Parere tratto da fonti ufficiali

Nuova disciplina subappalto a decorrere dal 1° novembre 2021
QUESITO del 09/11/2021

Con la presente, si richiede se debba ritenersi corretta l’interpretazione del nuovo art. 105 in vigore a decorrere dal 1° novembre 2021, secondo cui:
a) si applica alle procedure i cui bandi siano pubblicati dopo il 1° novembre ovvero, i cui inviti o richieste di preventivi siano inviati dopo la medesima data;
b) le ipotesi di divieto di subappalto si suddividono in vincolate (art 105, c. 1) e discrezionali (art 105, c. 2) e, con riferimento a queste ultime deve considerarsi, comunque, eccezionale l’individuazione di prestazioni riservate all’esecuzione del solo affidatario;
c) con particolare riferimento all’ipotesi di cui al comma 2, l’esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali si verifichi nei soli settori di cui all’elenco …e ove l’appalto ricomprenda prestazioni riconducibili a detti settori, la stazione appaltante ha l’obbligo di riservare tali prestazioni all’esecuzione esclusiva dell’affidatario;
d) il divieto di subappalto della prevalente esecuzione delle categorie prevalenti si riferisce ai soli appalti di lavori con esclusione di un’interpretazione estensiva idonea a ricomprendervi la prestazione principale nell’ambito di appalti di forniture e servizi.
Distinti saluti.

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