Parere tratto da fonti ufficiali

Suddivisione di un appalto in lotti
QUESITO del 13/12/2022

In riferimento al quesito in oggetto, si articola la presente istanza di parere come di seguito indicata:

posta in via di premessa la disciplina di cui all´art. 35 del d.lgs 50/2016 in tema di divieto di artificioso frazionamento degli appalti quale principio cardine a tutela della concorrenza, si chiede un parere in merito al corretto agire amministrativo per la determinazione del valore stimato degli acquisti di derrate alimentari, in particolare cosa si intenda per fornitura omogena (sul cui concetto si rinvia a quanto sotto) il cui valore stimato totale annuo debba essere preso a riferimento per la corretta determinazione e scelta della procedura di affidamento a prescindere dalla successiva scelta di suddividere in lotti qualitativi o quantitativi da appaltare separatamente o quali lotti autonomi di un’ unica gara.
Nello specifico si chiede di evidenziare apposito riscontro con riguardo al caso in cui una stazione appaltante presenti un fabbisogno annuo di derrate alimentari superiore alla soglia comunitaria, ma le cui diverse tipologie di prodotti alimentari (es. frutta, verdura, carne, prodotto ittici, latticini, ecc…) risultino singolarmente di importo inferiore all´anzidetta soglia. In tal caso si chiede se la stazione appaltante dovrà optare per singole e distinte procedure autonome relative alle singole tipologie di prodotti alimentari in base alla procedura di gara europea, con la sola eccezione dei lotti singolarmente inferiori a 80.000 euro e complessivamente fino al 20% dell’importo stimato totale di derrate, ovvero potrà prendere a riferimento i singoli importi delle diverse tipologie di prodotti alimentari procedendo con affidamenti autonomi mediante procedure sotto soglia comunitaria.

Al fine di contribuire ad una disamina piú completa dei quesiti sopra esposti, pare opportuna una menzione al concetto di omogeneità o eterogeneità delle prestazioni e come questo possa essere definito alla luce di parametri quali i CPV di riferimento indicati dal Vocabolario comune degli appalti e le differenti realtá merceologiche del mercato di riferimento.
In altri termini al fine di stabilire se un progetto per un servizio o di forniture si presenti come omogeneo o eterogeneo, si chiede se appare corretta la prassi di tener conto sia dei CPV (utilizzando le prime due cifre del codice) sia della realtà del mercato di riferimento.

In talune ipotesi le prime due cifre del CPV potrebbero non corrispondere alla normale gamma di prodotti offerti sul mercato da parte degli operatori economici dello specifico settore di interesse e quindi, in tali casi, dovrà essere svolta un’attenta analisi delle caratteristiche del mercato di riferimento proprio per ricostruire la realtà di quel singolo settore e quindi comprendere a che livello stimare complessivamente il fabbisogno annuale di derrate alimentari.
Il criterio pertinente per individuare il concetto di omogeneità ai fini della verifica del livello su cui calcolare la stima ai fini della corretta determinazione della procedura di gara è, dunque, la probabilità che tutti i servizi/forniture in questione siano offerti dallo stesso operatore.
In ragione delle menzionate considerazioni dovrebbe esservi “omogeneità” qualora da un’analisi di mercato risulti che gli operatori economici sono soliti offrire determinate forniture come facenti parte di un unico “pacchetto”.
La stazione appaltante sará quindi chiamata a verificare se determinati prodotti sono soliti essere offerti da differenti OE anche se appartenenti alle medesime due cifre dei CPV; per poi poter svolgere procedure di gara secondo le regole stabilite per l’importo della tipologia di fornitura omogenea.
La stazione appaltante potrà comunque all’interno della progetto di fornitura omogenea suddividere nuovamente in lotti quantitativi e qualitativi, nel rispetto della regola 80/20 (singolo lotto inferiore a 80.000 euro e non oltre il 20% del valore dell´appalto) di cui all’art 35 del Codice.

Ció premesso ed analizzando la tabella dei codici CPV si può verificare che la maggioranza dei generi alimentari si trova sotto i codici 03 e 15. Questi codici però contengono molti altri prodotti non alimentari, come pure prevedono prodotti che si ripetono tra i due gruppi.
La suddivisione sulla base delle prime due cifre del codice non appare quindi, nel caso concreto, sufficiente alla determinazione di “fornitura omogena”, necessitando di estendere l´analisi anche alle caratteristiche del mercato di riferimento per ricostruire la realtà del singolo settore e, quindi, il concetto di omogeneitá o meno.

Alle luce di quanto considerato, si chiede se sia corretta tale ultima interpretazione, con la conseguenza che in caso di fabbisogno annuo di derrate alimentari complessivamente superiore alla soglia comunitaria , ma comprendente forniture omogenee diverse tutte singolarmente sotto soglia UE, queste potrebbero essere oggetto di procedure di gara separate mediante le procedure semplificate sotto soglia.

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