Parere tratto da fonti ufficiali

Calcolo del valore stimato dell'appalto (art. 35 d.lgs. 50/2016) per servizi di somministrazione di personale
QUESITO del 29/09/2022

L'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 definisce le modalità di calcolo del valore stimato dell'appalto.
Negli appalti di somministrazione di personale di cui al capo IV del d.lgs. 81/2015 la stazione appaltante versa all'agenzia di somministrazione due importi:
a) il costo contrattuale del personale somministrato, NON SOGGETTO AD IVA;
b) il compenso per l'agenzia di somministrazione (una percentuale sul costo di cui alla lettera a), SOGGETTO AD IVA
Il predetto articolo 35, al comma 14, stabilisce particolari modalità di calcolo del valore stimato dell'appalto per alcuni appalti di servizi (es. servizi assicurativi e bancari).
Nulla viene disposto per la somministrazione di lavoro.
Siccome la parte sub a) (costo contrattuale del personale somministrato) è per l'agenzia di somministrazione un "costo" non comprimibile in quanto fisso che deve essere trasferito tal quale al lavoratore e agli enti previdenziali, riteniamo che il valore stimato dell'appalto debba essere calcolato solamente sulla voce b) con il quale l'agenzia di somministrazione deve fare fronte a tutti i costi di sua competenza (costi di ricerca del personale, costi della formazione, costi generali e amministrativi, ecc.) e nel quale ricavare il proprio utile d'impresa.
Questo similmente a quanto avviene per i servizi finanziari (es. mutuo) per i quali vengono considerati ai fini del valore stimato dell'appalto "gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi" e non certo l'importo del prestito da restituire.
Chiediamo conferma della nostra interpretazione, oppure se nel valore dell'appalto debba essere compreso anche il valore degli stipendi ed oneri previdenziali del personale somministrato.
Cordiali saluti.

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