Parere tratto da fonti ufficiali

Servizi di Ingegneria ed Architettura
QUESITO del 05/08/2022

L’art. 29 comma 1 lettera a) del D.L. 4 del 27 gennaio 2022, n. 4 prevede l’obbligatorio inserimento, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma.
La norma, a differenza dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, non limita l’inserimento ai soli contratti ad esecuzione periodica o continuativa e non specifica altresì se l’inserimento sia obbligatorio anche per gli appalti relativi ai servizi tecnici di architettura ed ingegneria in cui viene in considerazione una prestazione di natura intellettuale connotata dal profilo professionale e dunque personale.

Si chiede pertanto il Vs autorevole parere se si debba ritenere, come è avviso della scrivente, che, con riferimento alle procedure di affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici, non trovi applicazione la previsione di cui all’art. 29 comma 1 lett. a) del D.L. 4 del 27 gennaio 2022, n. 4 e pertanto non sia obbligatorio inserire la clausola revisione prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione, appunto, dell’incompatibilità di siffatta previsione con la natura intellettuale della prestazione oggetto dell’affidamento.

Si chiede, inoltre, ove dovesse ritenersi obbligatorio l’inserimento della clausola di revisione prezzi anche alle procedure di affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici, se la stessa trovi applicazione solo per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, quali, a titolo esemplificativo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e non per i contratti ad esecuzione istantanea, quali la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale.

Ove dovesse ritenersi obbligatorio l’inserimento della clausola di revisione prezzi anche alle procedure in oggetto, si chiede altresì
- se la clausola debba riguardare anche i compensi o solo l’importo delle spese ed oneri accessori (in sostanza le spese vive soggette ai fenomeni inflattivi) calcolato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2016 in misura forfettaria quale percentuale sui compensi per le prestazioni professionali;
- se la clausola possa prevedere un meccanismo di aggiornamento /rivalutazione monetaria in aumento o in diminuzione dei compensi ovvero delle sole spese ed oneri accessori, sulla base della variazione dell'indice FOI rilevato dall'ASTAT o dall'ISTAT.

Si resta in attesa di cortese quanto sollecito riscontro.

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