Parere tratto da fonti ufficiali

D.Lgs. 36/2023, art. 136 ed allegato II.20 – Verifica della prestazione di forniture e servizi in ambito Difesa.
QUESITO del 26/07/2023

L’art. 136, comma 4 del nuovo Codice, nel disciplinare i contratti in ambito Difesa e sicurezza, rimanda all’allegato II.20 che, come indicato dalla relazione del Consiglio di Stato a pag. 185, a far data dal 01/07/2023 sostituirà il DPR 236/2012, abrogato ai sensi dell’art. 227. Il DPR 236/2012 prevedeva, all’art. 133, una speciale disposizione che stabiliva che “… per le spese d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le acquisizioni di beni e servizi sono sottoposte a verifica di conformità entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese d’importo inferiore a detta soglia, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione", che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese”. Trattasi di una significativa semplificazione che permetteva, per gli acquisti di forniture e servizi sotto soglia in ambito Difesa e sicurezza, di verificare la prestazione tramite una più snella dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione", in luogo di un più complesso certificato di regolare esecuzione (CRE) o ancor più difficoltosa verifica di conformità. La novella legislativa, all’allegato II.20, art. 6, comma 1, lett. e), parrebbe mantenere integra la predetta speciale norma indicando che, l’ente esecutore del contratto “rilascia la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento”. E’ possibile ritenere che, la predetta dizione, coincida con la dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione" da apporre a tergo delle fatture, menzionata all’art. 133 del DPR 236/2012? In tal caso, è possibile affermare che, la più semplice attestazione di "buona provvista" o "buona esecuzione" possa essere ancora utilizzata, nell’ambito dei contratti in parola, in luogo dei più complessi CRE o verifica di conformità?

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