Gravi illeciti professionali art.98 comma 3 lettere g) e h)
QUESITO
del 23/06/2025
All'art.98 c.3, le lett. g) e h) stabiliscono" L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al COMMA 1 DEL MEDESIMO ARTICOLO 94; h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: (..) 3) (...) I DELITTI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTICOLI 2621 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE (...)" All'art.94 c.1, la lettera c) è riferita a "FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2621 E 2622 DEL CODICE CIVILE" Il c.6 dell'art.98 tra i mezzi di prova adeguati per valutare l'illecito professionale indica, per la lett. g) il rinvio a giudizio o il decreto penale che dispone il giudizio, per la lett. h) la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelati reali o personali. Si chiede quindi quale sia la differenza tra le due fattispecie dell'art.98 c.3 lett. g) e lett. h) punto 3), sopra riportate. Si chiede inoltre, qualora un operatore economico dichiari la presenza di una contestata commissione di reato di cui all'art.2621 e/o 2622 C.C., quali sono gli elementi rilevanti per inquadrare il grave illecito nella lett. g) piuttosto che nella lett. h) ai fini della relativa valutazione.
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