Parere tratto da fonti ufficiali

Modifica delle dichiarazioni già rese attraverso il soccorso istruttorio in tema di qualificazione per lavorazioni SIOS
QUESITO del 02/03/2022

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di rifacimento del campo da calcio a 11 ed interventi di integrazione e manutenzione dei corpi accessori con il criterio del minor prezzo e inversione procedimentale. Importo complessivo stimato: 634.035,76 euro (di cui manodopera stimata: 248.627,59 euro)
Requisiti richiesti:
- Requisiti di idoneità: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. La società dovrà risultare “ATTIVA”.
- Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale:
a) OS6 classifica II (in alternativa, per analogia di lavori, può essere sostituita dalla Categoria OG1 classifica II, ai sensi della Delibera Aut. Vig. LL. PP. 07/05/2002, n. 8). La comprova del requisito è fornita mediante presentazione dell’attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità;
b) Attestazione ex. art. 90 del DPR 207/2010 ai fini della qualificazione dei lavori riconducibili alla Categoria OS30, per l’importo indicato (oppure attestazione SOA OS30 classifica I; oppure dichiarazione di subappalto qualificante; oppure sarà ritenuta alternativa la Categoria OG11 classifica I, ai sensi dell’art. 79 comma 16 del DPR 207/2010).
Generata la graduatoria provvisoria, per il primo operatore è stata scaricata e verificata la documentazione amministrativa prodotta.
Si premette che l’operatore economico NON è in possesso di qualificazione SOA ma presenta contratto di avvalimento per la categoria prevalente OS6 cl. II e per la certificazione ISO 9001:2015 (non richiesta dal Disciplinare). Non presenta attestazione ex art. 90 DPR 207/2010 per le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS30.
Il seggio di gara ha provveduto all’esame della documentazione verificando il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis con il seguente esito:
nel DGUE è stata dichiarata la volontà di voler subappaltare la categoria OG 10, non richiesta per la presente procedura di Gara;
ai fini della qualificazione dei lavori riconducibili alla Categoria OS 30, per l’importo indicato non è stata presentata l’attestazione ex. art. 90 del DPR 207/2010 ;
4. è stata dichiarato di voler subappaltare la categoria OS 30 al 100 %, contrariamente a quanto precisato a pagg. 8 e 15 del Disciplinare di Gara, ovvero che per la Categoria super-specialistica SIOS OS30, in relazione alle lavorazioni o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ed all’importo sottosoglia dell’appalto, è determinato il limite percentuale di subappalto del 30%;
5. nella domanda di partecipazione è stato indicato di voler subappaltare la categoria OS 6 al massimo 50%, ma trattandosi della categoria prevalente, il subappalto è consentito nel limite massimo del 49,99%;
6. il contratto di avvalimento stipulato con xxx SRL riguarda anche la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, non richiesta quale requisito di partecipazione alla procedura di Gara; e, infine, l’importo della garanzia non è conforme alla Lex Specialis di Gara, così come indicato a pag. 13 del Disciplinare di Gara (in quanto ridotto all’1% pur in assenza delle condizioni ex art. 93 comma 7 del Codice dei contratti pubblici.
Il Presidente del Seggio di gara attiva soccorso istruttorio invitando l’operatore a motivare e chiarire tutte le incongruenze rilevate
L’operatore economico, primo graduato, attraverso le dichiarazioni rese in sede di soccorso istruttorio, attivato ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ha modificato elementi afferenti a un requisito di partecipazione alla gara (percentuale subappalto e subappalto qualificante), ha prodotto un’appendice al contratto di avvalimento con contenuto pleonastico dimostrandosi inaffidabile agli occhi della Stazione appaltante. E’ possibile procedere all’esclusione per tali modifiche intervenute in sede di soccorso istruttorio?

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