D.lgs. 36/2023 - qualificazione operatori e raggruppamenti
QUESITO
del 03/06/2024
L’art. 2, comma 2, dell’allegato II.12 del d. lgs. 36/2023 stabilisce che “2. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo 30, comma 2. La norma, ripresa dall’art. 61 del dpr 207/2010, fa presupporre che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (di tipo orizzontale), le imprese aderenti al raggruppamento debbano possedere dei requisiti minimi di qualificazione che dovrebbero essere indicati all’art. 30, comma 2 sopra citato ma nel quale non si rinviene alcun requisito minimo. Si conferma che si tratta di un refuso? In ogni caso, visto l’art. 68, comma 4, lettera b) del d.lgs. 36/2023, è possibile che la stazione appaltante stabilisca essa, nei documenti di gara, dei requisiti minimi di qualificazione che i soggetti aderenti a raggruppamenti temporanei devono possedere al fine di partecipare alla gara, mutuando -ad esempio- dai requisiti indicati all’art. 61 del d.PR. 207/2010?
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