

Ai fini di una valida partecipazione alla singola procedura è sufficiente che il Consorzio stabile abbia presentato la propria istanza di aggiornamento dell'attestazione SOA entro il termine per la presentazione delle offerte, non occorrendo che entro tale scadenza la verifica intermedia si sia anche perfezionata.

APPALTI DI LL.PP. - QUALIFICAZIONE - REGIME TRANSITORIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

Nel regime transitorio previsto dal comma 12, prima parte, dell'art. 357 del d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie non modificate dal nuovo regolamento, di validita' delle attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 “fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse”, è applicabile l'onere di verifica triennale imposto prima dall'art. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e poi dall'art. 77 del d.P.R. n. 207 del 2010

Nel regime transitorio dettato dall'art. 357, commi 13, 16 e 17, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm. ii. per le categorie "variate” non sussiste, durante il regime di proroga, l'obbligo di verifica triennale, di cui agli artt. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e 77 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonche' per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuita'.

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA - PERSISTENZA DEL REQUISITO ANCHE NELLA FASE ESECUTIVA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

Appare del tutto corretta la sentenza del TAR della Sardegna, secondo cui la risoluzione del contratto al tempo aggiudicato dipende dalla decadenza dell’attestazione SOA ed è collegata al principio generale statuito dall’art. 40 D. Lgs. 163 del 2006, secondo il quale l’affidamento e lo svolgimento di lavori pubblici di importo superiore a €. 150.000,00 puo' essere aggiudicato solamente agli operatori economici dotati dell’attestazione SOA corrispondente ai lavori da realizzare: da cio' non puo' che discendere che la validita' di tale attestazione deve permanere fino al compimento delle opere e per questo è sufficiente rammentare che la giurisprudenza di questa Sezione ha gia' affermato che l’amministrazione appaltante puo' in ogni momento, anche dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, escludere dalla gara un’impresa, anche quella che sia stata definitivamente dichiarata aggiudicataria, allorquando accerti la mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara stessa (Sez. V, 12 luglio 2010 n. 4477).

VERIFICA TRIENNALE SOA - ESITO POSITIVO E NEGATIVO - EFFETTI

TAR PIEMONTE SENTENZA 2014

La verifica triennale con esito positivo costituisce una condizione necessaria per confermare la validita' della certificazione SOA dopo il primo triennio e sino alla scadenza del quinquennio (TAR Abruzzo-L'Aquila, sentenza n. 831/2012), ed il rispetto dei termini previsti per la procedura di verifica consentiva, e consente, alla impresa interessata di evitare di incorrere nella interruzione, sia pure temporanea, della efficacia della SOA, assicurandone la continuita' per l'intero quinquennio (C.d.S. sez. VI, n. 2378/2012).

La verifica triennale positiva puo' dunque essere riguardata come una condizione sospensiva di efficacia apposta alla SOA, di talche', mentre il suo verificarsi produce automaticamente l'effetto di confermare l'efficacia quinquennale fissata dalla legge, il mancato verificarsi di essa determina la perdita di efficacia ab origine della certificazione.

ATTIVITA' DELLE SOA - TARIFFE MINIME

CORTE GIUST EU SENTENZA 2013

Gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone alle Società Organismi di Attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. Una siffatta normativa nazionale configura una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE, ma è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo di tutela dei destinatari di detti servizi. Spetta al giudice del rinvio valutare se, tenuto conto in particolare delle modalità di calcolo delle tariffe minime, segnatamente in funzione del numero delle categorie di lavori per le quali il certificato è redatto, la citata normativa nazionale vada oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo

ESTRANEITA' TRA ORGANISMI DI ATTESTAZIONE SOA ED ENTI DI CERTIFICAZIONE ISO

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2013

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

I rimettenti hanno censurato il citato art. 40, comma 3, chiedendo l’eliminazione sia del divieto per gli organismi di certificazione di possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale di una SOA, sia del divieto per uno stesso soggetto di svolgere attività di attestazione e di certificazione, salva la preclusione del congiunto espletamento di entrambe nei confronti di un medesimo soggetto.

Il sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici è caratterizzato, per quanto qui rileva, da un lato, dall’attività svolta dagli organismi di certificazione, ai quali spetta rilasciare la certificazione di qualità aziendale; dall’altro, dall’attività espletata dalle SOA, alle quali compete qualificare i soggetti esecutori di lavori pubblici, attestando il possesso da parte degli stessi della certificazione di sistema di qualità, nonché dei requisiti di ordine generale e di quelli tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione (art. 40, comma 3, lettere a e b, del Codice dei contratti pubblici).

In considerazione della finalità del compito ad esse attribuito, le SOA, benché abbiano personalità giuridica di diritto privato ed esercitino il controllo in base ad un contratto di diritto privato con l’impresa allo stesso assoggettata (peraltro, caratterizzato da alcuni elementi predeterminati), «svolgono funzioni di natura pubblicistica» (art. 40, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006) e rilasciano attestazioni a contenuto vincolato, aventi rilievo pubblicistico. Tale carattere dell’attività svolta comporta, in primo luogo, che, in caso di false attestazioni, sono applicabili gli articoli 476 e 479 del codice penale (art. 40, comma 3) e spetta all’Autorità il potere di «annullare […] le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni» (art. 6, comma 7, lettera m, del Codice dei contratti pubblici). In secondo luogo, determina l’assoggettamento delle SOA agli «stessi vincoli che caratterizzano l’azione della P.A., primo fra tutti il dovere di imparzialità che, in questo caso, viene a specificarsi come neutralità, stante la natura tecnica delle funzioni, finalizzate ad assicurare l’idoneità tecnico-economica dei soggetti che svolgono attività nel settore dei lavori pubblici» (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4299), nonché la previsione di meccanismi di controllo preordinati a garantire il principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione, precisamente perché esse costituiscono soggetti privati che, tuttavia, esercitano una pubblica funzione (Consiglio di Stato, Adunanza generale, 24 febbraio 2011, n. 852/2011).

L’art. 41 Cost., come sopra precisato, è un parametro che garantisce non solo la libertà di iniziativa economica, ma anche l’assetto concorrenziale del mercato di volta in volta preso in considerazione; ed è, altresì, questo che il divieto di partecipazione in esame concorre soprattutto a tutelare. Qualora, infatti, fosse permesso, è palese che il possesso da parte di un organismo di certificazione di partecipazioni sociali in una SOA può favorire la concentrazione delle due distinte verifiche in capo a soggetti sostanzialmente unitari (nella specie, poi, la partecipazione è praticamente totalitaria), anche senza ipotizzare condotte in concreto necessariamente scorrette, ma con pregiudizio per l’assetto concorrenziale del mercato.

Ciò vale anche a respingere l’ipotesi, suggerita dai rimettenti e dalle Società, di limitare i divieti contestati a quella di certificazione e attestazione di una medesima impresa. Il rischio di un vulnus all’assetto competitivo dei due mercati coinvolti va evitato già a monte. L’esigenza di garantire gli assetti concorrenziali dei mercati richiede l’eliminazione di ogni possibile contesto o pratica facilitante la collusione o anche la semplice confusione di interessi; ed in tali ipotesi rientra sicuramente anche la partecipazione azionaria di una società operante in un mercato in una diversa società attiva nel mercato contiguo o a valle. Tale partecipazione può almeno favorire quello scambio di informazioni tra operatori dello stesso mercato o di mercati contigui che si trova spesso alla base di condotte anticoncorrenziali in funzione della fonte, del tasso di elaborazione, del vantaggio per gli operatori e per gli utenti e che pertanto può di per sé costituire un cartello illecito, per il suo oggetto o per i suoi effetti (la Commissione europea è giunta a focalizzare espressamente questa ipotesi nelle Linee direttive sull’applicabilità dell’art. 101 TFUE alle intese orizzontali: Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C11/01 del 14 gennaio 2011). Peraltro, le limitazioni alle partecipazioni azionarie al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità delle società di certificazione e delle SOA si collegano anche alla necessità di tutelare l’interesse generale alla corretta ed efficiente allocazione delle risorse destinate all’esecuzione di opere pubbliche. Significativo è, infine, anche il divieto di partecipazioni incrociate agli organi collegiali nel settore finanziario, bancario e assicurativo, introdotto al preciso scopo di evitare la realizzazione di un contesto che faciliti o comunque sia idoneo a facilitare pratiche anticompetitive o commistioni d’interessi di per sé pregiudizievoli ad un sano assetto dei mercati dei servizi in questione (art. 36, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

ATTESTAZIONE SOA - SUSSISTENZA PER TUTTA LA GARA.

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2012

In applicazione del principio di tassativita' delle cause di esclusione espressamente statuite nella lex specialis [principio che pochi mesi dopo ha trovato codificazione all’art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici, introdotto con il n. 2) della lett. d) del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 13.5.2011, n. 70], la Stazione appaltante era dunque tenuta al rispetto delle norme che aveva emanato e a cui si era autovincolata e, pertanto, verificato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione, fra cui anche l’attestazione di qualificazione, non solo non avrebbe potuto escludere l’A.T.I. S. ma, all’opposto, avrebbe dovuto tempestivamente concludere la procedura adottando il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Nel corso della procedura in esame il possesso della formale certificazione SOA in corso di validita' è sussistito nelle fasi qualificanti e decisive della gara vera e propria, come individuate dalla stessa lex specialis (quali la data di presentazione dell’istanza di partecipazione, la data di scadenza del bando, la data di aggiudicazione provvisoria, il momento della verifica del possesso dei requisiti, la data di aggiudicazione definitiva) e che si è dimostrata irrilevante la temporanea perdita dell’efficacia formale della prima attestazione SOA per un intervallo temporale molto limitato della procedura e al di fuori dei momenti determinanti, essendo stata rapidamente richiesta e conseguita una seconda attestazione SOA.

Negli stessi termini si è gia' espresso, d’altronde, l’Organo d’appello, quando ha avuto l’occasione di precisare che la perdita dell'attestazione SOA “per un intervallo temporale molto limitato della procedura ed il suo pacifico possesso nelle decisive fasi della prequalificazione, della gara vera e propria e dell'aggiudicazione inducono a giudicare del tutto irrilevante, ai fini della regolarita' della procedura, la temporanea mancanza del requisito in questione da parte di una delle imprese di un'A.T.I. concorrente” (cfr., C.d.S., sez. IV, 20.9.2005, n. 4817).

RIDUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA - ADEGUATEZZA ISO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

L'art. 40, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 dispone testualmente: "Le imprese, alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento".

Corrispondentemente, l'art. 75, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006, in punto di disciplina della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta, prevede che "(…) l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (…)".

La certificazione del sistema di qualità aziendale richiesta ai fini in esame è dunque riferita al sistema agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche, e non inerisce a singole lavorazioni, la cui certificazione può venir in rilievo ai diversi fini dei requisiti di capacità tecnica dell'impresa.

Orbene, nel caso di specie il certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2000 prodotta in sede di gara dalla I. (certificato n. 6216, conforme al regolamento tecnico SINCERT) e rilasciato per le attività rientranti – per quanto qui interessa – nel settore EA 28 ("Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi"), contiene l'espressa testuale specificazione che "(…) la presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (…)", in tal modo riferendosi alla globalità delle categorie e delle classifiche per le quali l'impresa era qualificata (v., nello stesso senso, in fattispecie analoga, C.d.S., Sez. V, 3 febbraio 2011, n. 789). Ne deriva che la prodotta certificazione, a norma del combinato disposto degli artt. 40, comma 7, e 75, comma 7, d. lgs. n. 163 del 2006, era idonea a giustificare la dimidiazione della cauzione.

La prescrizione della lex specialis, peraltro non specificamente riferita al beneficio in esame, relativa alla presentazione dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA che documentasse il possesso "(…) a. della qualificazione per esecuzione e progettazione per lavori nella/e categoria/e richiesta/e per la realizzazione dei lavori d'appalto; b. del sistema di gestione per la qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a) e b) del Codice (…)" (v. così, testualmente, la prescrizione del disciplinare di gara), ai fini della fruizione del beneficio de quo deve essere intesa in senso conforme alle citate disposizioni del d.lgs. n. 163 del 2006, con conseguente corretta reiezione, nell'appellata sentenza, della censura dell'inidoneità della prodotta documentazione a giustificare il dimezzamento della cauzione provvisoria, ai fini della sua operatività peraltro non presupponente un'esplicita e formale domanda o dichiarazione di parte, dovendosi la volontà di avvalersi del beneficio ritenere insita nell'allegazione della certificazione di qualità aziendale all'uopo necessaria e nel concreto versamento della cauzione in misura dimidiata.

ISO E DIMIDIAZIONE CAUZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

L'art. 40, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 dispone testualmente: "Le imprese, alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento".

Corrispondentemente, l'art. 75, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006, in punto di disciplina della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta, prevede che "(…) l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (…)".

La certificazione del sistema di qualita' aziendale richiesta ai fini in esame è dunque riferita al sistema agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalita' delle categorie e classifiche, e non inerisce a singole lavorazioni, la cui certificazione puo' venir in rilievo ai diversi fini dei requisiti di capacita' tecnica dell'impresa.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE SOA - SUSSISTENZA PER TUTTA LA PROCEDURA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Secondo l'incontrastata interpretazione dell'art. 40 d.lgs. n 163/06 i requisiti di qualificazione SOA devono sussistere non solo al momento della presentazione dell'offerta, ma permanere anche in ogni successiva fase del procedimento ad evidenza pubblica, a tutela dell'affidamento della stazione appaltante sulla capacita' tecnico-organizzativa dei partecipanti alle procedure di affidamento di contratti e di parita' di trattamento tra questi ultimi.

Tanto precisato, nel caso di specie il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato al 23/11/2009; quindi la gara è stata celebrata il giorno successivo e si è conclusa il 14/12/2009 con l'aggiudicazione provvisoria; il 24/11/2009 è anche il giorno in cui è scaduto il triennio di validita' dell'attestazione SOA della SEPEM, che dunque avrebbe dovuto essere esclusa. Come condivisibilmente osservato dal Tar, la richiesta di rinnovo è cosa diversa dalla verifica triennale e non è idonea, anche alla luce dei citati precedenti di questa Sezione, ad assicurare il periodo di validita' quinquennale della SOA, che invece è subordinato alla tempestiva richiesta della verifica triennale.

SARDEGNA: QUALIFICAZIONE IMPRESE LLPP

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2011

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della l. R. Sardegna n. 14 del 2002, in quanto tali norme recano una disciplina dei sistemi di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale difforme da quella nazionale di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, alla quale avrebbero invece dovuto adeguarsi, e quindi idonea ad incidere sul livello della concorrenza, garantito dalla normativa statale, strumentale a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti. Pertanto, sono in contrasto con i limiti generali posti dallo statuto all'esercizio della competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale attribuita alla Regione dall'art. 3, lettera e), del medesimo statuto, limiti inerenti, appunto, al rispetto delle regole concorrenziali e dei princìpi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei princìpi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento e dunque ascrivibili, "per il loro stesso contenuto d'ordine generale, all'area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea".

Tali norme, nell’individuare le disposizioni al cui rispetto sono tenuti gli enti e le pubbliche amministrazioni che intendono appaltare, concedere o affidare la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito del territorio regionale (art. 1), delineano un sistema autonomo di qualificazione delle imprese, applicabile esclusivamente nell’ambito delle procedure di appalto di lavori indette dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate dalla medesima legge regionale, stabilendo che «la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici di cui all’articolo 1 della presente legge, attestata sulla base delle disposizioni seguenti, costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità economico­finanziaria, dell’idoneità tecnica e organizzativa, della dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo delle imprese ai fini della partecipazione alle gare d’appalto dei lavori pubblici» (art. 2) di interesse regionale.

Detta qualificazione è affidata ad una apposita Commissione permanente, costituita presso l’Assessorato regionale dei lavori pubblici, che è un organismo qualitativamente e strutturalmente diverso da quelli individuati dalla normativa statale (gli organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati ed anche controllati dall’Autorità, denominati SOA), il quale è chiamato ad applicare criteri, determinati dal legislatore regionale, che sono comunque differenti rispetto a quelli individuati dal legislatore statale nel d.lgs. n. 163 del 2006.

In tal modo, le disposizioni censurate recano una disciplina dei sistemi di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale difforme da quella nazionale di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, alla quale avrebbero invece dovuto adeguarsi, e quindi idonea ad incidere sul livello della concorrenza, garantito dalla normativa statale, strumentale a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti (sentenza n. 114 del 2011).

RIDUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2011

In base all’art.40, 7° comma, del d.lg. n.163/2006 (come modificato dall’art.2 del d.lg. n.113/2007), la riduzione del 50% la garanzia fideiussoria spetta – di diritto – alle imprese per il semplice fatto che queste posseggano la certificazione di qualita'.

Nel caso di specie, la p.a. ha dato, della norma di cui all’art.75, comma 7, del cennato d.lg., un’interpretazione inaccettabilmente formalistica (e non coerente con l’intero impianto della normativa che disciplina la materia degli appalti pubblici: che, tra l’altro, non consente agli Enti appaltatori di esigere prove gia' presenti nella documentazione valida disponibile). Inoltre (in ogni caso), qualora la documentazione prodotta dai partecipanti ad una gara pubblica contenga (come nell’occasione) degli elementi in base ai quali si possa desumere la sussistenza (in capo alla ditta interessata) di requisiti significativi, la stazione appaltante deve disporne (a meno che questa non alteri – e, nel caso di specie, una simile circostanza non è certo riscontrabile – la “par condicio” tra i concorrenti) la regolarizzazione

SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE - OBBLIGATORIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Peraltro, l’art. 4, comma 1, del DPR n. 34 / 00, puntualmente richiamato dalla “lex specialis”, nel porre in correlazione, e in rapporto di reciproca implicazione, la qualificazione e la certificazione di sistema di qualita', rimanda alla cadenza temporale di cui all’Allegato B al decreto; Allegato B che, come detto, non prescriveva come obbligatorio il possesso del requisito del sistema di qualita' aziendale o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema suddetto, per le imprese appartenenti a classi inferiori alla III e, in particolare, per quanto qui rileva, abilitate in OG2 –class. II. Detto altrimenti l’impresa De Santis, benche' in possesso della cat. OG2 –class. II, in base a quanto previsto dal DPR n. 34 / 00 poteva partecipare alla licitazione non essendo obbligata a possedere la certificazione del sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000, o elementi significativi del sistema predetto: l’impresa stessa, pertanto, non aveva alcun obbligo di produrre la certificazione richiesta. Certificazione di sistema di qualita' richiesta dal bando il quale, nel rinviare al decreto n. 34 del 2000, non poteva essere interpretato, secondo criteri logico –sistematici, se non nel senso che il prescritto obbligo di allegazione della certificazione andava circoscritto alle imprese di classe III (sulla correlazione tra classifica della qualificazione e sistema della qualita', senza che pero' sussista un legame determinante con l’importo del’appalto v. Cons. St. , sez. V, n. 4557 del 2009). Del resto, se la normativa permette, come appurato dal TAR Salerno con la sentenza appellata, a imprese appartenenti alla cat. OG2 –class. II, di partecipare ugualmente alla gara, non pare consentito richiedere a queste ultime imprese requisiti maggiori di quelli previsti dalla legge per imprese OG2 class. II.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - COLLEGAMENTO OGGETTO APPALTO

TAR ABRUZZO AQ SENTENZA 2011

Trattandosi di uno specifico requisito di partecipazione, e quindi richiesto a pena di esclusione (per di piu' a ciascuna impresa dell’ATI), è evidente che la stazione appaltante avesse inteso ottenere la garanzia che lo specifico processo produttivo oggetto di gara fosse di qualita' certificata, visto che non si vede quali garanzie per il cliente potesse invece fornire una certificazione di qualita' riferita ad un oggetto diverso da quello su cui si incentrava la gara. Come richiamato nel ricorso incidentale “la funzione della certificazione di qualita' è quella di attestare la capacita' tecnica del concorrente in relazione alle prestazioni che sara' chiamato a svolgere in esecuzione del contratto. Ne consegue che, per poter assolvere la descritta funzione, la certificazione di qualita' presentata dal concorrente deve concernere lo specifico oggetto dell’appalto” (TAR Piemonte, sez. I, 5 novembre 2010, n. 4083). Osservazioni che non sono superate dalla difesa della ricorrente principale che ricorda come nella fattispecie decisa dalla sentenza richiamata era la stessa legge di gara a richiedere che la certificazione dovesse essere “relativa all’oggetto dell’appalto”, precisazione che invece non compare nella fattispecie in esame. E’ infatti condivisibile quanto gia' osservato nella decisione richiamata che tale precisazione è comunque superflua, tenuto conto che una certificazione riferita ad un oggetto diverso non è in grado di assolvere la sua funzione di garantire il cliente che l’organizzazione aziendale è ispirata ad una serie di parametri di riferimento atti a garantire il cliente della qualita' del processo finalizzato alla prestazione oggetto del contratto.

RTI ORIZZONTALI - OBBLIGO SPECIFICAZIONE RIPARTO QUOTE LAVORAZIONI ASSUNTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

Proprio per i RTI di tipo orizzontale, essendo il criterio di riparto fra mandataria e mandanti di tipo quantitativo e non qualitativo (come invece per i RTI di tipo verticale ) l’onere di preventiva specificazione della quota parte delle lavorazioni che saranno eseguite dalle varie partecipanti al raggruppamento appare tanto piu' necessario.

A tale ultimo proposito, questo Consiglio ha avuto modo di precisare, con sintetica ma significativa argomentazione, che, proprio sulla base del " principio di corrispondenza sostanziale gia' in fase di offerta tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all'a.t.i. e quote di esecuzione ", la percentuale "maggioritaria" prevista dall’articolo 95 del Regolamento debba essere individuata in rapporto alla misura in cui le imprese "spendono" in concreto la rispettiva classifica all'interno del raggruppamento. Cio' anche perche' in caso diverso, come rilevato dal consiglio dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione 18 luglio 2001 n. 15/2001, "si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della liberta' di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni".

Con la stessa pronuncia si è ulteriormente evidenziato come una difforme interpretazione della norma regolamentare condurrebbe a rafforzare sempre piu' le grandi imprese, impedendo alle altre di assumere il ruolo di mandatarie, se non associandosi con imprese minori e con minori requisiti ( Cons. St., , sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6363 ).

In sintesi e per concludere sul punto, dal combinato disposto dei commi 2 e 13 dell’articolo 37 del Codice consegue che prima, in sede di domanda di partecipazione, deve essere formulata almeno l’indicazione delle quote partecipative al raggruppamento, dalle quali desumere la quota parte dei lavori da eseguire da ciascun associato, dovendo sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento, l’indicazione delle quote di partecipazione rivelandosi dunque requisito di ammissione alla gara e non contenuto di obbligazione da far valere in sede di esecuzione del contratto ( Cons. St., sez. V, n. 5817/2009 ). Sulla base delle predette indicazioni preventive e formali, avverra' la verifica della sussistenza della qualificazione SOA.

ATTESTAZIONE SOA - DOCUMENTI FALSI NON PER CAUSA IMPUTABILE ALL'IMPRESA - EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

Se è vero che l'attestazione deve basarsi su documenti autentici, e non puo' rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsita', sicche' l'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsita' non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione, non è men vero, d’altra parte, che la non imputabilita' della falsita' all'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista rilevanza in sede di e ai fini del rilascio di nuova attestazione.

Invero, in caso di falso non imputabile sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

REQUISITI MINIMI PARTECIPAZIONE ATI INCREMENTO DEL QUINTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

In base all’art. 95, comma 2, d.P.R. n. 554/1999, regolante il rapporto percentuale intercorrente, in sede di qualificazione, tra imprese mandanti ed impresa mandataria, l’associazione risultava validamente costituita ed avrebbe potuto essere ammessa se la mandataria avesse posseduto almeno il 40% dell’importo complessivo dell’appalto e le mandanti almeno il 10%, ma detta soglia minima ai fini della qualificazione avrebbe dovuto sussistere a prescindere dal beneficio dell’incremento del quinto, di cui al secondo comma dell’art. 3, d.P.R. 34/2000: benefico utilizzabile subordinatamente al possesso dell’iscrizione pari ad almeno il 20% dell’importo posto a base dell’appalto, per eseguire lavori di categoria superiore a quella posseduta (possibilita' riconoscibile anche alle imprese concorrenti singolarmente).

Donde l’illegittimita' dell’operato della stazione appaltante che, con un’interpretazione contemplante l’integrazione delle due normative e consentendo il raggiungimento dei requisiti minimi di partecipazione mediante l’incremento del quinto, aveva ammesso alla gara la controinteressata ed il raggruppamento ad essa facente capo, pur difettando in capo alla mandataria il possesso di una categoria di iscrizione corrispondente al 40% dell’importo a base di gara.

ATTESTAZIONE SOA RILASCIATA SULLA BASE DI FALSI DOCUMENTI - CONSEGUENZE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2010

Il sistema di qualificazione proprio per gli effetti che produce circa la partecipazione alle gare, debba essere incentrato al massimo rigore e alla massima certezza per l’ordinamento. Poiche' il rilascio dell’attestazione costituisce il momento determinante di verifica dei requisiti, che si impone alle stazioni appaltanti, la falsita' in ordine alle dichiarazioni effettuate o alla documentazione prodotta per ottenere la attestazione non puo' essere esposta a margini di incertezza o ad accertamenti relativi alla responsabilita' soggettiva, che peraltro rimarra' oggetto di accertamenti nell’eventuale sede penale.

Il presupposto oggettivo della certificazione falsa comporta, dunque, la decadenza dell’attestazione, indipendentemente dall’accertamento della responsabilita' del falso.

La giurisprudenza, anche di questa sezione, ha gia' piu' volte affermato che l'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsita' non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione. Ai fini dell'annullamento di una attestazione SOA rileva, infatti, unicamente il fatto oggettivo della falsita' della documentazione sulla base della quale è stato rilasciato il predetto titolo, indipendentemente dall'imputabilita' soggettiva del falso ( T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 15 gennaio 2008 , n. 197; T.A.R.Lazio Roma, sez. III, 18 aprile 2007 , n. 3389; Consiglio Stato , sez. VI, 24 gennaio 2005 , n. 128).

La non imputabilita' della falsita' all'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista invero rilevanza ai soli fini del rilascio di nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000, sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione (Consiglio Stato , sez. VI, 04 febbraio 2010 , n. 515)

Davanti al provvedimento dell’Autorita' di Vigilanza che disponeva l’adozione da parte della Soa del provvedimento di decadenza, questa non aveva ulteriori poteri di istruttoria o di valutazione, rispetto ai quali potrebbe configurarsi un vizio di eccesso di potere per contraddittorieta'.

Ne deriva la legittimita' dell’operato della Soa, che ha pronunciato la decadenza dall’attestazione. In mancanza di tale provvedimento, avrebbe comunque potuto provvedere la Autorita' di Vigilanza e la Soa sarebbe rimasta esposta a provvedimenti sanzionatori.

QUALIFICAZIONE - FASE ESECUTIVA DEI LAVORI

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2010

In materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuita' (in questo senso è l’avviso dell’Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici, con il parere 8 ottobre 2009 n. 99 e con il parere 9 ottobre 2008 n. 227, resi in relazione al mancato esperimento della verifica triennale prevista, in materia di SOA, dall’art. 15-bis del D.P.R. n. 34 del 2000; in giurisprudenza, per l’affermazione del carattere costitutivo della verifica triennale e del principio di necessaria continuita' della qualificazione, si veda per tutte TAR Campania, Salerno, sez. I, 6 febbraio 2007 n. 111).

Detto principio risponde ad esigenze di certezza e funzionalita' del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneita' ad eseguire lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono essere esposte all’alea della perdita e del successivo riacquisto in corso di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA. L’impresa che partecipa alla procedura selettiva deve curarsi di possedere, dalla presentazione dell’offerta fino all’eventuale fase di esecuzione dell’appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando.

Siffatto principio deve senz’altro estendersi agli appalti rientranti nei settori speciali, per i quali l’art. 232 del Codice dei contratti pubblici autorizza la creazione di sistemi autonomi di qualificazione da parte degli enti aggiudicatori, essendo identica la ratio che ne è alla base.

QUALIFICAZIONE ATI - REQUISITO QUALITA'

TAR SICILIA PA SENTENZA 2009

Nel caso in esame, il bando prevede espressamente la necessita' dell’attestazione di qualita' della serie UNI CEI EN 45000, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, lettere a) e b) della legge 109/94 e s.m.i. e dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/200, ma, “con le esenzioni e le cadenze di cui alla tabella requisito qualita', allegato B, al D.P.R. n. 34/2000”.

L'allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (che indica il regime inerente il requisito della qualita'), per le classifiche I e II prevede che non sia dovuta la certificazione della gestione per la qualita', proprio per non aggravare la posizione e l'onere certificativo di quelle imprese che possiedono classifiche relative a determinati importi - e, segnatamente, le classifiche I e II - (in tal senso T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 28 ottobre 2006, n. 2039).

Sul punto è ferma l’interpretazione resa dall’Autorita' di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture (cfr. la determinazione n. 29/2002 e le deliberazioni n. 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003) recentemente confermata, anche con specifico riferimento ai raggruppamenti temporanei d’impresa, in forza del parere n. 125 del 22 novembre 2007, secondo cui “ l’obbligo di dimostrare il possesso del “requisito qualita'” sussiste soltanto quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia gia' divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale disciplinata (in rapporto alle classifiche) dall’art. 4 e dall’allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Cio' in quanto, come gia' chiarito nella determinazione n. 29 del 6 novembre 2002, il possesso del sistema di qualita' ovvero degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita' non è requisito connesso all'importo dell'appalto, bensi' è un requisito di classifica SOA. Per quanto attiene al possesso del sistema di qualita' nelle associazioni temporanee di imprese, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori pubblici, non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II. Ne consegue che, se il raggruppamento di che trattasi copre con le iscrizioni possedute l'importo dell'appalto, puo' essere ammesso alla gara, anche se privo del requisito della certificazione (del Sistema Qualita'), il cui possesso non è prescritto nella classifica I e II (…) Diversamente argomentando, le imprese qualificate con classifiche I e II, che non abbiano acquisito il requisito della qualita', non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni di importo superiore alla II classifica, vanificando l’istituto dell’associazione temporanea di imprese”.

CONSORZIO STABILE - VERIFICA TRIENNALE SOA - ADEGUAMENTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

L’art. 15-bis, comma 5, del d.P.R. n. 34 del 2000, nella parte in cui dispone che le imprese si sottopongano alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio di validita' dell’attestazione, è correttamente inteso dall’Autorita' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella Determinazione n. 6 del 21 aprile 2004, nel senso che i detti termini non sono perentori: ossia “l’impresa puo' sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma, in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validita' dell’attestazione, l’impresa non puo' partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.”.

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva infatti escluso il consorzio in quanto alla data di svolgimento della gara (24 aprile 2007) una delle imprese non era titolare di attestato SOA in coso di validita', mentre la nuova attestazione conseguita direttamente dal Consorzio riporta la data del 14 aprile 2007. A tale proposito il Consiglio di stato ha chiarito che il termine entro il quale occorre chiedere, da parte dell'impresa, la verifica dell'attestazione (60 giorni prima della scadenza dell'attestato) non ha natura perentoria. A tale proposito il Consiglio di stato ha chiarito che il termine entro il quale occorre chiedere, da parte dell'impresa, la verifica dell'attestazione (60 giorni prima della scadenza dell'attestato) non ha natura perentoria; pertanto l'impresa che concorra da sola puo' partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel termine, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale o il rinnovo della attestazione. In altre parole, ai fini della validita' della domanda di partecipazione alla gara, la scadenza del triennio o del quinquennio, è come se non contasse. Per quel che riguarda il consorzio stabile, la stazione appaltante riteneva che questo principio generale non dovesse applicarsi allorche' nella relativa attestazione Soa sia menzionata «una scadenza intermedia», ossia la perdita della qualificazione da parte di una impresa consorziata. In sostanza per l'amministrazione non bastava che il consorzio avesse prodotto, come invece è ammesso per l'impresa singola, la sola attestazione di aver richiesto l'aggiornamento del proprio documento di qualificazione. Il Consiglio di stato non ha condiviso questa tesi dal momento che disparita' di trattamento che ne deriva «non è conforme al principio della par condicio, che costituisce esplicazione del piu' generale canone costituzionale dell'imparzialita' dell'amministrazione e del buon andamento». Per i giudici, quindi, l'obbligo di adeguamento sembra configurarsi come un adempimento finalizzato a garantire chiarezza e speditezza della procedura concorsuale, da osservare ai fini della partecipazione alla gara, ma che puo' considerarsi assolto con la presentazione dell'attestazione che tale adeguamento è stato richiesto alla Soa competente prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

RIDUZIONE CAUZIONE - ATTESTAZIONE SOA

CGA SICILIA SENTENZA 2009

L´attestazione SOA costituisce, per cio' che concerne certificazione e dichiarazioni, un contenitore qualificato, dalla funzione pubblicistica assegnatagli dall´ordinamento, e dalla forza di "prova" esclusiva del suo contenuto (che non puo' essere revocato in dubbio dalla stazione appaltante, nei limiti di sua validita'), ai fini della partecipazione alla gara dell´operatore che ne è titolare e del possesso in capo al medesimo dei requisiti di partecipazione in esso attestati. È invece lecito dubitare che, in assenza di SOA, la qualificazione o la dichiarazione di qualita' non possano essere comprovati per finalita' differenti – quali il dimezzamento della cauzione – ove, il soggetto che ne abbia titolo in base a certificazione non ne sia in possesso. Non è dato, in tale ottica, negare valore giuridico alle certificazioni di qualita' aziendale ovvero al possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualita' aziendale rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione.

DIMIDIAZIONE CAUZIONE E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ - DIMOSTRAZIONE

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2009

In base alla normativa vigente, il possesso della certificazione del sistema di qualita' deve essere provato attraverso la attestazione della SOA, sicche' una impresa certificata non puo' documentare in altro modo il requisito predetto, anche attraverso l´allegazione alla domanda della stessa certificazione del sistema di qualita'. La chiara esposizione della norma non da' adito a dubbi sulla insostituibilita' della attestazione della SOA ai fini della dimostrazione del possesso del sistema di qualita' certificato, ma tale prescrizione appare inserirsi coerentemente nel sistema delle funzioni attribuite alle SOA. L´attestazione SOA, invero, non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualita' rilasciata da un organismo a cio' competente, bensi' assolve un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento sia stato rilasciato "da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000", dotati, cioè, di precisa qualificazione. Per questo motivo non è sufficiente che il concorrente alleghi alla domanda di partecipazione il certificato di qualificazione del sistema di qualita' rilasciato dall´organismo di certificazione, perche' in tal modo ricadrebbe sulla stazione appaltante l´onere di verificare che detto organismo sia stato a sua volta accreditato allo svolgimento della propria attivita', ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, da soggetti a cio' legittimati - cfr. art. 2, lett. h), l) e n), d.p.r. 34/2000-, in contraddizione con le finalita' dell´affidamento alle SOA del sistema di qualificazione delle imprese.

QUALIFICAZIONE SOA E CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

CGA SICILIA SENTENZA 2009

Non vi è alcuna previsione transitoria volta a determinare una sorta di ultrattivita' delle attestazioni SOA rilasciate prima del 2005 in favore di soggetti privi della prescritta certificazione di qualita'. L´impresa che intenda partecipare alla gara deve essere in possesso della certificazione e, in base all´articolo 4, D.P.R. n. 34 del 2000, tale circostanza deve essere attestata dalla SOA.

Le attestazioni di qualificazione rilasciate alle imprese, ad iniziare dal 1° gennaio 2002, per le categorie e negli scaglioni di validita' previsti dal citato allegato B, devono riportare l’attestazione del possesso della certificazione di sistema di qualita' dell’impresa, ovvero del possesso della dichiarazione della presenza nell’impresa di un sistema semplificato di qualita' di cui all’allegato C al d.P.R. 34/2000. Allo scopo l’impresa che aspira alla qualificazione deve produrre alla SOA che dovra' attestarne l’esistenza, la certificazione del sistema di qualita' conseguito nei tempi utili all’istruttoria della stessa SOA.

È da ritenersi che nel caso di procedure di attestazione in itinere alla data di decorrenza di uno degli scaglioni temporali previsti dall’allegato B, è onere della SOA avvertire l’impresa in valutazione circa l’indispensabilita' dell’acquisizione della certificazione di qualita' prevista per le categorie e gli importi richiesti dalla stessa impresa prima di procedere al rilascio dell’attestazione, a pena di declassamento di tali categorie/importi alla soglia consentita in carenza del detto requisito di qualita'. Peraltro la certificazione degli istituti di accreditamento circa la sussistenza in capo all’impresa del sistema di qualita', ancorche' semplificato secondo l’allegato C, costituisce solo un accertamento del pregresso conseguimento da parte dell’impresa di un determinato standard qualitativo dell’impresa che, come tale, possedeva gia' di fatto tale requisito (ora certificato) al momento della stipula del contratto con la SOA.

Nel caso, invece, di attestazioni rilasciate prima del 1° gennaio 2002 in carenza di certificazioni di qualita' ovvero, in seguito, nel progressivo divenire delle prescrizioni del piu' volte citato allegato B, resta cura dell’impresa attestata acquisire il requisito della qualita' da fare attestare dalla SOA, accedendo al meccanismo a tariffa ridotta di cui al punto 3 dello schema allegato alla determinazione 40/2000 dell’Autorita', appositamente previsto per tale successivo evento qualificante.

QUALIFICAZIONE ATI ORIZZONTALE - REQUISITI MANDATARIA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

L’art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999 prescrive che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. Tale disposizione disciplina la ripartizione tra le imprese associate dei requisiti di cui si è detto, considerandoli nel loro complesso, senza alcun distinguo per singole categorie (cfr. TAR Campania, Sez. I Salerno, 19.12.2006, n. 2231), vale a dire, fa riferimento ai requisiti per eseguire l’appalto nella sua interezza e non una o piu' sue componenti singolarmente considerate, sicche' il prescritto possesso da parte della mandataria dei requisiti in misura maggioritaria non puo' che riferirsi ai requisiti dell’appalto complessivamente considerato e non anche con riferimento a ciascuna singola categoria dell’intervento. In tale tipo di Associazione la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa non rileva all’esterno, bensi' tutte le imprese sono responsabili in solido dell’intero verso la S.A., con una forte assimilazione ad un unico soggetto giuridico.

Con riferimento alla disciplina di cui all’art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, mentre la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il termine di dieci giorni ivi previsto sia perentorio ove riferito al caso di verifica a campione in corso di gara sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, al contrario, nel diverso caso in cui l’Amministrazione proceda a verifica ex post nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio, il predetto termine è considerato non perentorio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16.6.2003, nr. 3358, e 22.4.2002, nr. 2197). Tale diversita' è di solito giustificata con la diversa ratio della disposizione che, mentre nel caso di verifica a campione ha una funzione chiaramente acceleratoria, non potendo tollerarsi che la verifica si protragga ad libitum paralizzando l’ulteriore svolgimento di una gara in corso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11.11.2004, nr. 7294), viceversa nella fase successiva all’aggiudicazione provvisoria serve unicamente a rendere sollecite le operazioni di verifica da parte della stazione appaltante.

VERIFICA REQUISITI - PRESENTAZIONE OFFERTA

CGA SICILIA SENTENZA 2009

Il termine a cui occorre fare riferimento ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione dei concorrenti alla gara è la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, non rilevando, invece, le circostanze sopravvenute, tanto piu' quando l’effettiva celebrazione della gara sia differita per ragioni oggettive.

COSTO DELLA MANODOPERA DIFFORME DALLE TABELLE MINISTERIALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Gli importi relativi al costo del personale indicati nelle tabelle ministeriali costituiscono, difatti, soglie significative per la ricerca delle anomalie delle offerte in una gara di appalto, ma in base ai principi comunitari i concorrenti devono avere la possibilita' di allegare e dimostrare qualunque circostanza che, in relazione allo specifico contratto esistato, permetta la riduzione dei costi, dal momento che il costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in rapporto ai benefici contributivi e fiscali di cui l'impresa puo' usufruire. Ne consegue che il semplice scostamento dalle tabelle non puo' essere autonoma causa di esclusione dalla gara per anomalia dell'offerta ne' le tabelle ministeriali assumono il valore di un parametro assoluto ed inderogabile, assolvendo unicamente ad una funzione indicativa e, pertanto, trascurabile in presenza di convincenti giustificazioni dell'offerente.

QUALIFICAZIONE SOA - REQUISITI DI ORDINE GENERALE - FALSE DICHIARAZIONI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

L’art. 17 del D.P.R. n° 34 del 25-1-2000 lettera m) tra i requisiti d'ordine generale per la qualificazione richiede la inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione. Tale requisito è stato interpretato sia dalla Autorita' di Vigilanza che dalla giurisprudenza come un requisito oggettivo relativo alla non corrispondenza delle dichiarazioni, indipendentemente da un profilo soggettivo di dolo o colpa. Ai sensi dell'art. 17, lett. m), D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, le false dichiarazioni da parte dell'impresa sui requisiti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione a progettare e realizzare opere pubbliche sono preclusive dell'ottenimento della stessa attestazione, sicche' al fine dell'annullamento della stessa attestazione rileva unicamente il fatto oggettivo della falsita', indipendentemente dall'imputabilita' soggettiva del falso (T.A.R. Lazio, sez. III, 24 maggio 2005 , n. 4116).

Nel caso di specie, la Soa L., ha fornito alla Autorita' di Vigilanza sui Lavori Pubblici informazioni non veritiere circa la attestazione di una determinata impresa. Nello specifico, la Soa L. ha comunicato all’Autorita' il prosieguo dell’istruttoria senza far alcuna menzione del gia' avvenuto rilascio dell’attestazione all’impresa.

QUALIFICAZIONE NELLE ATI MISTE - LIMITI

TAR VALLE D'AOSTA SENTENZA 2009

In ordine alla qualificazione nelle ATI miste, seppure il d.P.R. n. 554 del 1999 (art. 95, commi 2 e 3) non contenga alcun riferimento alle associazioni temporanee di tipo misto cio' non puo' indurre a concludere nel senso che la norma regolamentare sia inapplicabile alle associazioni temporanee di tipo misto. Il silenzio del legislatore sul punto – mantenuto anche nella bozza del nuovo regolamento in corso di approvazione ai sensi dell’articolo 5 del codice dei contratti pubblici – indichi la volonta' di estendere ai raggruppamenti temporanei misti le regole gia' previste per l’uno o per l’altro dei modelli.

Cosi', nell’ipotesi in cui le lavorazioni prevalenti o quelle scorporabili siano assunte da un unico soggetto, dovra' ritenersi applicabile la disciplina dettata per i raggruppamenti verticali; ove invece tali lavorazioni risultino assunte da piu' soggetti, dovra' ritenersi applicabile la disciplina dettata per i raggruppamenti orizzontali. Una tale scelta pare tutt’altro che illogica se si considera che nella struttura della associazione temporanea di tipo misto confluiscono entrambi i modelli di distribuzione del lavoro: quello qualitativo, che inerisce necessariamente alla previsione di scorporabilita', e quello quantitativo che consente la realizzazione congiunta delle opere della categoria prevalente, anche di quelle delle categorie scorporabili. Questa interpretazione trova del resto conferma nella giurisprudenza, non solo per il caso che la sub-associazione orizzontale riguardi opere scorporabili, ma anche per il caso che la sub-associazione orizzontale riguardi la categoria prevalente: in entrambe le ipotesi si è infatti affermato che devono ritenersi applicabili le regole dettate dal regolamento per il modello della associazione temporanea di tipo orizzontale (articolo 95, comma 2).

QUALIFICAZIONE SOA - LEGITTIMA LA RICHIESTA DI ULTERIORI REQUISITI?

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

La normativa vigente, in particolare l’articolo 1, comma 3, del d.P.R. n. 34/00, prevede espressamente che l’attestazione SOA “costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici”. La richiesta da parte della stazione appaltante di ulteriori requisiti finanziari rispetto a quelli fissati dalla legge è illegittima nell’ipotesi in oggetto (manutenzione di scale mobili e di ascensori). Non appare condivisibile al riguardo il richiamo della giurisprudenza che ammette la richiesta di un fatturato pari anche al doppio del prezzo a base d’asta, per servizi identici a quelli oggetto di gara operato dalla difesa della Stazione appaltante per giustificare la richiesta della stazione appaltante. In realta' la possibilita' prevista dalle sentenze citate è consentita solo in casi eccezionali che devono essere adeguatamente motivati, peraltro nel rispetto del “ limite della logicita' e ragionevolezza e cioè della loro pertinenza e congruita' a fronte dello scopo perseguito”.

QUALIFICAZIONE - DIVIETO SUBAPPALTO - APPLICABILITA' ALLA CATEGORIA OG11

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Osserva il Collegio che il divieto di subappalto di cui all’art. 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, pur dettato con riferimento alle categorie speciali e, quindi, di per se' non applicabile alla categoria OG11, tuttavia, non preclude alle amministrazioni appaltanti, dato il carattere composito della categoria in questione, di individuare all’interno della stessa lavorazioni ed opere riconducibili alle categorie speciali, per le quali, in relazione alla rilevanza del loro peso nell’ambito dell’appalto, prevalgano esigenze di controllo della professionalita' dell’esecutore.

Consegue che in presenza di determinati presupposti puo' essere consentito alla Stazione appaltante di negare il subappalto al fine di garantirsi il diretto controllo dei requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo dell’impresa aggiudicataria.

Nella specie, il bando di gara indica quale oggetto dell’appalto “impianti elettrici”, categoria OG11. Tuttavia siffatta categoria, che qualifica i lavori di cui trattasi, raggruppa in se' varie tipologie di opere altamente specializzate le quali, come emerge dagli elaborati progettuali che individuano le lavorazioni specializzate, sono interconnesse tra loro e non eseguibili separatamente.

Ne consegue che il divieto di subappaltare le opere oggetto di gara è stato legittimamente previsto dalla Stazione appaltante e cio' anche in relazione al chiaro dettato dell’art. 10 del bando di gara, che, dopo aver richiamato il divieto di subappalto e precisato che “le lavorazioni di cui al presente bando devono essere eseguite direttamente dai soggetti affidatari e non possono essere affidate in subappalto”, rimanda “all’elenco di cui all’art.72, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999”, vale a dire a quelle lavorazioni, le quali, nell’ambito del processo realizzativo dell’opera, necessitano di una particolare specializzazione e professionalita'.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO - INDICAZIONE DI UN PREZZO PARI A ZERO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Il Collegio ben conosce l’orientamento giurisprudenziale (vedasi, fra le altre, Consiglio Stato, Sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5657 e Consiglio Stato, Sez. V, 28 novembre 2005, n. 6651), secondo il quale, in assenza di espresse previsioni di segno contrario contenute nella lex specialis, i concorrenti ad una pubblica gara possono indicare, in relazione ad alcune voci a base d'asta, un prezzo pari a zero, perche' lo stesso pur sempre costituisce valida espressione di una proposta economica, peraltro particolarmente conveniente per la stazione appaltante, cui restera' semmai la possibilita' di verificare la congruita' complessiva dell'offerta in chiave di possibile anomalia.

Tuttavia nel particolare caso di specie, in cui i costi pari a zero indicati dall’A.T.I. erano riferiti alle tariffe dei servizi di onoranze funebri che l’offerente intendeva praticare per i decessi avvenuti nell’ambito della Azienda de qua, deve ritenersi che le prescrizioni contenute nel Capitolato di gara, escludessero la possibilita' di ammettere comunque il R.T.I. ricorrente al prosieguo della procedura, sia pure previa verifica dell'anomalia. La prescrizione contenuta nel Capitolato speciale di appalto, di esclusione dalla gara in caso di mancata presentazione del tariffario riferito ai servizi di onoranze funebri, deve infatti ritenersi che fosse volta, oltre che ad impegnare la Impresa offerente per le future prestazioni da svolgere nell’ambito dell’appalto in questione, anche e soprattutto a consentire, nell’ambito dell’apprezzamento della congruita' dell’offerta nel suo complesso, l'ammissibilita' della stessa, conseguendo alla mancata indicazione di essa tariffa le gravi conseguenze consistenti non solo nell’impossibilita' di apprezzare la qualita' del servizio di onoranze funebri da svolgere ma anche in una inopportuna liberta' per l’offerente di applicazione delle stesse, contrastante con le finalita' dell’appalto in questione, teso a regolamentare in maniera equa ed attendibile lo svolgimento ed il costo del servizio in questione.

La presentazione dell’offerta economica dell’A.T.I., con indicazione nella busta contenente l’offerta economica di un costo pari a zero, equivalente ad una tariffa pari a zero per la prestazione delle onoranze funebri di cui trattasi e quindi alla mancata indicazione delle tariffe di cui trattasi, pur impegnando economicamente in tal senso detta A.T.I., non permetteva di apprezzare in modo congruo la qualita' del servizio che detta A.T.I. intendeva offrire agli utenti e di certo non era in linea con le sopra indicate finalita' dell’appalto, sicche' avrebbe dovuto essere applicata ad essa offerta la sanzione della immediata esclusione dalla gara, espressamente prevista dalla lex specialis per la mancata presentazione del tariffario relativo al servizio di onoranze funebri.

Aggiungasi che in sede di gara pubblica, nel prefissare i criteri per la valutazione di un determinato elemento dell'offerta, deve essere previsto un parametro che consenta di distribuire selettivamente il punteggio, graduandolo tra il minimo ed il massimo previsto dalle norme di gara, in relazione alle diverse caratteristiche delle prestazioni offerte dai concorrenti.

Di conseguenza è da ritenersi illegittimo il criterio o le determinazioni della Commissione di gara che consentano di assegnare tutto il punteggio a disposizione al concorrente impegnatosi ad eseguire la prestazione a prezzo zero e zero punti a chi non abbia assunto identico impegno.

Tanto dimostra la validita' della tesi sopra esposta che il Capitolato speciale di appalto prevedeva sostanzialmente che anche la offerta che proponesse un prezzo pari a zero dovesse essere immediatamente esclusa, pena la distorsione dei criteri di aggiudicazione basati sull’apprezzamento sia della offerta tecnica che di quella economica. Detto Capitolato, infatti, ai fini della attribuzione del punteggio riservato alle tariffe prevedeva l’assegnazione di trenta punti al prezzo piu' basso e l’attribuzione di punteggi proporzionali alle altre offerte, in base ad una formula che stabiliva i punteggi da attribuire ad esse mediante moltiplicazione del prezzo minimo per trenta e divisione del prodotto per il prezzo complessivo presentato con esse offerte.

E’ di palmare evidenza che, se fosse stata consentita l’ammissione di una offerta recante l’indicazione di un prezzo pari a zero quale prezzo minimo, a tanto non poteva che conseguire applicando detta formula matematica, come in effetti è conseguita, l’inammissibile attribuzione di zero punti a tutte le offerte diverse da quelle dell’A.T.I., con concreta violazione del principio di proporzionalita' cui in precedenza si è fatto cenno, che sicuramente non poteva essere prevista nel capitolato speciale.

OMESSA VERIFICA TRIENNALE ISO - CONSEGUENZE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Ammessa la partecipazione dell’impresa che ha omesso l’adempimento della verifica triennale della certificazione ISO. Analogamente per l’attestazione SOA, ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici, la durata dell’efficacia dell’attestazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonchè dei requisiti di capacita' strutturale. Ai sensi dell’art. 15 bis, quinto comma, D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, aggiunto dall’art. 1 D.P.R. 10 marzo 2004 n. 93, – che continua ad applicarsi nelle more dell’adozione del regolamento previsto dagli artt. 40 e 5 del Codice dei contratti – l'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dal rilascio dell’attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l’efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa. Proprio per evitare che la verifica sia completata dopo la scadenza del triennio, con la conseguenza che l’impresa rimarrebbe per un certo arco temporale senza attestazione, l’art. 15 bis, primo comma, D.P.R. n. 34 del 2000, aggiunto dall’art. 1 D.P.R. n. 93 del 2004, dispone che l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale e che la SOA nei trenta giorni successivi deve compiere l'istruttoria. Tale norma è stata interpretata dal giudice di appello (Cons. Stato, 3 ottobre 2007 n. 906) nel senso che all'omissione dell'adempimento della verifica triennale non possono connettersi, in via ermeneutica, effetti solutori o decadenziali che la disposizione omette di sancire e che, anzi, ricollega esplicitamente al solo esito negativo della verifica. In altri termini, la verifica triennale ha effetti solutori della validita' della SOA solo nel caso in cui essa accerti la perdita dei requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa al momento dell’attestazione ed in tal senso sarebbe comunque indifferente il giorno in cui è stata chiesta.

DOVERE DI SOCCORSO - ATTESTAZIONE SOA

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2008

La stazione appaltante, che pure aveva fatto ricorso all'esercizio del cosi' detto "dovere di soccorso" di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 163/2006, chiedendo chiarimenti, ed aveva acquisito la prova che alla data di scadenza della presentazione delle offerte il ricorrente era gia' in possesso di un’attestazione SOA non scaduta, ben avrebbe potuto e dovuto prendere atto dell’affidabilita' dell’istante essendo stato invero debitamente comprovato che la scadenza intermedia era stata gia' superata, all’esito dell’attivita' certativa intermedia, svolta positivamente dalla SOA. Ne' puo' affermarsi che l’esclusione potesse essere sorretta dal principio generale di diritto comunitario, che postula il pari trattamento da parte della stazione appaltante di tutte le imprese che abbiano presentato offerta nell’indetta gara, non prospettandosi alcuna lesione in danno delle altre una volta acclarato sul piano sostantivo che il deducente era comunque in possesso del prescritto requisito soggettivo, essendosi positivamente e tempestivamente conclusa l’istruttoria peraltro avviata da parte dell’impresa consorziata.

PROPORZIONALITA' REQUISITI PARTECIPAZIONE - CERTIFICAZIONE ISO 14001

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2008

La giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermazione per cui le stazioni appaltanti possono richiedere, ai fini della partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, requisiti ulteriori rispetto a quelli menzionati, ad esempio, dagli artt. 40, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, con l’unico limite dell’inerenza di tali requisiti all’oggetto dell’appalto. Se cosi' è, ne consegue che anche il possesso della certificazione ISO 14001 ben potrebbe essere richiesto ai concorrenti in assenza di una specifica previsione normativa.

Per inciso, sotto questo profilo è bene ricordare che l’art. 48 della Direttiva 18/2004/CE non ha fatto altro che “legificare” principi giurisprudenziali che erano pacifici nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, e lo stesso è a dirsi per le norme interne di recepimento.

Pertanto, il fatto che l’art. 42, comma 1, let. f), del D.Lgs. n. 163/2006 rimandi al regolamento l’individuazione dei “casi appropriati” non puo' avere l’effetto di impedire l’applicazione di tali principi, e cio' anche a non voler qualificare come self executing l’art. 48 della Direttiva 18/2004. Non si tratta, in effetti, di un’attribuzione ex novo alle amministrazioni aggiudicatrici di un potere in precedenza non esistente, ma solo della disciplina piu' puntuale delle ipotesi in cui tale potere puo' essere esercitato, per cui il potere puo' essere esercitato anche in assenza del regolamento.

Nel caso in esame, premesso che non viene in discussione l’inerenza del possesso della certificazione ISO 14001 con l’oggetto dell’appalto (inerenza che pacificamente sussiste, non essendoci alcun dubbio sul fatto che la gestione del servizio di igiene urbana è attivita' che ha notevoli ricadute dal punto di vista ambientale, per cui sono da ricercare tutti gli accorgimenti utili a ridurre tale incidenza), per quanto concerne la proporzionalita' il Tribunale ritiene che sul punto la difesa dell’ATO abbia chiarito in maniera sufficiente la natura particolare dell’appalto. In effetti, dalla lettura degli atti indittivi della gara emerge che la volonta' della stazione appaltante è quella di individuare un gestore che ponga in essere misure migliorative rispetto al progetto-base. Oltre all’effettuazione delle normali prestazioni connesse con il ciclo dei rifiuti solidi urbani, il capitolato richiede infatti l’elaborazione di soluzioni progettuali innovative, che l’ATO porra' a base dei futuri affidamenti, il che vuol dire che il gestore deve essere un soggetto particolarmente qualificato (senza che cio' voglia significare che le imprese non in possesso della certificazione ISO 14001 non siano in grado di svolgere il normale servizio di igiene urbana).

ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Il principio di buon andamento e di trasparenza impone che le imprese partecipanti ad un costituendo raggruppamento indichino le quote di lavori che ciascuna di loro eseguira' in modo da permettere subito la verifica dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale, atteso che la normativa vigente «si impernia su un principio di corrispondenza sostanziale, gia' nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all'ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge n. 109/1994) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4 d.P.R. n. 554/1999)». Peraltro è proprio la normativa regolamentare a sottintendere tale "principio di corrispondenza sostanziale, gia' nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all'ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4)" Risulta, quindi, condivisibile l’affermazione a tenore della quale “ampliando l’orizzonte di riferimento, si desume dal combinato disposto degli artt. 8, 13, I e V comma, della legge n. 109/94 e 93, IV comma, del D.P.R. n. 554/99 il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione dei lavori, con la conseguenza che le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo, quand’anche non esplicitato dalla lex specialis, un requisito di ammissione, la cui inosservanza determina l’esclusione dalla gara” (cosi', ancora, Cons. giust. amm. Sicilia, 31/3/2006, n. 116).

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ATI IN SEDE DI OFFERTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

E’ legittima, nel caso di specie, la scelta del seggio di gara di non escludere dalla procedura concorsuale le offerte presentate dai costituendi raggruppamenti che non avevano inserito nella busta contenente l’offerta economica l’impegno che, in caso di aggiudicazione definitiva, sarebbe stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese interessate, in quanto il disciplinare di gara dispone che, nel caso di associazione non ancora costituita, nella busta A deve essere contenuta la dichiarazione con la quale le imprese interessate indicano “a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, saro' conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di gruppo”.

Relativamente all’interpretazione dell’art. 37, comma 8, del D. L.vo. n. 163.2006, che riproduce l’analoga disposizione di cui all’art. 13. comma 5, della L. n.109.1994 è stato recentemente ritenuto da questo Consiglio, sez. VI, 11 aprile 2006 n.2016 , che l’espressione ““offerta”“ contenuta nella norma, va intesa in senso ampio, comprensiva di tutta la documentazione che viene presentata in gara, e che la norma non intende prendere posizione su come vanno distribuiti i documenti in sede di gara, in quanto spetta al bando indicare la modalita' di presentazione degli stessi. Pertanto, la dichiarazione di impegno a costituire l’ATI correttamente viene considerata un documento attinente all’ammissione in gara, e viene inserita nella busta contenente detti documenti, e non viene invece trattata alla stregua di una componente dell’offerta economica.

Invero, nella fattispecie, da una parte il bando di gara rinvia al disciplinare di gara “per le modalita' di partecipazione alla gara, per le modalita' di compilazione e presentazione dell’offerta, per i documenti da presentare a corredo della stessa e per le procedure di aggiudicazione del’appalto….”, e dall’altra il disciplinare di gara dispone espressamente che, nel caso di associazione non ancora costituita, nella busta A deve essere contenuta la dichiarazione con la quale le imprese interessate indicano “a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, saro' conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di gruppo”.

Per cui in virtu' di detta clausola dal significato univoco la Commissione ha ammesso alla gara le costituende ATI che avevano presentato la dichiarazione di impegno nella busta A relativa alla documentazione amministrativa.

SISTEMA DI QUALITA' E ATTESTAZIONE SOA

TAR SICILIA CT SENTENZA 2008

Il possesso delle certificazioni del sistema di qualita', per le imprese in possesso della Classifica III^ e successive, deve necessariamente risultare dalle attestazioni SOA in corso di validita', non potendo considerarsi sufficiente la produzione di certificati emessi da societa' che si autodichiarano rispettose delle norme europee di certificazione di qualita'. Infatti l’attestazione SOA non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualita' rilasciata da un organismo a cio' competente, bensi' assolve ad un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento è stato rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, dotati, cioè, di precisa qualificazione (Cfr. Cons. Stato, IV, 21 febbraio 2005 n. 550; Tar Milano, Sezione III, 21 marzo 2006 n. 668; Tar Catania, Sezione Prima, 3 maggio 2007, n. 752).

Ne deriva che legittimamente è stata esclusa dalla gara l’ATI che ha prodotto una cauzione provvisoria dell’importo ridotto qualora dall’attestazione SOA prodotta sia dalla capogruppo, sia dall’associata si evince che le certificazioni di qualita' di entrambe sono scadute. A nulla giova aver allegato entrambe le certificazioni di qualita' in quanto la relativa certificazione deve risultare dall’attestazione SOA come espressamente prescritto dal 3° comma dell’art. 4 del D.P.R. 34/2000.

MANCATA AGGIUDICAZIONE - RISARCIMENTO DANNI - QUANTIFICAZIONE

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2008

In tema di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, considerato che alla procedura in esame partecipavano solo due concorrenti, si recepisce l’indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8244; Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6302) secondo cui in caso di annullamento dell’aggiudicazione di un appalto, il lucro cessante, ovverosia l’utile economico che sarebbe derivato dall’esecuzione dell’appalto, deve essere risarcito nella misura del 10% dell’importo dell’offerta (in applicazione analogica dell’art. 345 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e dell’art. 122 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, recepito dall’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per il caso di recesso della pubblica amministrazione) qualora l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi. Qualora tale dimostrazione non sia stata offerta, come nel caso in esame, è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori o di servizi o di forniture, cosi' vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilita', con la conseguenza che il risarcimento puo' essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa.

REVOCA SOA DOPO LA SCEDENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Il provvedimento con il quale l’Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici revoca l'attestazione SOA ottenuta in violazione dell'art. 17 d.P.R. n. 34 del 2000 è da intendersi tecnicamente di annullamento. In ragione dell'intervenuto annullamento dell'attestazione SOA, l'atto di aggiudicazione è da considerarsi ab origine illegittimo, poiche', in assenza di tale qualificazione, l'impresa non avrebbe potuto partecipare alla gara e, comunque, nel caso di presentazione dell'offerta ne sarebbe stata esclusa ( T.A.R. Lombardia M., sez. III, 01 dicembre 2005 , n. 2977).

Il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione posto in essere dalla Stazione Appaltante è quindi legittimo.

Ne' sulla gara puo' influire il successivo rilascio della attestazione. I requisiti per la partecipazione alle gare devono, infatti, essere posseduti al momento della presentazione della gara, ne' puo' valere una sanatoria successiva. Il possesso dei requisiti da parte delle imprese per partecipare alle gare di appalto ad evidenza pubblica deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 28 dicembre 2006 , n. 8182; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 02 marzo 2006 , n. 2545).

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'escussione della cauzione sia possibile, anzi rappresenti atto dovuto, ogni volta che, non risultando le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara confermate dal successivo riscontro della relativa documentazione, l'Amministrazione abbia provveduto, a norma della lex specialis, alla esclusione dell'impresa dalla procedura. In altre parole, la escussione della cauzione "deve essere disposta come effetto automatico di quella determinata infrazione e l'Amministrazione difetta di facolta' di scelta in merito" (Cons. Stato, Sez. V. 29 aprile 2003, n. 2190), senza possibilita' di diversificare l'ipotesi dell'assoluta mancanza del requisito da quella della sua difformita' da quanto dichiarato senza, cioè, che possa assumere rilievo il carattere psicologico della violazione (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 gennaio 2008 , n. 184)

Qualora l'annullamento dell'attestazione Soa, oppure il venire in evidenza di uno dei casi di applicazione dell'art. 75 comma 1 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, intervengano dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte va escluso il concorrente dalla gara, va escussa la relativa cauzione provvisoria e va segnalato il fatto all'Autorita' per le valutazioni di sua competenza (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 19 maggio 2003 , n. 802).

FORNITURE E SERVIZI - CAUZIONE PROVVISORIA DIMIDIATA

TAR EMILIA BO SENTENZA 2008

Correttamente si è esclusa l’applicabilita' dell’articolo 40 dlgs. 163/2006 (beneficio del dimezzamento della cauzione prevista per le imprese in possesso della certificazione di qualita') ai soli appalti di lavori pubblici e cio' tanto in considerazione del richiamo in parentesi agli articoli 47-49 della direttiva 2004/18/CE (che si riferiscono sia ai lavori, che a servizi e forniture), quanto in ragione della formulazione letterale del comma 7 che non circoscrive il beneficio in questione agli appalti di lavori e nel contempo richiama gli articoli 75 e 113, che sono applicabili ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.In proposito va infatti precisato che il mancato espresso richiamo nell’articolo 113 del beneficio del dimezzamento della cauzione non puo' essere inteso come volonta' di escluderlo per gli appalti di forniture e servizi.

L’articolo 113, invero, nell’ottica di armonizzazione propugnata dalla direttiva 18/2004, ha esteso la disciplina previgente in tema di appalti di lavori pubblici dettata dall’articolo 30, commi 2, 2 bis e 2 ter della legge 109 del 1994 anche agli appalti di forniture e servizi. Tale estensione costituisce una novita' indubbiamente rilevante atteso che per gli appalti di servizi e forniture, precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006, erano previsti obblighi meno restrittivi rispetto ai lavori. Orbene, a fronte di un tale aggravio di oneri - seppur in mancanza di una espressa previsione - irragionevole e inspiegabile sarebbe una interpretazione restrittiva della disposizione che non consentisse la riduzione del 50% anche agli aggiudicatari di appalti di servizi e forniture in possesso della certificazione di qualita'.

QUALIFICAZIONE NELLE ATI ORIZZONTALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

L’indicazione delle parti di servizio che saranno assunte da ciascuna delle imprese raggruppate deve essere espressa, ai sensi dell’art. 11, II comma, del D.lgs. n. 157/95, solo qualora il raggruppamento sia di tipo verticale (cioè con scorporo di singole parti, per le quali rispondono in solido solo l’impresa esecutrice e quella mandataria), e non pure nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, caratterizzato cioè da una distribuzione meramente quantitativa delle parti del servizio, nel quale tutte le imprese sono responsabili dell’intero in solido (Cons. Stato, V, n. 2208/2002; VI, n. 2010/2006).

Di conseguenza, l’indicazione delle parti del servizio eseguite dalle singole imprese non era richiesta dal bando di gara e la sua omissione non poteva essere sanzionata con l’esclusione dell’ATI, come invece fatto dalla Commissione di gara.

ERRORE NEL CERTIFICATO DEI LAVORI ESEGUITI - ATTESTAZIONE SOA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Sulla base della disciplina vigente all’epoca dei fatti, all’Autorita' spetta, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 34.2000, un potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, anche al fine di controllare che le SOA rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 4, e nel titolo III del citato d.P.R.. Tra i requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione, l’art. 17, comma 1, lett. m), del d.P.R. n. 34.2000 prevede l’inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Nel caso di specie, la societa' appellante non ha fornito alcuna falsa dichiarazione circa il possesso dei requisiti e, in presenza di certificati disconosciuti dalle stazioni appaltanti, si doveva tenere conto che si trattava di certificati irrilevanti per il rilascio dell’attestazione, che non vi era quindi alcun interesse alla falsificazione da parte dell’impresa, che la stessa Autorita' non ha sostenuto l’imputabilita' del falso in capo all’appellante, che dalla documentazione prodotta da quest’ultima è emerso che i lavori oggetto delle certificazioni sono stati regolarmente eseguiti. L’unica sostanziale difformita' è emersa in relazione alla categoria OS3 per un errore materiale nel certificato rilasciato dal Comune di Caravaggio in alcun modo imputabile all’impresa (inserimento della cat. OS3 in luogo dell’OG6).

In presenza di tali elementi l’Autorita', in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici, avrebbe dovuto valutare se le difformita' riscontrate erano idonee ad influire sui presupposti richiesti per la qualificazione. In conclusione, non si tratta di ammettere che le certificazioni possano essere sostituite da notizie fornite dalle imprese, ma di escludere l’automatica revoca dell’attestazione in quei casi in cui i certificati contestati non sono rilevanti al fine del rilascio dell’attestazione e non vi è alcun addebito da muovere all’impresa.

ENTE CERTIFICATORE ED ORGANISMO DI ATTESTAZIONE (Riformata)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Il semplice principio di indipendenza delle SOA, genericamente sancito prima dall’art. 7 del DPR n. 34/2000 ed ora recepito negli stessi termini dall’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, non appare sufficiente a giustificare l’impossibilità di esercizio congiunto, da parte di uno stesso Organismo, di attività di attestazione e certificazione, dato che tale stesso principio appartiene alla formulazione originaria del quadro normativo in materia. E se esso, dunque, fino al 2002, si è pienamente conciliato con detta possibilità di esercizio congiunto, non vi sono ragioni per ritenere che esso ora costituisca ostacolo alla perdurante vigenza dell’art. 13 del DPR n. 34/2000, il quale ammette espressamente deroga, pur in presenza di tale principio, “alla denominazione sociale e alla unicità dell’oggetto sociale”.

Sostanzialmente, dunque, e stante il disposto del sopra citato art. 13, è da ritenersi espulso dal nostro ordinamento proprio il divieto (cui nessuna disposizione fa invero più cenno), per uno stesso soggetto, di svolgere sia compiti di certificazione che quelli di attestazione nei confronti di una medesima impresa.

Le verifiche effettuate dall’ente di certificazione hanno natura formale e funzionale (il rispetto delle norme relative al sistema qualità). L’organismo di certificazione non verifica cosa è stato fatto dall’impresa, ma come. Le verifiche effettuate dalla SOA vertono invece su fatti o elementi aziendali concreti (le condanne di un legale rappresentante, l’esecuzione di determinati lavori, la cifra d’affari maturata). Rilevano quindi, nell’attestazione SOA, atti documentali già esistenti e formati a fini diversi rispetto alla qualificazione (bilanci, certificati lavori, ecc), che sono valutati per il loro contenuto informativo, mentre ha carattere eventuale l’ispezione diretta in impresa o in cantiere. Inoltre, la verifica effettuata dalla SOA sulla certificazione del sistema di qualità è del tutto vincolata al riscontro dell’esistenza, nei soggetti qualificati, della certificazione stessa (cfr. art. 40 comma 3 lett. a del D.Lgs. n. 163/06), non potendosi riconoscere in tale sede agli organismi di attestazione alcuna forma di possibile discrezionale rivalutazione del contenuto dei certificati stessi.

La SOA in definitiva non ha altro compito che quello di acquisire il certificato di qualità e verificarne formalmente i requisiti di validità. D’altra parte l’organismo di certificazione è accreditato e controllato da parte del SINCERT, ente neutro, indipendente e legalmente riconosciuto dallo Stato Italiano, sicchè la SOA deve limitarsi a verificare l’”an” del certificato di qualità, senza entrare nel merito dello stesso, potendo comunque il controllo realizzarsi attraverso le banche dati gestite e rese pubbliche da SINCERT. Proprio in conseguenza di tali connotazioni dell’attestazione SOA e della certificazione della qualità, la possibilità che in uno stesso organismo possano cumularsi compiti di certificazione e attestazione anche relativamente alla medesima impresa, non appare contraria alla ratio legis posta alla base del principio di indipendenza degli organismi SOA, né a quello della necessaria assenza, in capo agli stessi, di interessi commerciali e finanziari che possano comprometterne la neutralità e l’imparzialità.

Nella fattispecie in esame, l’Organismo di attestazione è una società di qualificazione SOA ad attività esclusiva, in ossequio all’art. 7 del DPR n. 34/2000. Si avvale poi di una struttura formalmente e sostanzialmente autonoma rispetto a quella del proprio azionista, disponendo di sede, risorse strutturali e di personale autonome, mentre non risulta che l’Autorità di vigilanza, al di là del mero fatto della contestata partecipazione azionaria, abbia mai rilevato, nella sua attività di controllo, elementi e comportamenti non imparziali o discriminatori in concreto idonei a ledere il principio d’indipendenza della SOA stessa.

RETTIFICA BANDO - RIAPERTURA TERMINI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Qualora il bando originario per la partecipazione ad una gara viene rettificato, apportando modificazioni ai termini di pagamento delle prestazioni rese dall’appaltatore e modificazione delle caratteristiche specifiche di alcuni prodotti oggetto della fornitura, sussiste l’obbligo per la amministrazione di concedere nuovamente ai concorrenti il termine intero per la presentazione dell’offerta, tali modifiche infatti assumono un’indubbia rilevanza sostanziale nella formulazione dell’offerta.

INFORMATIVA ANTIMAFIA NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

L’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 252.1998, prevede che “le pubbliche amministrazioni, enti pubblici e altri soggetti di cui all’articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti…, il cui valore sia ….b) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati”.

Secondo il primo giudice, questa previsione, anche se letta unitamente a quella di cui all’art. 1, lett. e) del D.P.R. n. 252.1998, conferma che, diversamente da quanto sostenuto dalla Amministrazione dell’Interno, le informative antimafia devono essere richieste solo per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, mentre per gli appalti sotto soglia di importo non superiore ai 300 milioni non è prevista la produzione del “certificato camerale antimafia”, che è invece necessario per gli appalti di valore al di sopra di detta cifra di 300 milioni sino alla soglia comunitaria. Nella argomentazione del primo giudice è centrale il rilievo che il menzionato articolo 10 del D.P.R. n. 252.1998 sia una norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva, e che il “sistema” (art. 4 del D. Lgs. n. 490.1994; artt. 1 e 10 del D.P.R. n. 252.1998) non consente di individuare una norma che legittimi la stazione appaltante a richiedere l’informativa antimafia (con efficacia interdittiva), al di là dei casi in cui tale richiesta è obbligatoria, vale a dire nelle ipotesi di gare di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria.

La statuizione del TAR non convince, perché essa muove dall’erroneo presupposto che nella specie sia stata operata una interpretazione “analogica o estensiva” del disposto di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252.1998, quasi che la stazione appaltante abbia variato l’ambito di efficacia della informativa acquisita, quale determinato dal menzionato art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 252.1998.

La scelta della stazione appaltante di avvalersi della possibilità di richiedere l’informativa, non pare preclusa dal disposto di cui al citato art. 10 D.P.R. n. 252.1998, che non pone un divieto assoluto di richiedere informazioni, ma viceversa impone l’obbligo assoluto di “acquisire le informazioni” qualora l’importo della gara di appalto superi la soglia comunitaria. Vi è un salto logico nell’interpretazione che di questo art. 10 D.P.R. n. 252.1998 ha dato il primo giudice: si inferisce un divieto assoluto di acquisizione di informazioni, da un obbligo assoluto di richiedere tali informazioni in determinate situazioni.

L’indicazione espressa che per gli appalti di importo inferiore a 300 milioni non sia richiesta “la documentazione di cui al comma 1”, e quella di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), che viceversa impone l’obbligo di richiedere le informazioni per gli appalti sopra soglia, confermano che sono solo due i valori esplicitamente previsti che la stazione appaltante deve tenere presente in modo assoluto, vuoi per non richiedere la documentazione, vuoi per richiederla. Al di là di questi due valori (da 300 milioni alla soglia comunitaria), la normativa non dà alcuna specifica indicazione (se debba valere il solo certificato camerale antimafia ovvero se sia ammessa, in aggiunta a questo, la possibilità di richiedere informazioni), per cui, in questa zona grigia, non pare che possa escludersi l’esercizio della discrezionalità della stazione appaltante, nel senso che la stessa è legittimata a richiedere le informazioni antimafia, e che, una volta formulata la richiesta, il Prefetto sia tenuto dare un seguito a tale richiesta.

In questo senso, va riformata la sentenza impugnata che ha pronunciato l’annullamento degli atti emessi dalla stazione appaltante, con i quali è stato disposto di richiedere le suddette informazioni antimafia, dovendosi riconoscere, in capo alla stessa, la possibilità di acquisire tali informazioni, il che esonera il Collegio dall’esame della questione (peraltro inutile) posta dalla Amministrazione dell’Interno sulla esatta qualificazione dell’atto impugnato (la nota sarebbe di mera comunicazione di precedente informazione interdittiva, priva di efficacia provvedimentale).

DURC - VERIFICA DELLA REGOLARITA' E GIURISDIZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

A seguito dell’entrata un vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dall’art.2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall’art. 3, comma 8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali.

La stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato ad altre amministrazioni).

Conseguenza di quanto testè evidenziato è inoltre che il procedimento di rilascio della certificazione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara (si è già del resto sottolineato che la stessa certificazione è richiesta anche per i lavori privati, ove non si fa certo riferimento a procedimenti di gara) ed è sottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione è peraltro competente a conoscere il giudice ordinario.

ATI - QUOTA DI ESECUZIONE

TAR SICILIA PA SENTENZA 2007

Ritiene il Collegio che l’indicazione, già al momento dell’offerta, della quota dei lavori che verrà svolta da ciascuno dei partecipanti all’ATI prescinde dalla sua espressa richiesta nel bando, in quanto è necessaria al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica del possesso delle qualificazioni necessarie allo svolgimento della relativa quota dei lavori (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 19 luglio 2005 , n. 1250).

Nè può essere condivisa l’impostazione secondo la quale entrambe le partecipanti all’ATI sarebbero singolarmente in possesso della qualificazione sufficiente allo svolgimento dell’intero appalto, rendendo in tal modo priva di alcun rilievo la preventiva indicazione della quota di lavori assegnata a ciascuna ditta.

Invero secondo tale impostazione difensiva la qualificazione necessaria per partecipare alla gara andrebbe verificata previo lo scorporo della parte di lavori che è possibile subappaltare, mentre, in forza dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999, è necessario il possesso della qualificazione per l’intero importo dei lavori, compresi quelli oggetto di subappalto o scorporo (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 12 febbraio 2007 n. 525).

Perciò devono essere esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in ATI, che non hanno preventivamente indicato la quota di lavori di spettanza a ciascun partecipante al raggruppamento.

CONTRASTO TRA BANDO E DISCIPLINARE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Il Collegio ha affrontato il problema relativo al contrasto tra le prescrizioni del bando e quelle del disciplinare di gara. In particolare tale contrasto, nel caso di specie, sussisteva su due aspetti: efficacia della cauzione definitiva (nel bando si prevedeva una durata di due anni dalla stipula del contratto mentre nel disciplinare era previsto che la garanzia dovesse essere valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo) e tipologia di cauzione provvisoria (nel bando era presente una clausola, evidentemente viziata da errore materiale, che prevedeva soltanto il versamento in contanti, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 358/1993 mentre il disciplinare, oltre alle predette tipologie, prevedeva anche, come peraltro previsto dalla vigente normativa, una polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione). In presenza di tali contrasti, secondo il Collegio, la commissione di gara non può procedere alla esclusione del concorrente (sulla base della più restrittiva clausola del bando di gara per di più affetta, nel caso di specie, da un errore materiale) ma attuare il principio secondo il quale in tale circostanza la prescrizione del bando va interpretata nel senso più favorevole alla partecipazione del concorrente.

IMMODIFICABILITA' SOGGETTIVA CONCORRENTI

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2007

Il più recente orientamento giurisprudenziale individua nel momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara il momento in cui diventa assoluto il principio della immodificabilità soggettiva del concorrente, con la conseguenza che è ben possibile un mutamento nella composizione del raggruppamento tra la fase della prequalificazione e quella della domanda, purché – come è ovvio – permangano i requisiti di partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2002, nr. 6619; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 31 gennaio 2005, nr. 569). Nel caso in esame, l’a.t.i. poi risultata aggiudicataria aveva subito un’illegittima modificazione soggettiva, atteso che al momento della formulazione dell’offerta era stato formalizzato il recesso di una delle ditte, che aveva invece fatto parte del raggruppamento in fase di prequalificazione.

Si lamenta anche il fatto che la certificazione SOA prodotta dalla controinteressata, mandante dell’a.t.i. aggiudicataria, era scaduta in corso di gara. Al riguardo, deve ritenersi sufficiente che l’attestazione SOA sia valida al momento della sua produzione in una alla domanda di partecipazione alla gara, non potendo evidentemente imputarsi al concorrente l’eventuale protrarsi delle operazioni di gara che ne faccia scadere la validità; semmai, la mancanza di valida certificazione può essere preclusiva alla successiva stipula del contratto, ma per un verso in questo caso trattasi di vicenda successiva inidonea a inficiare ex post la procedura di aggiudicazione, e in ogni caso nella specie risulta documentato che la contriinteressata ha provveduto a munirsi di nuova certificazione prima della stipula (cfr. allegato 20 alla memoria dell’Amministrazione del 9 gennaio 2007).

ATTESTAZIONE SOA E REQUISITI TECNICI/FINANZIARI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

L’art. 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 prevede che quanto attestato dalla S.O.A. è necessario e sufficiente a certificare la capacità economico-finanziaria; ma per quanto concerne gli altri requisiti di cui all’art. 17 dello stesso decreto, compete alla Stazione appaltante la verifica, in concreto, della sussistenza degli stessi, e ciò indipendentemente dall’attestazione S.O.A., che vale solo ai detti fini (cfr. comma 3: “... l’attestazione di qualifica rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”).

In altri termini, il disposto normativo non ha inteso sottrarre alla Stazione appaltante la concreta verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, spettando ad essa ogni apprezzamento in merito alla rilevanza dei fatti riscontrati.

APPALTI INFERIORI A 150.000 EURO - SUBAPPALTO

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2007

Per gli appalti di importo inferiore 150.000,00 euro, il possesso di adeguata capacità tecnica in capo all’impresa, abilita la stessa ad eseguire la totalità dei lavori, ferma restando la possibilità di subappalto nei limiti di cui all’art. 18, comma 3, della L. n. 55.1990 (30%).

CONSORZIO STABILE VIETATO NEGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2007

Ai consorzi nel settore dei servizi e forniture non può che applicarsi l’articolo 35, per effetto dell’espresso richiamo del comma 1 dell’articolo 36.

Tale articolo, riproducendo l’articolo 11 della legge 109/94 prevede che i requisiti di idoneità tecnica l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Quindi, alla luce dell’articolo 35, solo i requisiti delle attrezzature e dell’organico medio sono dimostrabili tramite le consorziate”.

CONTRATTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

L’art. 14 commi 3 e 4 , D.Lgs. n. 163/2006 disciplina i contratti pubblici misti aventi per oggetto lavori e servizi. Secondo il comma 3 dell’art. 14, cit., l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori …. “se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto”. Sia pure proseguendo nell’applicare il criterio aritmetico alla prevalenza del rilievo economico dei lavori nelle attività oggetto della gara, il Codice dei contratti ha tuttavia recepito il criterio “sostanzialistico” della prestazione, proprio del diritto comunitario, che ha poi integrato nel successivo comma 4 dell’art. 14, con i principi - di rilievo comunitario - della tutela della concorrenza e della non discriminazione sull’affidamento dei contratti misti. A ben vedere, la disposizione ivi contenuta, disponendo che … “l'affidamento di un contratto misto … non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza”, finisce per ribaltare il criterio aritmetico della prevalenza del rilievo economico dei lavori nell’individuazione dell’oggetto del contratto, affermato nel primo inciso del comma precedente. La prevalenza, sul maggiore importo dei lavori rispetto ai servizi, della funzione obiettiva del contratto in relazione alle finalità dell’amministrazione che ha indetto la gara, comporta inevitabilmente la svalutazione della rilevanza economica delle prestazioni la cui rigidità, nell’individuazione dell’affidatario, recede nei confronti della considerazione dell’attività che egli è chiamato a svolgere e della sua idoneità ad adempiere agli obblighi convenzionalmente assunti.

QUALIFICAZIONE DI ATI

TAR SICILIA PA SENTENZA 2007

Il raggruppamento è normativamente concepito come lo strumento giuridico-imprenditoriale attraverso con cui talune imprese, possibilmente non qualificate per l’intero importo dei lavori, riescono a raggiungere la soglia di qualificazione richiesta sfruttando la sommatoria dei requisiti singolarmente posseduti: ove l’importo dei lavori si collochi all’interno del “segmento” relativo alla classifica richiesta, è sufficiente che la sommatoria delle classifiche possedute dalle imprese riunite raggiunga detto importo e non anche il livello massimo della classifica come contemplata nel D.P.R. n. 34/2000.

QUINTO IN PIU' E ATI ORIZZONTALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

ATI orizzontale e incremento del quinto in più della partecipanti all’associazione.

L’art. 95 comma 2 del D.R.P. n. 554 del 1999 e dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, dalla cui coordinata lettura consegue, necessariamente, l’utilizzabilità, da parte di ciascuna ditta (con riferimento alla classifica IV richiesta dal bando nella categoria prevelente “lavori edili” OG1), della certificazione, per la categoria, per la classifica III, che dà titolo a partecipare alle gare ed eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (con riferimento a ciascuna delle imprese riunite o consorziata, allorché, come nella specie, ciascuna di esse sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara) e consente il cumulo del requisito in questione, purché siano rispettati le percentuali e gli equilibri fissati dall’art. 95, comma 2 del D.P.R. n. 554 del 1990. Non vi è alcun dubbio, infatti che il possesso di una classifica per un importo € 1.239.495,60 (ottenuto con l’incremento del 20% di € 1.032.913), di per sé interno alla classifica IV, da parte di ciascuna delle ditte costituenti la ATI, dà titolo a qust’ultima di qualificarsi per un importo di € 2.478.991,20 (pari al doppio di € 1.239.495,60), superiore all’importo della categoria prevalente ( € 1.856.386,42), e, a sua volta ricompresso nei valori della classifica IV.

QUALIFICAZIONE ATI

TAR BASILICATA PZ SENTENZA 2006

La verifica sul possesso del requisito di qualità deve essere fatta solo quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere integri una classifica di qualificazione per la quale il possesso della qualità sia già divenuto obbligatorio.

Appare dunque illegittimo precludere la partecipazione alle gare a raggruppamenti orizzontali comprendenti imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso del requisito della qualità) che intendano assumere lavori per importi corrispondenti alla propria classifica.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 23/06/2017 - PERDITA QUALIFICAZIONE SOA NEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Buongiorno, vorrei sapere se, in caso di gara d'appalto vinta nel 2012 qualificandosi con attestazione SOA categoria OG11, II classifica, poi non rinnovata causa mancanza dei requisiti, a seguito della scadenza nel 2013, è legittima la prosecuzione dei lavori pur in assenza di Soa posseduta comunque al momento della partecipazione alla procedura?


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 10/04/2014 - CAUZIONE DEFINITIVA

Questa stazione appaltante ha provveduto ad indire una gara per il servizio di manutenzione delle aree verdi, a base di gara è stato posto l’importo di € 74.800,00 oltre i.v.a e per l’aggiudicazione è stato individuato il criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante ribasso. Nella lettera invito è stato specificato che l’importo da sottoporre a ribasso era pari ad € 12.898,00 (importo del servizio 74.800,00 al netto degli oneri della sicurezza determinati in € 1.800,00 e del costo della mano d’opera determinato in € 60.102,00). La ditta che è risultata aggiudicataria ha formulato un ribasso del 58,79% e pertanto l’importo di affidamento è stato come di seguito determinato: importo servizio € 74.800,00 oneri non soggetti a ribasso oneri sicurezza € 1.800,00 costo mano d'opera € 60.102,00 importo soggetto a ribasso € 12.898,00 ribasso -58,79% -€ 7.582,73 -€ 7.582,73 importo netto € 67.217,27 i.v.a 22% € 14.787,80 importo complessivo triennio € 82.005,06 Questo ufficio ha provveduto a richiedere la cauzione definitiva quantificandola, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 nel 97,58% (20,00+38,79*2) dell’importo netto di € 67.217,27. Si chiede conferma della metodologia usata per la determinazione della cauzione provvisoria.


QUESITO del 06/10/2011 - QUALIFICAZIONE

A seguito delle nuove disposizioni, il certificato di esecuzione lavori viene redatto in forma digitale sul sito dell'AVCP. Si chiede di chiarire quanto indicato all'art.40 c.3 lett.b del D.Lgs 163/06, ove viene precisato che "gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalla S.A." La precedente frase lascia intendere che la SA deba inviare il certificato all'Osservatorio. Non è dunque sufficiente la compilazione on-line? Se no, occorre inviare il certificato in forma cartacea all'Osservatorio Centrale?


QUESITO del 15/09/2009 - RIDUZIONE CAUZIONE - ISO

Cortesemente chiedesi a Codesto Spettabile Servizio chiarimenti in ordine all’applicazione della riduzione (art. 40, c. 7 del D.Lgd. 163/’06) del 50% della polizza fidejussoria e della cauzione definitiva per i lavori appartenenti alla III classifica, stante il termine del periodo transitorio indicato all’allegato B del d.P.R. 34/2000 (obbligo della certificazione). Conseguentemente si chiede se tale riduzione sia – ora – solo da applicarsi per i lavori (…servizi e forniture) appartenenti alla I e II classifica per i quali sussiste la facoltatività della certificazione.


QUESITO del 08/06/2009 - QUALIFICAZIONE - SOA

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI T., 2° STRALCIO, 1^ FASE FUNZIONALE – LOTTO 2 DENOMINATO CORPO L1 (CIG xxxxx) e LOTTO 3 DENOMINATO CORPO T1 (CIG xxxxx); Considerato che:L’impresa Costr. edili M. s.r.l. di ... è risultata aggiudicataria provvisoria nelle gare a procedura negoziata per i 2 lavori di cui sopra. Da un controllo della documentazione è risultato che il certificato di conformità UNI EN ISO 9001:2000 riportava una data di scadenza – 03.05.09 – anteriore al termine fissato per la consegna delle offerte (04/05/09), nonché alla data dell’apertura delle due gare (05/05/09). Nella memoria difensiva della Ditta aggiudicataria si sostiene che si è trattato di un mero errore materiale della Soc.di Attestazione, la quale nel certificato rilasciato alla Ditta suddetta avrebbe riportato l’indicazione del 3 maggio anziché 5 maggio; quanto esposto sarebbe suffragato dal fatto che la data di inizio di validità del certificato è il 05/05/06 con durata triennale e che – viene segnalata la giurisprudenza della Cass. Civ del 2000 - con riferimento ai termini annuali si computa il termine ex nominatione dierum con scadenza allo spirare dell’ultimo giorno, mese, anno in cui si è verificato il fatto iniziale. La memoria succitata contiene inoltre la stessa dichiarazione della Soc.di Attestazione in cui viene riconosciuto l’errore della data di scadenza apposta sul ceritificato rilasciato alla Ditta aggiudicataria e viene precisato che: “la scadenza del certificato corretta è quella posta a tre anni dalla data di inizio validità del 05/05/06 indicata sullo stesso documento”.Considerato inoltre che l’Amm.ne sta procedendo a richiedere all’Org.di Attestazione l’originale della certificazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in riferimento a quanto suesposto; si chiede Vs. parere ai fini dell’accoglimento delle controdeduzioni della Ditta aggiudicataria provvisoria fondate sull’errore materiale o del rigetto delle medesime.


QUESITO del 17/04/2009 - QUALIFICAZIONE

Appalto aperto per “chiusura definitiva e recupero ambientale della ex discarica RR.SS.UU. denominata La B.” Importo lavori € 913.552,64 cat. Prev OG13. Partecipa alla gara un consorzio stabile composto da 35 imprese. Il consorzio presenta una sua SOA con importi adeguati alla gara; inoltre presenta una certificazione ISO 9001 intestata ad una delle imprese consorziate, riportata anche sulla SOA del Consorzio per lavori di “ristrutturazione e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela (EA28)”. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% tenendo conto della validità della certificazione ISO 9001 Si chiede: 1 – Si può ritenere valida per un consorzio stabile una certificazione ISO 9001 intestata ad una ditta consorziata (non quella indicata come esecutrice). 2 – Si può ritenere valida una certificazione ISO 9000 se la categoria indicata nel certificato è completamente diversa da quella dei lavori oggetto della gara.


QUESITO del 21/11/2008 - DOCUMENTAZIONE

Abbiamo problemi di spazio in archivio. Si chiede cortesemente per quanto riguarda le procedure di gara (lavori, forniture, servizi)il tempo di conservazione degli atti?


QUESITO del 30/10/2007 - ISO - CAUZIONE PROVVISORIA

può una ditta in possesso della certificazione uni en iso 9001, usufruire della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria, prevista all'art. 40 c. 7 (modificato dal d.lgs. 113/07), ove invece si parla di certificazione uni en iso 9000 ?


QUESITO del 10/09/2007 - ISO

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con propria deliberazione n. 331 del 20/11/2002 ha stabilito quali sono gli Organismi abilitati all'accreditamento dei soggetti che a livello Europeo possono rilasciare le certificazioni previste dall'art. 4 del DPR 34/2000. Vorrei sapere se a tutt'oggi è ancora valida la suddetta delibera o se con altri atti sono stati accertati nuovi Organismi abilitati all'accreditamento dei soggetti che possono rilasciare le certificazioni previste per legge.


QUESITO del 22/01/2007 - ELENCHI FORNITORI

L'Università di ... ha intenzione di allargare il proprio albo fornitori per beni e servizi (già attivo) anche alle imprese esecutrici di lavori in economia e a trattativa privata, in quanto il divieto posto dall'art. 8.8 L. 109/94 sembra ora essere stato superato dal disposto dell'art. 45 D.Lgs. 163/2006. Si vorrebbe pertanto sapere se si condivide l'orientamento sulla liceità di tale intenzione.