Art. 200. Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. é fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.

2. Fermo il rispetto dell'articolo 29, é consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 198, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.

3. La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare l'offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1 e 2, necessari per l'esecuzione dell'intervento.

4. Nei casi di procedura negoziata senza previo bando ai sensi dell'articolo 57, la stazione appaltante é tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di qualificazione dal presente capo
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Giurisprudenza e Prassi

INTERPRETAZIONE CLAUSOLE DEL BANDO - DICHIARAZIONI

AVCP DELIBERAZIONE 2007

L’aver presentato le dichiarazioni di cui agli allegati del bando di gara, uguali nei contenuti ivi riportati, ma difformi per quanto attiene alla compilazione a mano del format predisposto dall’Amministrazione, si precisa che la giurisprudenza amministrativa è conformemente orientata nel senso che le prescrizioni di gara devono essere interpretate secondo ragionevolezza e nel rispetto della più ampia partecipazione delle imprese, purché non venga leso il principio della par condicio. Non sussiste violazione di detto principio nel caso in cui il concorrente, anziché compilare a mano uno schema predisposto dalla S.A. presenti una dichiarazione che riporti chiaramente e puntualmente il medesimo contenuto del format predisposto dall’amministrazione.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ATI F. s.r.l./I.R.E. s.r.l./S.T.I.A. s.r.l. – lavori di ristrutturazione del Palazzo Vespignani da destinare a Museo Archeologico. S.A: Comune di C.