Art. 201. Qualificazione

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina gli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento.

2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, il regolamento disciplina:

a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 198;

b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;

c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate;

d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli definiti dal regolamento di cui all'articolo 5, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.

4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, é sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo
Condividi questo contenuto:

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 12/04/2007 - BENI CULTURALI - LAVORI IN ECONOMIA

Le nuove norme in materia di lavori su beni culturali introdotte dal D. Lgs. 163/2006, ed in particolare l’art. 204 c.4 lettera a), riguardante l’istituto dei lavori in economia da realizzarsi in amministrazione diretta, non introducono novità di rilievo rispetto alla previgente normativa (art. 7 c.3 del D.Lgs. 30/2004). Per questo sistema di esecuzione la norma non impone l’obbligo di qualificazione richiesta dall’art. 201 (in passato art. 5 del D. Lgs. 30/2004) per gli operatori economici affidatari di appalti da parte delle Stazione Appaltanti. Occorre però ricordare che è possibile ricorrere a questo eccezionale sistema di esecuzione in amministrazione diretta solo se sussistono i casi tassativamente indicati dall'art. 204 c. 4 del predetto Codice dei Contratti (interventi elencati dall’art. 125, particolari tipologie da individuarsi con apposito decreto ad oggi non ancora emanato, somma urgenza) ed a condizione che il valore di tali lavori non superi l’importo di 300.000 euro. Nel caso in cui ricorrano tali presupposti, i lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del personale dell’amministrazione aggiudicatrice (come in passato peraltro previsto dall’art. 7 comma 3 del D. Lgs. 30/2004) fermo restando che resta in capo al responsabile di procedimento assicurarsi l’esecuzione tramite personale qualificato, curare l’acquisizione del materiale necessario, disporne l’impiego e assumendosi conseguentemente le incombenze proprie dell’imprenditore.