Parere tratto da fonti ufficiali

Art. 163 del D.L.vo 50/2016 - Procedure somma urgenza in caso di calamità naturali di cui all'art.2, co 1, L.225/92 (Cod. Quesito 121) (163.1 - 163.6)
QUESITO del 04/12/2017

L’art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, contempla due circostanze di somma urgenza e ne disciplina la procedura di affidamento nelle seguenti circostanze: 1. Casi “che non consentono alcun indugio” (comma 1 dell’articolo 163). 2. Casi che richiedono “misure indilazionabili” riguardanti calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo di cui all’art 2, comma 1, della legge n.225 del 1992 (comma 6 dell’articolo 163). Per quanto riguarda il punto 2), stante quanto riportato al comma 6 dell’articolo 163 del Decreto Legislativo n.50/2016, costituiscono circostanze di somma urgenza quelle di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n.225 del 1992, e cioè: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Con riferimento agli eventi di cui al punto c), l’articolo 5 della legge n.225 del 1992 recita “Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri […], delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza”. La circostanza di somma urgenza, nei casi appena citati è ritenuta persistente finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica e privata incolumità derivanti dall’evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza. Con specifico riferimento al caso in cui sia stato deliberato un stato di emergenza per eventi di tipo c) di cui all’articolo 5 della Legge n.225/1992 - la cui durata non può superare i 180 giorni prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni – si è dell’avviso che la norma possa consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture secondo procedura di somma urgenza prevista dall’articolo 163 nei due seguenti casi: 1. nel periodo che intercorre tra l’insorgere dell’evento calamitoso e la conseguente deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri; 2. durante l’intero periodo di vigenza dello stato di emergenza. Una simile interpretazione troverebbe fondamento nel fatto che il regime derogatorio previsto per le circostanze di somma urgenza, come quelle conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi, dovrebbe avere lo scopo di rendere più snelle le procedure al fine di favorire un più rapido ritorno alle normali condizioni di vita. Alla luce di quanto appena riportato, si chiede a Codesta Autorità conferma in merito alla richiamata interpretazione e applicazione dell’articolo 163 del Decreto legislativo n.50/2016 nel caso di esigenze di protezione civile di cui al comma 6 dello stesso articolo.

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