Art. 202. Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. La stazione appaltante, per interventi di particolare complessità o specificità, per i lavori indicati all'articolo 198, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica é obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.

2. La scheda tecnica di cui al comma 1 é redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.

3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti.

7. Per i lavori indicati all'articolo 198, il responsabile del procedimento valuta, alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento, l'entità dei rischi connessi alla progettazione e all'esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attività di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi
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